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Comune di Morano Calabro
presentazione della DIA), ovvero dall’eventuale decorso del termine per l’esercizio dei poteri di
annullamento dell’autorizzazione paesaggistica: ove tali atti non siano favorevoli, la DIA è priva di
effetti.
6. Se l’immobile oggetto dell’intervento è sottoposto ad un vincolo, la cui tutela non compete
all’Amministrazione Comunale, il parere o l’atto di assenso va, di norma, allegato alla DIA Qualora
non sia allegato il parere o l’atto di assenso, il Responsabile del SUE, entro dieci giorni dalla
presentazione della DIA, richiede per iscritto il necessario assenso all’Autorità preposta alla tutela
del vincolo: decorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta, viene convocata una Conferenza di Servizi:
in questi casi il termine di trenta giorni per dare inizio ai lavori decorre dal ricevimento dell’atto di
assenso richiesto, ovvero dall’esito favorevole della Conferenza di Servizi; la DIA è priva di effetti se
l’assenso è negato, ovvero se la Conferenza non ha esito favorevole.
ART. 74. PROROGA DELLA DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITÀ
1. Prima della scadenza dei termini per la conclusione dei lavori può essere presentata domanda di
proroga al termine di fine lavori, per fatti estranei alla volontà del titolare, sopravvenuti nel corso dei
lavori. Il termine di fine lavori può essere prorogato, con apposito provvedimento, per una sola volta,
per un periodo di un anno.
2. Se alla scadenza della proroga i lavori non fossero ancora ultimati, la realizzazione della parte di
intervento non ancora eseguito dovrà essere assoggettato a nuova DIA
ART. 75. DISCIPLINA DEL PERMESSO DI COSTRUIRE
1. Il Permesso di costruire va presentato nei termini, nelle modalità e nei tempi previsti dall’art. 20 e
nei limiti previsti dagli art. 12 e 13 del D.P.R. 380/2001. Lo stesso D.P.R. 380/2001 disciplina all’art.
15 l’efficacia temporale del Permesso di Costruire.
2. Nel caso di variante in corso d’opera deve inoltre essere indicato con chiarezza il numero del
permesso di costruire sulla quale è richiesta la variante e il numero progressivo della stessa. Alla
variante dovrà essere allegata la documentazione e gli elaborati di seguito elencati, relativamente
agli elementi variati.
3. Al permesso di costruire si allegano:
a) Pareri di Enti (Sovrintendenza, VVFF, ecc.) preposti alla tutela dei vincoli;
b) Asseverazione circa il superamento delle barriere architettoniche, rispetto della L. 13/1989 e
s.m.i., nonché del Regolamento del 503/1996;
c) Dichiarazione congiunta del proprietario e del tecnico, resa nelle forme di legge, circa l’assenza di
opere abusive;
d) Titolo di proprietà (o altro titolo legalmente valido atto a rilevare il diritto di proprietà;
e) Consenso, reso nelle forme di legge, del proprietario per i lavori a farsi, nei casi di contratto di
locazione;
f) Delibera di assemblea condominiale nella quale viene rilasciato il nulla osta dei condomini sui
lavori (nei casi previsti);
g) Schema grafico analitico per il calcolo del Contributo di Costruzione e computo metrico asseverato
(nei casi di interventi soggetti al Contributo);
h) Attestazione/ricevuta del versamento dei diritti di segreteria. Sono esonerate dal versamento le
opere di abbattimento delle barriere architettoniche;
i) Dichiarazione congiunta del progettista e del proprietario attestante che l’area oggetto
dell’intervento non è stata precedentemente asservita per il rilascio di permessi, concessioni o
licenze edilizie.
4. Alla richiesta per il rilascio del permesso di costruire devono essere allegati, in triplice copia cartacea
(oltre alle copie eventualmente da trasmettere agli Enti esterni al Comune per acquisire i necessari
REU – Regolamento Edilizio ed Urbanistico Pagina 75/124