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Comune di Morano Calabro

               presentazione  della  DIA),  ovvero  dall’eventuale  decorso  del  termine  per  l’esercizio  dei  poteri  di
               annullamento dell’autorizzazione paesaggistica: ove tali atti non siano favorevoli, la DIA è priva di
               effetti.
            6.  Se  l’immobile  oggetto  dell’intervento  è  sottoposto  ad  un  vincolo,  la  cui  tutela  non  compete
               all’Amministrazione Comunale, il parere o l’atto di assenso va, di norma, allegato alla DIA Qualora
               non  sia  allegato  il  parere  o  l’atto  di  assenso,  il  Responsabile  del  SUE,  entro  dieci  giorni  dalla
               presentazione della DIA, richiede per iscritto il necessario assenso all’Autorità preposta alla tutela
               del vincolo: decorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta, viene convocata una Conferenza di Servizi:
               in questi casi il termine di trenta giorni per dare inizio ai lavori decorre dal ricevimento dell’atto di
               assenso richiesto, ovvero dall’esito favorevole della Conferenza di Servizi; la DIA è priva di effetti se
               l’assenso è negato, ovvero se la Conferenza non ha esito favorevole.

            ART. 74. PROROGA DELLA DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITÀ
            1.  Prima della scadenza dei termini per la conclusione dei lavori può essere presentata domanda di
               proroga al termine di fine lavori, per fatti estranei alla volontà del titolare, sopravvenuti nel corso dei
               lavori. Il termine di fine lavori può essere prorogato, con apposito provvedimento, per una sola volta,
               per un periodo di un anno.
            2.  Se alla scadenza della proroga i lavori non fossero ancora ultimati, la realizzazione della parte di
               intervento non ancora eseguito dovrà essere assoggettato a nuova DIA

            ART. 75. DISCIPLINA DEL PERMESSO DI COSTRUIRE
            1.  Il Permesso di costruire va presentato nei termini, nelle modalità e nei tempi previsti dall’art. 20 e
               nei limiti previsti dagli art. 12 e 13 del D.P.R. 380/2001. Lo stesso D.P.R. 380/2001 disciplina all’art.
               15 l’efficacia temporale del Permesso di Costruire.
            2.  Nel  caso  di  variante  in  corso  d’opera  deve  inoltre  essere  indicato  con  chiarezza  il  numero  del
               permesso di costruire sulla quale è richiesta la variante e il numero progressivo della stessa. Alla
               variante dovrà essere allegata la documentazione e gli elaborati di seguito elencati, relativamente
               agli elementi variati.
            3.  Al permesso di costruire si allegano:
               a) Pareri di Enti (Sovrintendenza, VVFF, ecc.) preposti alla tutela dei vincoli;
               b) Asseverazione circa il superamento delle barriere architettoniche, rispetto della L. 13/1989 e
                  s.m.i., nonché del Regolamento del 503/1996;
               c)  Dichiarazione congiunta del proprietario e del tecnico, resa nelle forme di legge, circa l’assenza di
                  opere abusive;
               d) Titolo di proprietà (o altro titolo legalmente valido atto a rilevare il diritto di proprietà;
               e) Consenso, reso nelle forme di legge, del proprietario per i lavori a farsi, nei casi di contratto di
                  locazione;
               f)  Delibera di assemblea condominiale nella quale viene rilasciato il nulla osta dei condomini sui
                  lavori (nei casi previsti);
               g) Schema grafico analitico per il calcolo del Contributo di Costruzione e computo metrico asseverato
                  (nei casi di interventi soggetti al Contributo);
               h) Attestazione/ricevuta del versamento dei diritti di segreteria. Sono esonerate dal versamento le
                  opere di abbattimento delle barriere architettoniche;
               i)  Dichiarazione  congiunta  del  progettista  e  del  proprietario  attestante  che  l’area  oggetto
                  dell’intervento non è stata precedentemente asservita per il rilascio di permessi, concessioni o
                  licenze edilizie.
            4.  Alla richiesta per il rilascio del permesso di costruire devono essere allegati, in triplice copia cartacea
               (oltre alle copie eventualmente da trasmettere agli Enti esterni al Comune per acquisire i necessari



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