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Comune di Morano Calabro

            2.  Le situazioni di pericolo sono quelle derivanti da crolli, pericoli di crollo di manufatti o di parti di
               esso,  da  timori  di  cedimenti  strutturali  di  fabbricati  e  di  manufatti  in  generale,  da  voragini  o
               instabilità  superficiali  e  profonde  di  terreni  e  di  sovrastanti  sistemazioni,  da  eventi  calamitosi
               naturali,  quali  alluvioni,  frane  e  terremoti,  da  gravi  situazioni  di  emergenza  igienico  sanitarie  e
               ambientale comunque da eventi costituenti condizioni compromettenti la sicurezza di persone e di
               beni.
            3.  Lo  stato  di  pericolo  per  la  pubblica  incolumità  va  accertata,  di  norma,  da  personale  pubblico
               incaricato della vigilanza sulle condizioni di sicurezza dell’abitato e del territorio comunale, e, in caso
               di pericolo grave, anche da soggetto che ha veste di pubblico ufficiale, il quale dispone, a vista, il
               provvedimento d’allontanamento delle persone e  di impraticabilità dell’area a rischio, informando
               contestualmente, il dirigente tecnico comunale responsabile, il corpo dei Vigili urbani e dei Vigili del
               Fuoco, e, se del caso, la Forza pubblica e la Protezione civile competenti per territorio, per gli ulteriori
               provvedimenti  da  assumere,  nell’ambito  delle  rispettive  competenze.  Nell’ipotesi  che  lo  stato  di
               pericolo riguardi beni sottoposti a vincolo ai sensi del D. Lgs 42/04, l’informativa va trasmessa anche
               alla competente Soprintendenza.
            4.  II dirigente comunale responsabile, previo sopralluogo, di concerto, ove necessario, con gli uffici citati
               al precedente comma 3, dispone l’esecuzione delle opere strettamente necessarie all’eliminazione
               del pericolo per la pubblica e privata incolumità e alla conseguente eventuale esecuzione delle opere
               di  assicurazione  e  di  ripristino,  ove  queste  ultime  siano  indispensabili  per  la  riattivazione
               dell’agibilità degli adiacenti spazi pubblici, assegnando al proprietario del bene un termine per la
               realizzazione degli interventi di assicurazione necessari.
            5.  In caso d’inerzia del destinatario della disposizione, previa diffida ed assegnazione di nuovi termini,
               ove perduri senza giustificati motivi il comportamento omissivo, da accertarsi con sopralluogo e
               conseguente  verbalizzazione,  il  Comune  interverrà  d’ufficio  con  oneri  a  carico  del  soggetto
               inadempiente, fermo restando le responsabilità civili e penali dello stesso per il mancato intervento.
            6.  L’interessato  deve  rimettere  al  Comune,  entro  trenta  giorni  dalla  data  utile  intimata  nella
               disposizione comunale di eliminazione dello stato di pericolo, relazione a firma di tecnico abilitato,
               attestante la cessazione dello stesso e del ripristino delle condizioni di sicurezza.
            7.  L’esecuzione delle opere connesse all’eliminazione del pericolo per la pubblica e privata incolumità
               nonché di quelle di assicurazione disposte dal Comune, ai sensi del precedente comma 4, è legittimata
               dalla disposizione dirigenziale a provvedere, per cui non è dovuto alcun ulteriore atto formale di
               autorizzazione agli interventi; mentre per la realizzazione delle opere conseguenti di ripristino, va
               prodotta, nelle forme prescritte la relativa denuncia inizio attività.
            8.  Ove gli interventi di assicurazione disposti riguardino beni sottoposti a vincolo, ai sensi del D. Lgs.
               42/2004, la disposizione va trasmessa per conoscenza alla Soprintendenza competente, ove la stessa
               non abbia già assunto autonomi provvedimenti. Nell’ipotesi che le opere in questione debbano avere
               caratteristiche particolari per non compromettere la conservazione assoluta dello stato dei luoghi,
               compresa  quella  di  eventuali  materiali  crollati,  il  provvedimento  comunale  va  preventivamente
               concordato con la predetta Soprintendenza.
            9.  Opere urgenti e indifferibili possono essere eseguite in deroga alle norme del presente Regolamento,
               se disposte con ordinanza del Sindaco o del Prefetto, ai sensi dell’art. 54 del D. Lgs. 267/2000, o
               ordinate dall’Autorità Giudiziaria.


            ART. 80. DISCIPLINA AUTORIZZATIVA PER ATTIVITÀ PROVVISORIE O CONTINUATIVE
            1.  Le attività provvisorie e continuative quali: campeggi liberi occasionali, sosta continuata di veicoli
               per il pernottamento su suolo pubblico, installazione di strutture trasferibili, precarie e gonfiabili,
               occupazione temporanea o continuative di suolo pubblico, esposizioni a cielo aperto di veicoli e merci



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