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Comune di Morano Calabro
ART. 69. AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA
1. Le opere di seguito riportate, e quant’altro di similare come tipologia, non si configurano come
interventi edilizi in senso stretto e non sono soggette a titolo abilitativo di carattere edilizio bensì ad
autorizzazione amministrativa:
a) Tende e frangisole che aggettano sul suolo pubblico o installate in edifici vincolati ai sensi del
D.Lgs. 42/2004 (per i quali dovrà altresì essere presentata l’autorizzazione della competente
Soprintendenza);
b) Mezzi pubblicitari;
c) Targhe nei casi previsti;
d) Bacheche e vetrine;
e) Addobbi;
f) Opere mobili di arredo del verde nei casi previsti;
g) Manufatti temporanei e stagionali;
h) Monumenti, cippi e targhe commemorative;
i) Paracarri, fittoni, dissuasori di traffico;
j) Abbattimento degli alberi nei casi previsti;
k) Apposizione di indicatori e altri apparecchi;
l) Interventi di sistemazione del verde.
2. La domanda di autorizzazione deve essere indirizzata al Comune, redatta in carta legale e contenere
le generalità del richiedente, il suo codice fiscale, la descrizione dell’oggetto della richiesta e del luogo
dell’intervento, l’elenco degli allegati e la indicazioni del termine previsto per il completamento
dell’intervento.
3. Ai fini dell’autorizzazione, alla domanda debbono essere allegati in duplice copia gli elaborati tecnici
esplicativi dell’intervento ed una documentazione fotografica illustrativa dei luoghi nei quali si
chiede di operare.
4. Il Responsabile del Procedimento può:
a) Dispensare il richiedente dalla presentazione della documentazione quando l’intervento da
autorizzare sia, congiuntamente, temporaneo o di non rilevante entità e sufficientemente
descritto nella domanda;
b) Richiedere, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, ove lo ritenga necessario in
relazione alle caratteristiche dell’intervento, documentazione aggiuntiva a quella indicata in
precedenza o eventuali nulla osta o atti di assenso comunque denominati da parte degli enti e/o
organi competenti.
ART. 70. VOLTURAZIONE DEI TITOLI ABILITATIVI
1. I titoli abilitativi sono trasferibili ai successori o agli aventi causa del titolare.
2. A tale scopo questi dovranno comunicare per iscritto al Responsabile del SUE la modifica
dell’intestazione, allegando autocertificazione attestante l’avvenuto trasferimento del titolo di
proprietà o di godimento, o in alternativa, fotocopia del documento con il quale è avvenuto il
trasferimento del titolo stesso.
3. Il SUE provvede ad aggiornare l’intestazione, previa verifica della documentazione prodotta, ed a
dare comunicazione scritta sia al nuovo che al precedente titolare.
4. La volturazione non comporta alcuna modifica al contenuto del titolo abilitativo.
REU – Regolamento Edilizio ed Urbanistico Pagina 72/124