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Comune di Morano Calabro
6. Si configura invece il secondo dei casi suddetti, quando la rigida applicazione delle norme del
presente regolamento turbi un ambiente caratteristico o renda oltremodo difficile l’edificazione
razionale di un fabbricato.
7. Casi tipici di particolari esigenze possono concernere:
Nel centro storico, l’opportunità di adeguare l’altezza del costruendo edificio a quella dei
fabbricati circostanti, l’opportunità di adeguare l’allineamento del nuovo edificio a quello dei
fabbricati contigui ecc.;
Nelle zone di ampliamento: utilizzazione di aree di forme irregolari o di aree di risulta che alla
data di approvazione del presente REU avessero superficie inferiore ai minimi prescritti,
l’opportunità di adeguare l’allineamento dei nuovi fabbricati a nuclei edilizi precedenti. Il
permesso di costruire deve comunque portare ad un miglioramento delle condizioni ambientali e
rispettare, nel contempo, le buone norme d’igiene, dell’urbanistica e del decoro cittadino e non
deve di massima permettere uno sfruttamento delle aree maggiore di quello concesso dalle norme
di zona.
ART. 77. VARIANTI E PROROGHE AL PERMESSO DI COSTRUIRE
1. Qualora si manifesti la necessità di varianti al progetto, il titolare del permesso di costruire può
presentare richiesta di variante, presentando gli elaborati e la modulistica richiesta dal SUE.
2. A tale variante si applicano le medesime disposizioni previste per il rilascio del permesso di costruire
e viene rilasciata nel rispetto delle disposizioni di legge relative ai termini di inizio e di ultimazione
dei lavori.
3. La presentazione di varianti è ammessa anche in corso d’opera.
4. In nessun caso la presentazione di varianti in corso d’opera legittima l’esecuzione di opere difformi
da quelle previste dal permesso di costruire originario salvo quanto previsto dalla vigente normativa.
5. Il termine entro il quale si devono dare inizio ai lavori ed entro il quale l’opera deve essere completata
possono essere prorogati, con provvedimento motivato, per fatti sopravvenuti estranei alla volontà
del titolare del permesso.
6. La proroga va chiesta all’ufficio competente prima della scadenza dei suddetti termini. La durata della
proroga può essere al massimo di:
6 mesi per l’inizio dei lavori;
1 anno per l’ultimazione dei lavori.
7. Non può essere richiesta più di una proroga per i termini di inizio dei lavori e una per i termini di
ultimazione dei lavori.
ART. 78. ANNULLAMENTO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE
1. Il permesso di costruire è annullato quando:
Risulta rilasciato in contrasto con leggi, norme e discipline urbanistiche;
Sussistono vizi sia nel procedimento amministrativo di formazione del provvedimento, sia nei
contenuti tecnici dello stesso.
2. Qualora non sia possibile la rimozione dei vizi e la riduzione in pristino delle costruzioni, il
Responsabile del Procedimento applica le sanzioni previste dalla Legge vigente.
ART. 79. DISCIPLINA DELLE OPERE DI PRONTO INTERVENTO
1. Le opere di pronto intervento sono quelle di natura provvisoria e precauzionale necessarie per
rimuovere situazioni di pericolo imminente per la pubblica e privata incolumità e per eliminare
imprevisti impedimenti ostativi all’agibilità di spazi di preminente interesse pubblico.
REU – Regolamento Edilizio ed Urbanistico Pagina 79/124