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Comune di Morano Calabro
CAPO V – CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE
ART. 82. CONTRIBUTO PER IL RILASCIO DEL TITOLO ABILITATIVO
1. Sono sottoposte al pagamento del Contributo di Costruzione, commisurato all’incidenza degli oneri
di urbanizzazione primaria e secondaria, tutti gli interventi di:
a) Ristrutturazione edilizia;
b) Ristrutturazione urbanistica;
c) Nuova costruzione.
2. Il Contributo di Costruzione è commisurato, ai sensi dell’art. 16 c.3 e seguenti del D.P.R. 380/2001
all’incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e al costo di costruzione
dell’intervento, secondo le tabelle parametriche stabilite e aggiornate con deliberazione del Consiglio
Comunale in base a quelle definite dalla Regione Calabria. L’aggiornamento viene operato
autonomamente dal Comune in caso d’inerzia della Regione e comunque non oltre cinque anni in
relazione ai riscontri e prevedibili costi delle opere di urbanizzazione primaria, secondaria e
generale.
3. La quota di Contributo relativa agli oneri di urbanizzazione è corrisposta al Comune all’atto del
rilascio del permesso di costruire e, su richiesta dell’interessato, può essere rateizzata con le modalità
e le garanzie stabilite dal Comune mediante apposita deliberazione.
4. Nell’ambito degli interventi relativi a Piani Urbanistici Attuativi, il soggetto privato è obbligato a
realizzare direttamente le opere di urbanizzazione con le modalità e le garanzie stabilite dalla
relativa convenzione. Tale realizzazione avverrà a scomputo totale o parziale degli oneri di
urbanizzazione. Le opere realizzate sono acquisite al patrimonio del Comune;
5. In alternativa a quanto previsto dai precedenti commi, l’Amministrazione Comunale, nell’ambito
degli interventi ricadenti nei Piani Attuativi Unitari, può elaborare i progetti relativi alle opere di
urbanizzazione primaria e secondaria, valutarne il costo di costruzione secondo le normative vigenti
sui LL.PP. e procedere alla realizzazione, imponendo ai privati il pagamento delle spese complessive
prima del rilascio del permesso di costruire. L’ammontare di tale pagamento, sostitutivo del
versamento degli oneri di urbanizzazione, non potrà in ogni caso essere inferiore agli oneri di
urbanizzazione stessi, calcolati secondo le tabelle parametriche regionali vigenti.
6. Nel caso di interventi su edifici esistenti il costo di costruzione è determinato in relazione al costo
degli interventi stessi, così come individuati dal Comune in base ai progetti presentati per ottenere il
titolo abilitativo. Al fine di incentivare il recupero del patrimonio edilizio esistente, per gli interventi
di ristrutturazione edilizia, i costi di costruzione ad essi relativi non devono superare i valori
determinati per le nuove costruzioni.
ART. 83. RIDUZIONE O ESONERO DAL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE
1. Nei casi di edilizia abitativa convenzionata, relativa anche ad edifici esistenti, il contributo è ridotto
alla sola quota degli oneri di urbanizzazione qualora il titolare del titolo abilitativo si impegni, a
mezzo di una convenzione con il Comune, ad applicare prezzi di vendita e canoni di locazione
determinati ai sensi di apposita convenzione tipo.
2. Il contributo di costruzione non è dovuto:
Per gli interventi da realizzare nelle zone agricole, ivi comprese le residenze, in funzione della
conduzione del fondo e delle esigenze dell’imprenditore agricolo a titolo principale, ai sensi
dell’art.12 della L. 153/1975 e s.m.i.;
Per gli interventi di ristrutturazione e di ampliamento, in misura non superiore al 20%, di edifici
unifamiliari;
REU – Regolamento Edilizio ed Urbanistico Pagina 83/124