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Comune di Morano Calabro

                 Ogni  ulteriore  autorizzazione  eventualmente  necessaria  in  relazione  alle  caratteristiche  del
                  progetto ed alle caratteristiche del luogo di intervento;
                 I  verbali  dei  caposaldi  planimetrici  e  altimetrici,  degli  allineamenti,  dei  punti  scarico  delle
                  fognature e degli attacchi idrici, redatti in contraddittorio con l’Ufficio Tecnico Comunale.

            ART. 88. OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO
            1.  Nel  caso  di  necessità  di  occupazione  temporanea  di  suolo  pubblico,  deve  essere  fatta  separata
               domanda al responsabile del SUE, con indicazione della motivazione e l’individuazione planimetrica
               dell’area da includere nel recinto del cantiere, per ottenerne la concessione temporanea per la durata
               presunta dei lavori. Il permesso di occupazione è rinnovabile di sei mesi in sei mesi e è subordinato
               al pagamento della tassa di occupazione spazi e aree pubbliche e al versamento cauzionale per la
               rimessa  in  pristino,  sia  di  terrazzamento  sia  di  pavimentazione  o  vegetazione,  allo  scadere  del
               permesso di occupazione oppure in caso di prolungata sospensione dei lavori.
            2.  Trascorsi  90  giorni  dall’avvenuto  ripristino  del  suolo  pubblico  manomesso,  il  predetto  deposito
               cauzionale viene restituito per intero o in parte a seconda che il ripristino sia stato eseguito a regola
               d’arte o meno.

            ART. 89. SALVAGUARDIE IN CASO DI SOSPENSIONE E AD ULTIMAZIONE DEI LAVORI
            1.  Qualora per un qualsiasi motivo, debba sospendersi un lavoro già iniziato, il titolare del permesso di
               costruire, e per esso il direttore dei lavori ha l’obbligo di darne immediata comunicazione scritta
               all’Ufficio Edilizia del Comune, indicando in tale comunicazione anche i motivi che hanno indotto alla
               sospensione stessa. Uguale comunicazione dovrà essere fatta anche per segnalare la data di ripresa
               dei lavori.
            2.  Il  proprietario ed il costruttore che  interrompono per qualsiasi ragione l’esecuzione di un’opera
               intrapresa, hanno l’obbligo solidale di far eseguire i lavori ritenuti necessari, per la salvaguardia
               dell’igiene e della pubblica incolumità. In caso di inadempimento di tale prescrizione, il Comune può
               provvedere all’esecuzione d’ufficio di detti lavori, rivalendosi poi della spesa sui responsabili ai sensi
               delle disposizioni legislative vigenti in materia.
            3.  Immediatamente dopo l’ultimazione dei lavori il costruttore ha l’obbligo di far rimuovere gli steccati,
               i ponti o quanto altro posto per il servizio dei medesimi, restituendo alla circolazione il suolo pubblico
               libero da ogni impedimento ed ingombro.

            ART. 90. DEMOLIZIONI, SCAVI E MATERIALI DI RISULTA
            1.  Nelle demolizioni di strutture edilizie è prescritto procedere con cautela, adoperando tutti quei mezzi
               che l’arte suggerisce, come puntelli, armature provvisorie diverse ecc. e ciò in modo che rimanga
               sempre libero e sicuro il transito sulle strade.
            2.  Si  deve  evitare  il  sollevamento  della  polvere  sia  usando  tutte  le  opportune  cautele  durante  il
               trasporto, sia innaffiando abbondantemente i manufatti da demolire.
            3.  È vietato gettare materiali demoliti ed altro dall’alto dei ponti, dall’interno delle fabbriche e dei tetti.
               Essi debbono essere calati a terra entro appositi recipienti fatti discendere con cautele attraverso
               condotti chiusi. Una volta giunti a terra, saranno ammucchiati in appositi spazi ovvero dentro gli
               steccati, quando non siano versati direttamente dai canali nei mezzi di trasporto.
            4.  Rimane comunque vietato ogni deposito dei materiali sul suolo pubblico fuori dalla recinzione.
            5.  Se nel corso della demolizione vengono asportati numeri civici o tabelle vari, il costruttore è obbligato
               a rimetterli in opera a totale sua spesa.
            6.  I lavori di scavo debbono essere eseguiti adottando tutte le cautele atte ad impedire qualsiasi rovina
               o franamento. Le pareti degli scavi debbono essere pertanto, assicurate con puntelli, sbatacchiature,




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