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Comune di Morano Calabro
5. Dell’esito delle verifiche va redatto apposito verbale, che va sottoscritto, in contraddittorio tra i
tecnici comunali verificatori, la direzione dei lavori, l’impresa esecutrice e, se del caso, il progettista
dell’opera.
6. Qualora sia constatata, dai competenti incaricati comunali d’ufficio o su denuncia dei cittadini
l’inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità di cui al comma 1, il verbale va trasmesso al
dirigente tecnico responsabile che adotterà, ove le difformità non siano sanabili con atti autorizzativi
in sanatoria, in rapporto alla natura delle difformità, i provvedimenti conseguenziali di competenza
in applicazione delle norme previste dal capo II della parte I del D.P.R. 380/2001 citato in materia di
sanzioni, a cominciare dalla immediata sospensione dei lavori, che ha effetto fino all’adozione dei
provvedimenti definitivi, da adottare e notificare entro 45 giorni dall’ordine di sospensione dei
lavori.
7. Ove le difformità riguardino l’esecuzione di opere, manufatti o impianti il cui controllo compete ad
altri enti ed uffici, il dirigente tecnico comunale responsabile provvede, sollecitamente ad informarli
trasmettendo ad essi il richiamato processo verbale.
8. Nell’ipotesi di opere realizzate in difformità non sanabile, in difformità essenziale o in difformità
totale o di interventi edilizi eseguiti in mancanza di atti autorizzativi espressi o taciti, ovvero in
presenza di opere comunque illegittime, il dirigente tecnico responsabile dà comunicazione
dell’illecito all’Autorità Giudiziaria; in simili casi di opere abusive si procederà alle sanzioni prescritte
dall’art. 44 e seguenti del D.P.R. 380/2001.
9. Per il frazionamento di terreni in lotti, seguiti o meno da vendita, se non derivante da divisione
successoria, ove prefigurante la fattispecie di lottizzazione abusiva di cui all’art. 30 del D.P.R.
380/2001, si applicano le disposizioni dell’art. 44 dello stesso D.P.R., con relative sanzioni
amministrative, civili e penali.
10. Per le opere eseguite da amministrazioni statali, qualora ricorrano le ipotesi di cui al presente
articolo, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale informa immediatamente la
Regione e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, al quale compete, d’intesa con il Presidente
della Giunta Regionale, la adozione dei provvedimenti previsti dal presente articolo.
11. Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, ove nei luoghi in cui vengono realizzate le opere non sia
esibito il permesso di costruire, ovvero non sia apposto il prescritto cartello, ovvero in tutti gli altri
casi di presunta violazione urbanistico-edilizia, ne danno immediata comunicazione all’Autorità
Giudiziaria, al competente organo regionale e al dirigente del competente ufficio comunale, il quale
verifica entro trenta giorni la regolarità delle opere e dispone gli atti conseguenti.
ART. 94. ILLEGITTIMITÀ E SANZIONI
1. Le diverse tipologie di illegittimità e di abusivismo accertabili attraverso la vigilanza sull’attività
urbanistico edilizia e le relative responsabilità e sanzioni sono definite dagli artt. dal 30 al 48 del Capo
II Titolo IV del D.P.R. 380/2001.
REU – Regolamento Edilizio ed Urbanistico Pagina 88/124