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Comune di Morano Calabro
in genere, impianti di captazione di energia alternativa, impianti a rete di società esercenti pubblici
servizi ed altre attività assimilabili alle precedenti non comportanti opere edilizie, non sono
sottoposte a DIA, ma, non avendo le caratteristiche di attività edilizie libere, sono ammissibili con
autorizzazioni comunali di natura amministrativa, per le quali l’aspetto tecnico riguarda solo la
verifica di compatibilità a norme di Legge e quelle urbanistico-edilizie.
2. Le attività, richiamate al precedente punto, sono autorizzabili, con modalità di rilascio analoghe a
quelle delle autorizzazioni amministrative, su aree pubbliche se non incompatibili con altri usi di
interesse generale, su aree private per le quali si ha pieno titolo a disporne, ove il richiedente accetta
le prescrizioni tecniche e le condizioni economiche determinate dal Comune, e le attività si svolgano
nel rispetto delle norme di sicurezza e d’igiene e di decoro ambientale prescritte dal presente REU.
3. In particolare le seguenti attività sono così regolate:
I campeggi liberi e occasionali per un limitalo numero di presenze, vanno localizzati in località
salubri e lontani da alvei di corsi d’acqua, in zone geologicamente stabili e con configurazione
superficiale tale che il deflusso delle acque meteoriche avvenga senza ostacoli di sorta;
La sosta continuata per periodi superiori a sette giorni consecutivi di roulotte e di veicoli
attrezzati per il pernottamento deve avvenire su aree appositamente attrezzate, ovvero su aree
private autorizzate allo scopo;
L’installazione di manufatti trasferibili, precari e mobili, quali chioschi per mostre, tendoni per
spettacoli o similari, su spazi prescelti dal Comune, che non intralcino altre funzioni urbane di
carattere permanente, da rimuovere a cura e spesa del titolare dell’autorizzazione, su richiesta del
Comune. Detti manufatti non vanno previsti su aree prossime ad incroci stradali, o in posizione
che ostacoli la visibilità della circolazione nonché della segnaletica e toponomastica stradale; nel
caso che essi vengano posizionati su marciapiedi non vanno compromessi il soleggiamento e
l’aerazione dei locali abitati oltre che a consentire il libero passaggio pedonale sugli stessi
marciapiedi. La superficie coperta dei chioschi non deve superare i 6,50 mq e l’altezza va
contenuta nei 3,00 ml
4. L’installazione di tendoni e strutture gonfiabili è consentita per aree coperte non superiori ad un
terzo di quelle disponibili, con un posizionamento che:
Consenta adeguate zone di parcheggio in rapporto al tipo dì attività;
Non arrechi disturbo e inquinamento igienico e acustico per le abitazioni adiacenti;
L’accesso e l’uscita avvengano in modo da non intralciare il traffico e rispondano alle norme di
sicurezza in materia;
I depositi di materiali, accatastati o alla rinfusa, visibili da strade e spazi pubblici non sono
consentiti nelle zone residenziali; essi sono consentiti in aree produttive per materiali non nocivi
o costituenti pericolo per l’igiene pubblica e ambientale, previa nulla osta dell’autorità sanitaria
competente. In aree agricole sono vietati impianti di demolizione di macchine e loro depositi; tali
impianti possono essere ubicati, con le necessarie garanzie dell’igiene ambientale, in aree
industriali e artigianali, o in appositi siti destinati a tale scopo;
L’esposizione a ciclo libero di veicoli e merci in genere, è consentita su aree indicate dal Comune,
condizionatamente all’osservanza di prescrizioni riguardanti le condizioni di traffico veicolare e
pedonale da preservare, nonché la tutela delle norme d’igiene e della sicurezza per la pubblica
incolumità;
Le occupazioni di suolo e sottosuolo pubblico, di tipo temporaneo, quali quelle connesse ad
esigenze di cantiere e simili, o di tipo permanente quali bocche di lupo e lustriere necessarie per
il passaggio di luce ed aria in ambienti interrati, sono consentite quando non contrastino con il
decoro urbano e non comportino danno per l’agibilità di spazi aperti al traffico e al transito
pedonale, nonché per l’igiene e l’incolumità pubbliche;
REU – Regolamento Edilizio ed Urbanistico Pagina 81/124