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Comune di Morano Calabro

            5.  Dell’esito delle verifiche  va  redatto apposito verbale,  che va  sottoscritto, in contraddittorio tra i
               tecnici comunali verificatori, la direzione dei lavori, l’impresa esecutrice e, se del caso, il progettista
               dell’opera.
            6.  Qualora  sia  constatata,  dai  competenti  incaricati  comunali  d’ufficio  o  su  denuncia  dei  cittadini
               l’inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità di cui al comma 1, il verbale va trasmesso al
               dirigente tecnico responsabile che adotterà, ove le difformità non siano sanabili con atti autorizzativi
               in sanatoria, in rapporto alla natura delle difformità, i provvedimenti conseguenziali di competenza
               in applicazione delle norme previste dal capo II della parte I del D.P.R. 380/2001 citato in materia di
               sanzioni, a cominciare dalla immediata sospensione dei lavori, che ha effetto fino all’adozione dei
               provvedimenti  definitivi,  da  adottare  e  notificare  entro  45  giorni  dall’ordine  di  sospensione  dei
               lavori.
            7.  Ove le difformità riguardino l’esecuzione di opere, manufatti o impianti il cui controllo compete ad
               altri enti ed uffici, il dirigente tecnico comunale responsabile provvede, sollecitamente ad informarli
               trasmettendo ad essi il richiamato processo verbale.
            8.  Nell’ipotesi di opere realizzate in difformità non sanabile, in difformità essenziale o in difformità
               totale o di interventi edilizi eseguiti in mancanza di atti autorizzativi espressi o taciti, ovvero in
               presenza  di  opere  comunque  illegittime,  il  dirigente  tecnico  responsabile  dà  comunicazione
               dell’illecito all’Autorità Giudiziaria; in simili casi di opere abusive si procederà alle sanzioni prescritte
               dall’art. 44 e seguenti del D.P.R. 380/2001.
            9.  Per il frazionamento di terreni in lotti, seguiti o meno da vendita, se non derivante da divisione
               successoria,  ove  prefigurante  la  fattispecie  di  lottizzazione  abusiva  di  cui  all’art.  30  del  D.P.R.
               380/2001,  si  applicano  le  disposizioni  dell’art.  44  dello  stesso  D.P.R.,  con  relative  sanzioni
               amministrative, civili e penali.
            10.  Per le opere eseguite da amministrazioni statali, qualora ricorrano le ipotesi di cui al presente
               articolo, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale informa immediatamente la
               Regione e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, al quale compete, d’intesa con il Presidente
               della Giunta Regionale, la adozione dei provvedimenti previsti dal presente articolo.
            11.  Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, ove nei luoghi in cui vengono realizzate le opere non sia
               esibito il permesso di costruire, ovvero non sia apposto il prescritto cartello, ovvero in tutti gli altri
               casi  di  presunta  violazione  urbanistico-edilizia,  ne  danno  immediata  comunicazione  all’Autorità
               Giudiziaria, al competente organo regionale e al dirigente del competente ufficio comunale, il quale
               verifica entro trenta giorni la regolarità delle opere e dispone gli atti conseguenti.

            ART. 94. ILLEGITTIMITÀ E SANZIONI
            1.  Le diverse tipologie di illegittimità e di abusivismo accertabili attraverso la vigilanza sull’attività
               urbanistico edilizia e le relative responsabilità e sanzioni sono definite dagli artt. dal 30 al 48 del Capo
               II Titolo IV del D.P.R. 380/2001.





















            REU – Regolamento Edilizio ed Urbanistico                                              Pagina 88/124
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