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Comune di Morano Calabro
CAPO III –TITOLI ABILITATIVI E PROCEDURE PER IL LORO RILASCIO
ART. 67. TITOLI EDILIZI. DEFINIZIONI
1. Sono titoli abilitativi il Permesso di Costruire, la Denuncia di Inizio Attività (DIA) e la Segnalazione
Certificata di Inizio Attività (SCIA). Questi titoli sono trasferibili insieme all’immobile ai successori o
aventi causa. I titoli abilitativi non incidono sulla titolarità della proprietà e di altri diritti reali relativi
agli immobili realizzati a seguito del loro rilascio, ovvero a seguito della loro presentazione e del
decorso del termini per l’inizio dei lavori. Essi non comportano limitazioni dei diritti dei terzi.
2. Non necessitano di titolo abilitativo tutti gli interventi riportati all’art. 4 del D.P.R. 380/2001, e, cioè:
a) Interventi di manutenzione ordinaria;
b) Interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione
di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio;
c) Opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico o siano
eseguite in aree esterne al centro edificato.
3. Sono subordinati al rilascio di Permesso di Costruire i seguenti interventi:
a) Interventi di nuova costruzione;
b) Interventi di ristrutturazione edilizia;
c) Interventi di ristrutturazione urbanistica.
4. Sono subordinati alla SCIA gli interventi per i quali non è richiesto il Permesso di Costruire ad
eccezione dei seguenti interventi per i quali è prevista la DIA:
a) Interventi su immobili gravati da qualsiasi vincolo diretto così come definiti dal D. Lgs. 42/2004;
b) Interventi su immobili compresi nel Centro Storico, così come perimetrato nel PSC;
c) Installazione di pertinenze, così come definite dal presente REU.
5. Non sono assoggettati a titolo abilitativo, ma vengono approvati dall’Ente competente, previo
procedimento di accertamento di conformità alla norme urbanistiche ed edilizie, nonché alle norme
di sicurezza sanitarie e di tutela ambientale e paesaggistica, i progetti relativi a:
a) Opere pubbliche comunali, il cui progetto è approvato dal competente organo comunale, previa
acquisizione del parere della Commissione Edilizia e di tutti gli altri pareri specifici, quando e se
richiesto;
b) Opere pubbliche da eseguirsi da amministrazioni statali o comunque insistenti su aree del
demanio statale, da realizzarsi dagli enti istituzionalmente competenti;
c) Opere pubbliche di interesse regionale e provinciale;
d) Opere, interventi e programmi di intervento da realizzare a seguito della conclusione di un
accordo di programma, ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. 367/2000: in tal caso la deliberazione
approvativa dell’accordo di programma ha il valore di permesso di costruire.
6. Per le opere di cui al comma precedente, Il responsabile del procedimento di progettazione dell’opera
effettua l’istruttoria tecnica atta a valutare la conformità dell’intervento agli strumenti urbanistici,
salvi i casi di variante per la localizzazione delle opere pubbliche; deve essere altresì acquisito il
parere della Commissione Edilizia, nei casi obbligatoriamente richiesti da legge o qualora il
Responsabile del SUE lo ritenga indispensabile.
ART. 68. SOGGETTI AVENTI DIRITTO A RICHIEDERE IL TITOLO ABILITATIVO
1. Hanno titolo a richiedere ed ottenere l’abilitazione allo svolgimento di attività edilizie:
a) Il proprietario dell’immobile;
b) Il superficiario nei limiti del contratto di costituzione del diritto di superficie;
c) L’enfiteuta nei limiti del contratto di enfiteusi;
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