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Comune di Morano Calabro

                              CAPO III –TITOLI ABILITATIVI E PROCEDURE PER IL LORO RILASCIO

            ART. 67. TITOLI EDILIZI. DEFINIZIONI
            1.  Sono titoli abilitativi il Permesso di Costruire, la Denuncia di Inizio Attività (DIA) e la Segnalazione
               Certificata di Inizio Attività (SCIA). Questi titoli sono trasferibili insieme all’immobile ai successori o
               aventi causa. I titoli abilitativi non incidono sulla titolarità della proprietà e di altri diritti reali relativi
               agli immobili realizzati a seguito del loro rilascio, ovvero a seguito della loro presentazione e del
               decorso del termini per l’inizio dei lavori. Essi non comportano limitazioni dei diritti dei terzi.
            2.  Non necessitano di titolo abilitativo tutti gli interventi riportati all’art. 4 del D.P.R. 380/2001, e, cioè:
               a) Interventi di manutenzione ordinaria;
               b) Interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione
                  di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio;
               c)  Opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico o siano
                  eseguite in aree esterne al centro edificato.
            3.  Sono subordinati al rilascio di Permesso di Costruire i seguenti interventi:
               a) Interventi di nuova costruzione;
               b) Interventi di ristrutturazione edilizia;
               c)  Interventi di ristrutturazione urbanistica.
            4.  Sono  subordinati  alla  SCIA  gli  interventi  per  i  quali  non  è  richiesto  il  Permesso  di  Costruire  ad
               eccezione dei seguenti interventi per i quali è prevista la DIA:
               a) Interventi su immobili gravati da qualsiasi vincolo diretto così come definiti dal D. Lgs. 42/2004;
               b) Interventi su immobili compresi nel Centro Storico, così come perimetrato nel PSC;
               c)  Installazione di pertinenze, così come definite dal presente REU.
            5.  Non  sono  assoggettati  a  titolo  abilitativo,  ma  vengono  approvati  dall’Ente  competente,  previo
               procedimento di accertamento di conformità alla norme urbanistiche ed edilizie, nonché alle norme
               di sicurezza sanitarie e di tutela ambientale e paesaggistica, i progetti relativi a:
               a) Opere pubbliche comunali, il cui progetto è approvato dal competente organo comunale, previa
                  acquisizione del parere della Commissione Edilizia e di tutti gli altri pareri specifici, quando e se
                  richiesto;
               b) Opere  pubbliche  da  eseguirsi  da  amministrazioni  statali  o  comunque  insistenti  su  aree  del
                  demanio statale, da realizzarsi dagli enti istituzionalmente competenti;
               c)  Opere pubbliche di interesse regionale e provinciale;
               d) Opere,  interventi  e  programmi  di  intervento  da  realizzare  a  seguito  della  conclusione  di  un
                  accordo  di  programma,  ai  sensi  dell’art.  34  del  D.Lgs.  367/2000:  in  tal  caso  la  deliberazione
                  approvativa dell’accordo di programma ha il valore di permesso di costruire.
            6.  Per le opere di cui al comma precedente, Il responsabile del procedimento di progettazione dell’opera
               effettua l’istruttoria tecnica atta a valutare la conformità dell’intervento agli strumenti urbanistici,
               salvi i casi di variante per la localizzazione delle opere pubbliche; deve essere altresì acquisito il
               parere  della  Commissione  Edilizia,  nei  casi  obbligatoriamente  richiesti  da  legge  o  qualora  il
               Responsabile del SUE lo ritenga indispensabile.

            ART. 68. SOGGETTI AVENTI DIRITTO A RICHIEDERE IL TITOLO ABILITATIVO
            1.  Hanno titolo a richiedere ed ottenere l’abilitazione allo svolgimento di attività edilizie:
               a) Il proprietario dell’immobile;
               b) Il superficiario nei limiti del contratto di costituzione del diritto di superficie;
               c)  L’enfiteuta nei limiti del contratto di enfiteusi;






            REU – Regolamento Edilizio ed Urbanistico                                              Pagina 70/124
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