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Comune di Morano Calabro

                                           CAPO V – CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE

            ART. 82. CONTRIBUTO PER IL RILASCIO DEL TITOLO ABILITATIVO
            1.  Sono sottoposte al pagamento del Contributo di Costruzione, commisurato all’incidenza degli oneri
               di urbanizzazione primaria e secondaria, tutti gli interventi di:
               a) Ristrutturazione edilizia;
               b) Ristrutturazione urbanistica;
               c)  Nuova costruzione.
            2.  Il Contributo di Costruzione è commisurato, ai sensi dell’art. 16 c.3 e seguenti del D.P.R. 380/2001
               all’incidenza  degli  oneri  di  urbanizzazione  primaria  e  secondaria  e  al  costo  di  costruzione
               dell’intervento, secondo le tabelle parametriche stabilite e aggiornate con deliberazione del Consiglio
               Comunale  in  base  a  quelle  definite  dalla  Regione  Calabria.  L’aggiornamento  viene  operato
               autonomamente dal Comune in caso d’inerzia della Regione e comunque non oltre cinque anni in
               relazione  ai  riscontri  e  prevedibili  costi  delle  opere  di  urbanizzazione  primaria,  secondaria  e
               generale.
            3.  La  quota di Contributo  relativa agli oneri  di urbanizzazione  è  corrisposta al  Comune all’atto del
               rilascio del permesso di costruire e, su richiesta dell’interessato, può essere rateizzata con le modalità
               e le garanzie stabilite dal Comune mediante apposita deliberazione.
            4.  Nell’ambito degli interventi relativi a Piani Urbanistici Attuativi, il soggetto privato è obbligato a
               realizzare  direttamente  le  opere  di  urbanizzazione  con  le  modalità  e  le  garanzie  stabilite  dalla
               relativa  convenzione.  Tale  realizzazione  avverrà  a  scomputo  totale  o  parziale  degli  oneri  di
               urbanizzazione. Le opere realizzate sono acquisite al patrimonio del Comune;
            5.  In alternativa a  quanto previsto  dai precedenti commi,  l’Amministrazione Comunale,  nell’ambito
               degli interventi ricadenti nei Piani Attuativi Unitari, può elaborare i progetti relativi alle opere di
               urbanizzazione primaria e secondaria, valutarne il costo di costruzione secondo le normative vigenti
               sui LL.PP. e procedere alla realizzazione, imponendo ai privati il pagamento delle spese complessive
               prima  del  rilascio  del  permesso  di  costruire.  L’ammontare  di  tale  pagamento,  sostitutivo  del
               versamento  degli  oneri  di  urbanizzazione,  non  potrà  in  ogni  caso  essere  inferiore  agli  oneri  di
               urbanizzazione stessi, calcolati secondo le tabelle parametriche regionali vigenti.
            6.  Nel caso di interventi su edifici esistenti il costo di costruzione è determinato in relazione al costo
               degli interventi stessi, così come individuati dal Comune in base ai progetti presentati per ottenere il
               titolo abilitativo. Al fine di incentivare il recupero del patrimonio edilizio esistente, per gli interventi
               di  ristrutturazione  edilizia,  i  costi  di  costruzione  ad  essi  relativi  non  devono  superare  i  valori
               determinati per le nuove costruzioni.

            ART. 83. RIDUZIONE O ESONERO DAL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE
            1.  Nei casi di edilizia abitativa convenzionata, relativa anche ad edifici esistenti, il contributo è ridotto
               alla sola quota degli oneri di urbanizzazione qualora il titolare del titolo abilitativo si impegni, a
               mezzo  di  una  convenzione  con  il  Comune,  ad  applicare  prezzi  di  vendita  e  canoni  di  locazione
               determinati ai sensi di apposita convenzione tipo.
            2.  Il contributo di costruzione non è dovuto:
                 Per gli interventi da realizzare nelle zone agricole, ivi comprese le residenze, in funzione della
                  conduzione  del  fondo  e  delle  esigenze  dell’imprenditore  agricolo  a  titolo  principale,  ai  sensi
                  dell’art.12 della L. 153/1975 e s.m.i.;
                 Per gli interventi di ristrutturazione e di ampliamento, in misura non superiore al 20%, di edifici
                  unifamiliari;






            REU – Regolamento Edilizio ed Urbanistico                                              Pagina 83/124
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