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Comune di Morano Calabro

               in genere, impianti di captazione di energia alternativa, impianti a rete di società esercenti pubblici
               servizi  ed  altre  attività  assimilabili  alle  precedenti  non  comportanti  opere  edilizie,  non  sono
               sottoposte a DIA, ma, non avendo le caratteristiche di attività edilizie libere, sono ammissibili con
               autorizzazioni  comunali  di  natura  amministrativa,  per  le  quali  l’aspetto  tecnico  riguarda  solo  la
               verifica di compatibilità a norme di Legge e quelle urbanistico-edilizie.
            2.  Le attività, richiamate al precedente punto, sono autorizzabili, con modalità di rilascio analoghe a
               quelle delle autorizzazioni amministrative, su aree pubbliche se non incompatibili con altri usi di
               interesse generale, su aree private per le quali si ha pieno titolo a disporne, ove il richiedente accetta
               le prescrizioni tecniche e le condizioni economiche determinate dal Comune, e le attività si svolgano
               nel rispetto delle norme di sicurezza e d’igiene e di decoro ambientale prescritte dal presente REU.
            3.  In particolare le seguenti attività sono così regolate:
                 I campeggi liberi e occasionali per un limitalo numero di presenze, vanno localizzati in località
                  salubri e lontani da alvei di corsi d’acqua, in zone geologicamente stabili e con configurazione
                  superficiale tale che il deflusso delle acque meteoriche avvenga senza ostacoli di sorta;
                 La  sosta  continuata  per  periodi  superiori  a  sette  giorni  consecutivi  di  roulotte  e  di  veicoli
                  attrezzati per il pernottamento deve avvenire su aree appositamente attrezzate, ovvero su aree
                  private autorizzate allo scopo;
                 L’installazione di manufatti trasferibili, precari e mobili, quali chioschi per mostre, tendoni per
                  spettacoli o similari, su spazi prescelti dal Comune, che non intralcino altre funzioni urbane di
                  carattere permanente, da rimuovere a cura e spesa del titolare dell’autorizzazione, su richiesta del
                  Comune. Detti manufatti non vanno previsti su aree prossime ad incroci stradali, o in posizione
                  che ostacoli la visibilità della circolazione nonché della segnaletica e toponomastica stradale; nel
                  caso che  essi vengano posizionati  su  marciapiedi non vanno  compromessi il soleggiamento  e
                  l’aerazione  dei  locali  abitati  oltre  che  a  consentire  il  libero  passaggio  pedonale  sugli  stessi
                  marciapiedi.  La  superficie  coperta  dei  chioschi  non  deve  superare  i  6,50  mq  e  l’altezza  va
                  contenuta nei 3,00 ml
            4.  L’installazione di tendoni e strutture gonfiabili è consentita per aree coperte non superiori ad un
               terzo di quelle disponibili, con un posizionamento che:
                 Consenta adeguate zone di parcheggio in rapporto al tipo dì attività;
                 Non arrechi disturbo e inquinamento igienico e acustico per le abitazioni adiacenti;
                 L’accesso e l’uscita avvengano in modo da non intralciare il traffico e rispondano alle norme di
                  sicurezza in materia;
                 I  depositi  di  materiali,  accatastati  o  alla  rinfusa,  visibili  da  strade  e  spazi  pubblici  non  sono
                  consentiti nelle zone residenziali; essi sono consentiti in aree produttive per materiali non nocivi
                  o costituenti pericolo per l’igiene pubblica e ambientale, previa nulla osta dell’autorità sanitaria
                  competente. In aree agricole sono vietati impianti di demolizione di macchine e loro depositi; tali
                  impianti  possono  essere  ubicati,  con  le  necessarie  garanzie  dell’igiene  ambientale,  in  aree
                  industriali e artigianali, o in appositi siti destinati a tale scopo;
                 L’esposizione a ciclo libero di veicoli e merci in genere, è consentita su aree indicate dal Comune,
                  condizionatamente all’osservanza di prescrizioni riguardanti le condizioni di traffico veicolare e
                  pedonale da preservare, nonché la tutela delle norme d’igiene e della sicurezza per la pubblica
                  incolumità;
                 Le  occupazioni  di  suolo  e  sottosuolo  pubblico,  di  tipo  temporaneo,  quali  quelle  connesse  ad
                  esigenze di cantiere e simili, o di tipo permanente quali bocche di lupo e lustriere necessarie per
                  il passaggio di luce ed aria in ambienti interrati, sono consentite quando non contrastino con il
                  decoro  urbano  e  non  comportino  danno  per  l’agibilità  di  spazi  aperti  al  traffico  e  al  transito
                  pedonale, nonché per l’igiene e l’incolumità pubbliche;




            REU – Regolamento Edilizio ed Urbanistico                                              Pagina 81/124
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