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Comune di Morano Calabro
CAPO IV – DISCIPLINA DEI TITOLI ABILITATIVI
ART. 71. DISCIPLINA DELLA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ (SCIA)
1. La SCIA va presentata nei termini, nelle modalità e nei limiti previsti dall’art.49 del D. Lgs. 78/2010
convertito in Legge con la L. 122/2010 ed ha validità di tre anni. L’ Amministrazione comunale
accerterà, entro 60 giorni dal ricevimento, il possesso e la veridicità dei requisiti dichiarati,
adottando, in caso negativo, i dovuti provvedimenti per vietare la prosecuzione dell’attività ed
imporre le sanzioni di Legge. Entro 10 giorni dalla presentazione dell’istanza deve essere comunicato
al richiedente il nominativo del Responsabile del Procedimento.
2. Alla documentazione di SCIA si allegano:
a) Asseverazione circa il superamento delle barriere architettoniche, rispetto della L. 13/1989 e
s.m.i., nonché del Regolamento del 503/1996;
b) Dichiarazione congiunta del proprietario e del tecnico, resa nelle forme di legge, circa l’assenza di
opere abusive;
c) Titolo di proprietà (o altro titolo legalmente valido) atto a rilevare il diritto di proprietà;
d) Consenso, reso nelle forme di legge, del proprietario per i lavori a farsi, nei casi di contratto di
locazione;
e) Delibera di assemblea condominiale nella quale viene rilasciato il nulla osta dei condomini sui
lavori (nei casi previsti);
f) Schema grafico analitico per il calcolo del Contributo di Costruzione e computo metrico asseverato
(nei casi di interventi soggetti al Contributo);
g) Attestazione/ricevuta del versamento dei diritti di segreteria. Sono esonerate dal versamento le
opere di abbattimento delle barriere architettoniche;
3. Alla domanda di SCIA devono essere allegati, in triplice copia cartacea e in copia digitale, pena
l’inammissibilità della stessa, gli elaborati di progetto di seguito specificati. Gli elaborati di progetto,
che devono contenere l’indicazione e l’ubicazione dell’intervento, la firma del soggetto avente titolo
e la firma ed il timbro professionale del progettista o dei progettisti, individuando se del caso il
coordinatore referente per l’intera opera sono i seguenti:
a) Relazione tecnica illustrativa;
b) Stralcio del PSC, dei piani vigenti e dell’aerofotogrammetria con esatta individuazione del sito di
intervento;
c) Planimetria e visura catastale dell’immobile;
d) Piante, prospetti e sezioni quotate dallo stato di fatto, in scala non inferiore ad 1:100;
e) Ampio rilievo fotografico in originale, con planimetria indicante i punti di scatto;
f) Piante, prospetti e sezioni quotate di progetto, in scala non inferiore ad 1:100;
g) Pianta degli interventi con indicazione, in rosso, delle parti demolite ed in giallo delle parti di
nuova costruzione;
4. Una copia del modello SCIA, una copia degli elaborati grafici e copia di ogni atto di assenso acquisito,
convalidati dall’ufficio protocollo, vengono restituite all’interessato e dovranno essere mantenuti in
cantiere per i controlli, a testimonianza del titolo abilitante l’esecuzione dei lavori. Gli estremi della
SCIA sono contenuti nel cartello esposto in cantiere.
5. La realizzazione degli interventi con SCIA è soggetta alla disciplina sanzionatoria e fiscale prevista
dalle norme statali vigenti per l’esecuzione delle corrispondenti opere.
ART. 72. PROROGA DELLA SCIA
1. Prima della scadenza dei termini per la conclusione dei lavori, può essere presentata domanda di
proroga al termine di fine lavori, per fatti estranei alla volontà del titolare, sopravvenuti nel corso dei
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