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Comune di Morano Calabro

            ART. 69. AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA
            1.  Le  opere  di  seguito  riportate,  e  quant’altro  di  similare  come  tipologia,  non  si  configurano  come
               interventi edilizi in senso stretto e non sono soggette a titolo abilitativo di carattere edilizio bensì ad
               autorizzazione amministrativa:
               a) Tende e frangisole che aggettano sul suolo pubblico o installate in edifici vincolati ai sensi del
                  D.Lgs.  42/2004  (per i  quali  dovrà  altresì  essere  presentata  l’autorizzazione  della  competente
                  Soprintendenza);
               b) Mezzi pubblicitari;
               c)  Targhe nei casi previsti;
               d) Bacheche e vetrine;
               e) Addobbi;
               f)  Opere mobili di arredo del verde nei casi previsti;
               g) Manufatti temporanei e stagionali;
               h) Monumenti, cippi e targhe commemorative;
               i)  Paracarri, fittoni, dissuasori di traffico;
               j)  Abbattimento degli alberi nei casi previsti;
               k) Apposizione di indicatori e altri apparecchi;
               l)  Interventi di sistemazione del verde.
            2.  La domanda di autorizzazione deve essere indirizzata al Comune, redatta in carta legale e contenere
               le generalità del richiedente, il suo codice fiscale, la descrizione dell’oggetto della richiesta e del luogo
               dell’intervento,  l’elenco  degli  allegati  e  la  indicazioni  del  termine  previsto per  il  completamento
               dell’intervento.
            3.  Ai fini dell’autorizzazione, alla domanda debbono essere allegati in duplice copia gli elaborati tecnici
               esplicativi  dell’intervento  ed  una  documentazione  fotografica  illustrativa  dei  luoghi  nei  quali  si
               chiede di operare.
            4.  Il Responsabile del Procedimento può:
               a) Dispensare  il  richiedente  dalla  presentazione  della  documentazione  quando  l’intervento  da
                  autorizzare  sia,  congiuntamente,  temporaneo  o  di  non  rilevante  entità  e  sufficientemente
                  descritto nella domanda;
               b) Richiedere,  entro  30  giorni  dalla  presentazione  della  domanda,  ove  lo  ritenga  necessario  in
                  relazione  alle  caratteristiche  dell’intervento,  documentazione  aggiuntiva  a  quella  indicata  in
                  precedenza o eventuali nulla osta o atti di assenso comunque denominati da parte degli enti e/o
                  organi competenti.

            ART. 70. VOLTURAZIONE DEI TITOLI ABILITATIVI
            1.  I titoli abilitativi sono trasferibili ai successori o agli aventi causa del titolare.
            2.  A  tale  scopo  questi  dovranno  comunicare  per  iscritto  al  Responsabile  del  SUE  la  modifica
               dell’intestazione,  allegando  autocertificazione  attestante  l’avvenuto  trasferimento  del  titolo  di
               proprietà  o  di  godimento,  o  in  alternativa,  fotocopia  del  documento  con  il  quale  è  avvenuto  il
               trasferimento del titolo stesso.
            3.  Il SUE provvede ad aggiornare l’intestazione, previa verifica della documentazione prodotta, ed a
               dare comunicazione scritta sia al nuovo che al precedente titolare.
            4.  La volturazione non comporta alcuna modifica al contenuto del titolo abilitativo.











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