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Comune di Morano Calabro
La formazione, anche temporanea, di accumuli su suolo pubblico o privato del territorio comunale,
per il deposito di rifiuti solidi, quali cascami, relitti, rottami ecc., e di discariche è vietata. La
discarica dei materiali edili è consentita esclusivamente nelle aree appositamente autorizzate.
Gli impianti di captazione dell’energia alternativa solare sono ammissibili in rapporto alla
compatibilità degli effetti derivanti dall’inserimento dell’impianto con le caratteristiche formali
dei l’edificato. I pannelli vanno sistemati in copertura, e nel caso di tetti a falde, vanno disposti
quanto più possibile secondo l’inclinata delle stesse;
La sistemazione degli impianti a rete, elettrici, telefonici, di distribuzione del gas metano e degli
altri impianti in aree urbane, è consentita solo se interrati a norma, consentendosi le linee aeree
solo in aree extraurbane, se compatibili con la qualità ambientale dei siti;
5. Ove le opere o i manufatti suddetti comportassero interventi edilizi, seppur modesti e provvisori, ma
che modificano dello stato dei luoghi, essi sono eseguibili solo previa denuncia d’inizio attività.
ART. 81. INTERVENTI IN SANATORIA
1. Nel caso di interventi realizzati in assenza o in difformità dal titolo abilitativo, il responsabile
dell’abuso o l’attuale proprietario dell’immobile, ove l’intervento risulti conforme alla disciplina
urbanistica ed edilizia vigente, sia al momento della realizzazione che al momento della
presentazione della domanda, può presentare al Responsabile del SUE una richiesta volta ad ottenere
un permesso costruire in sanatoria.
2. Alla richiesta vanno allegati, oltre alla documentazione e agli elaborati propri del permesso di
costruire o della denuncia di inizio attività:
a) Relazione descrittiva nella quale è dichiarata la conformità dell’intervento alla disciplina
urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dell’opera, sia al momento della
presentazione della richiesta;
b) Elaborati grafici nei quali siano evidenziate le opere preesistenti regolarmente eseguite e le opere
eseguite in difformità;
3. Il rilascio del permesso di costruire e della denuncia di inizio attività in sanatoria è subordinato al
pagamento, a titolo di oblazione, del contributo di costruzione, in misura doppia, ovvero, in caso di
esonero a norma di legge, del contributo commisurato all’incidenza degli oneri di urbanizzazione,
nonché al costo di costruzione. Nell’ipotesi di intervento realizzato in parziale difformità, l’oblazione
è calcolata con riferimento alla parte di opera difforme dal permesso.
4. In caso di abusi che, per essere sanati, richiedono oltre al rilascio di un permesso di costruire in
sanatoria, anche la realizzazione di opere soggette ad “ordinario” permesso di costruire, può essere
rilasciato un provvedimento misto di permesso di costruire in sanatoria e di permesso di costruire.
Al rilascio di tale provvedimento è connessa l’onerosità propria di ciascun tipo di permesso.
5. In caso di mancato ritiro del titolo abilitativo in sanatoria, ovvero del mancato pagamento
dell’oblazione di cui al precedente punto 4, entro il termine di 60 giorni verrà avviato il procedimento
previsto dalla vigente normativa in materia di abuso edilizio. Il permesso di costruire in sanatoria
potrà comunque essere ritirato prima della comunicazione all’interessato dell’avvio del
procedimento di cui sopra.
REU – Regolamento Edilizio ed Urbanistico Pagina 82/124