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Comune di Morano Calabro
Ogni ulteriore autorizzazione eventualmente necessaria in relazione alle caratteristiche del
progetto ed alle caratteristiche del luogo di intervento;
I verbali dei caposaldi planimetrici e altimetrici, degli allineamenti, dei punti scarico delle
fognature e degli attacchi idrici, redatti in contraddittorio con l’Ufficio Tecnico Comunale.
ART. 88. OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO
1. Nel caso di necessità di occupazione temporanea di suolo pubblico, deve essere fatta separata
domanda al responsabile del SUE, con indicazione della motivazione e l’individuazione planimetrica
dell’area da includere nel recinto del cantiere, per ottenerne la concessione temporanea per la durata
presunta dei lavori. Il permesso di occupazione è rinnovabile di sei mesi in sei mesi e è subordinato
al pagamento della tassa di occupazione spazi e aree pubbliche e al versamento cauzionale per la
rimessa in pristino, sia di terrazzamento sia di pavimentazione o vegetazione, allo scadere del
permesso di occupazione oppure in caso di prolungata sospensione dei lavori.
2. Trascorsi 90 giorni dall’avvenuto ripristino del suolo pubblico manomesso, il predetto deposito
cauzionale viene restituito per intero o in parte a seconda che il ripristino sia stato eseguito a regola
d’arte o meno.
ART. 89. SALVAGUARDIE IN CASO DI SOSPENSIONE E AD ULTIMAZIONE DEI LAVORI
1. Qualora per un qualsiasi motivo, debba sospendersi un lavoro già iniziato, il titolare del permesso di
costruire, e per esso il direttore dei lavori ha l’obbligo di darne immediata comunicazione scritta
all’Ufficio Edilizia del Comune, indicando in tale comunicazione anche i motivi che hanno indotto alla
sospensione stessa. Uguale comunicazione dovrà essere fatta anche per segnalare la data di ripresa
dei lavori.
2. Il proprietario ed il costruttore che interrompono per qualsiasi ragione l’esecuzione di un’opera
intrapresa, hanno l’obbligo solidale di far eseguire i lavori ritenuti necessari, per la salvaguardia
dell’igiene e della pubblica incolumità. In caso di inadempimento di tale prescrizione, il Comune può
provvedere all’esecuzione d’ufficio di detti lavori, rivalendosi poi della spesa sui responsabili ai sensi
delle disposizioni legislative vigenti in materia.
3. Immediatamente dopo l’ultimazione dei lavori il costruttore ha l’obbligo di far rimuovere gli steccati,
i ponti o quanto altro posto per il servizio dei medesimi, restituendo alla circolazione il suolo pubblico
libero da ogni impedimento ed ingombro.
ART. 90. DEMOLIZIONI, SCAVI E MATERIALI DI RISULTA
1. Nelle demolizioni di strutture edilizie è prescritto procedere con cautela, adoperando tutti quei mezzi
che l’arte suggerisce, come puntelli, armature provvisorie diverse ecc. e ciò in modo che rimanga
sempre libero e sicuro il transito sulle strade.
2. Si deve evitare il sollevamento della polvere sia usando tutte le opportune cautele durante il
trasporto, sia innaffiando abbondantemente i manufatti da demolire.
3. È vietato gettare materiali demoliti ed altro dall’alto dei ponti, dall’interno delle fabbriche e dei tetti.
Essi debbono essere calati a terra entro appositi recipienti fatti discendere con cautele attraverso
condotti chiusi. Una volta giunti a terra, saranno ammucchiati in appositi spazi ovvero dentro gli
steccati, quando non siano versati direttamente dai canali nei mezzi di trasporto.
4. Rimane comunque vietato ogni deposito dei materiali sul suolo pubblico fuori dalla recinzione.
5. Se nel corso della demolizione vengono asportati numeri civici o tabelle vari, il costruttore è obbligato
a rimetterli in opera a totale sua spesa.
6. I lavori di scavo debbono essere eseguiti adottando tutte le cautele atte ad impedire qualsiasi rovina
o franamento. Le pareti degli scavi debbono essere pertanto, assicurate con puntelli, sbatacchiature,
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