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Comune di Morano Calabro
d) L’usufruttuario e il titolare del diritto di uso e di abitazione, limitatamente agli interventi di
manutenzione straordinaria nonché di restauro e risanamento assimilabili;
e) Il titolare di diritti reali di servitù prediali coattive o volontarie, limitatamente alla manutenzione
straordinaria e agli altri interventi eventualmente rientrati nel suo titolo;
f) Il locatario, solo per gli interventi di manutenzione straordinaria urgenti ai sensi dell’art. 1577 del
Codice Civile nonché di restauro e risanamento assimilabili;
g) L’affittuario agrario (L. 11/1971) ed il concessionario di terre incolte (L. 440/1978) limitatamente
a miglioramenti ai fabbricati rurali ed alla casa di abitazione;
h) I titolari di diritti derivanti da provvedimenti autorizzati, quali:
Il beneficiario dell’occupazione d’urgenza e l’avente causa da tale beneficiario;
L’assegnatario di terre incolte; il titolare di servitù coattiva costituita per provvedimento
amministrativo o per sentenza;
Il concessionario di beni demaniali;
Colui che, essendo interessato ad agire per danno temuto, sia a ciò autorizzato per ordine del
giudice.
i) Le aziende erogatrici di pubblici servizi, anche qualora non siano proprietarie delle aree sulle
quali chiedono di intervenire e nei limiti dei loro compiti istituzionali. Il titolo deve essere
attestato dall’accordo preliminare tra il proprietario del suolo e l’azienda stessa, oppure da un
impegno, del proprietario dell’immobile a vendere o ad assoggettarsi alla servitù necessaria di
intervento;
j) In luogo del titolare possono presentare domanda:
Il delegato, procuratore o mandatario;
Il curatore fallimentare;
Il commissario giudiziale;
L’aggiudicatario di vendita fallimentare;
Il beneficiario di un conforme provvedimento giurisdizionale o amministrativo;
L’amministratore condominiale, previa delibera assembleare, per ciò che concerne le parti
comuni del condominio;
L’assegnatario di aree PEEP, conformemente all’atto di assegnazione dell’organo comunale
competente;
Il soggetto che agisce in forza di un negozio giuridico che consenta il godimento di un bene
immobile e contestualmente conferisca l’esplicita facoltà ad eseguire i relativi lavori;
k) Ogni altro avente titolo per effetto di atti o contratti che attribuiscano al soggetto richiedente il
diritto di effettuare l’intervento richiesto.
2. In caso di rappresentanza legale o negoziale del soggetto avente titolo a richiedere ed ottenere
l’abilitazione allo svolgimento di attività edilizie, si fa riferimento ai poteri effettivamente conferiti
dalla Legge o dal contratto.
3. L’elencazione dei soggetti diversi dal proprietario contenuta al comma 1 è esemplificativa ed è
dettata al fine di indicare i casi in cui normalmente può ravvisarsi la legittimazione in materia di
interventi edilizi, fermo restando che la sussistenza della titolarità effettiva e sostanziale ricade nella
piena responsabilità del richiedente il quale, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
(autocertificazione), deve attestare incondizionatamente di essere legittimato ed aver titolo al
rilascio degli atti abilitativi richiesti.
4. L’abilitazione allo svolgimento di attività edilizie deve intendersi rilasciata comunque ed in tutti i casi
con salvezza dei diritti del proprietario, nonché di qualsiasi soggetto terzo.
REU – Regolamento Edilizio ed Urbanistico Pagina 71/124