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Comune di Morano Calabro
CAPO VI – ESECUZIONE DEI LAVORI
ART. 85. COMUNICAZIONE DI INIZIO DEI LAVORI
1. Prima di procedere all’inizio dei lavori autorizzati, il titolare del titolo abilitativo dovrà comunicare
al SUE la data di inizio dei lavori entro trenta giorni dall’effettivo inizio degli stessi. Nella
comunicazione di inizio lavori devono essere indicati i nominativi ed i recapiti del titolare, del
progettista delle strutture, del direttore dei lavori, del coordinatore per l’esecuzione delle opere e del
costruttore.
2. I lavori devono essere diretti o collaudati da professionisti abilitati, secondo le rispettive competenze,
iscritti ai propri Albi professionali e per i quali non insorgano incompatibilità o sia inibito lo
svolgimento dell’attività professionale.
3. Per quanto riguarda l’impresa esecutrice delle opere va chiaramente indicato il numero di iscrizione
alla Cassa edile di appartenenza, e trasmesso il Certificato di Regolarità Contributiva.
4. Qualora sia accertata la violazione delle certificazioni e documentazioni di cui al presente articolo,
l’Amministrazione Comunale inibisce o sospende i lavori, fino alla regolarizzazione amministrativa.
ART. 86. RICHIESTA E CONSEGNA DEI PUNTI FISSI
1. Prima di iniziare i lavori per interventi di nuova costruzione, l’avente titolo è tenuto a richiedere al
Comune, mediante lettera assunta al protocollo la ricognizione della linea di confine tra gli spazi
pubblici e l’area privata interessata dall’intervento; l’istanza deve precisare il nominativo del
direttore dei lavori.
2. Entro trenta giorni dal ricevimento della lettera di cui sopra, il personale dell’ufficio tecnico
comunale, ovvero il personale messo a disposizione dall’avente titolo e dall’assuntore dei lavori sotto
la direzione o comunque la verifica di un funzionario comunale, provvede:
a) Ad assegnare sul terreno i capisaldi altimetrici e planimetrici cui deve essere riferita la posizione
dell’opera da realizzare;
b) Ad indicare i punti di immissione degli scarichi nella fognatura comunale ed i punti di presa
dell’acquedotto e di tutti gli altri impianti relativi alle opere di urbanizzazione primaria.
3. Delle operazioni di cui al comma precedente deve essere redatto verbale, che viene sottoscritto dalle
parti per presa d’atto: tutte le spese sono a carico del richiedente.
4. Decorso il termine di cui al comma 2 i lavori possono essere iniziati; in tal caso il direttore dei lavori
redige autonomamente il verbale e ne invia copia al Comune.
ART. 87. ORDINE DI CANTIERE
1. Il cantiere in zona abitata prospiciente o comunque visibile da spazi pubblici, deve essere recintato e
mantenuto libero da materiali inutili o danno si per tutta la durata dei lavori, e organizzato con
segnalazioni di pericolo e di ingombro diurno (bande bianche e rosse) e notturne (luci rosse),
dispositivi rifrangenti e integrazioni d’illuminazione stradale, provvedute e gestite dal costruttore
che ne è responsabile.
2. All’ingresso del cantiere deve essere esposta una tabella decorosa e visibile on l’indicazione
dell’opera e i nomi e cognomi del titolare del titolo abilitativo e del progettista, del direttore dei lavori,
del calcolatore delle opere in cemento armato, del costruttore e dell’assistente oltre alle figure, ove
previste, di cui al D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.
3. In cantiere debbono essere conservati, a disposizione delle autorità competenti:
Copia del titolo abilitativo con gli allegati grafici, copia del progetto strutturale depositato, la
documentazione ove prevista, di cui al D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
REU – Regolamento Edilizio ed Urbanistico Pagina 85/124