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Comune di Morano Calabro
2. Le situazioni di pericolo sono quelle derivanti da crolli, pericoli di crollo di manufatti o di parti di
esso, da timori di cedimenti strutturali di fabbricati e di manufatti in generale, da voragini o
instabilità superficiali e profonde di terreni e di sovrastanti sistemazioni, da eventi calamitosi
naturali, quali alluvioni, frane e terremoti, da gravi situazioni di emergenza igienico sanitarie e
ambientale comunque da eventi costituenti condizioni compromettenti la sicurezza di persone e di
beni.
3. Lo stato di pericolo per la pubblica incolumità va accertata, di norma, da personale pubblico
incaricato della vigilanza sulle condizioni di sicurezza dell’abitato e del territorio comunale, e, in caso
di pericolo grave, anche da soggetto che ha veste di pubblico ufficiale, il quale dispone, a vista, il
provvedimento d’allontanamento delle persone e di impraticabilità dell’area a rischio, informando
contestualmente, il dirigente tecnico comunale responsabile, il corpo dei Vigili urbani e dei Vigili del
Fuoco, e, se del caso, la Forza pubblica e la Protezione civile competenti per territorio, per gli ulteriori
provvedimenti da assumere, nell’ambito delle rispettive competenze. Nell’ipotesi che lo stato di
pericolo riguardi beni sottoposti a vincolo ai sensi del D. Lgs 42/04, l’informativa va trasmessa anche
alla competente Soprintendenza.
4. II dirigente comunale responsabile, previo sopralluogo, di concerto, ove necessario, con gli uffici citati
al precedente comma 3, dispone l’esecuzione delle opere strettamente necessarie all’eliminazione
del pericolo per la pubblica e privata incolumità e alla conseguente eventuale esecuzione delle opere
di assicurazione e di ripristino, ove queste ultime siano indispensabili per la riattivazione
dell’agibilità degli adiacenti spazi pubblici, assegnando al proprietario del bene un termine per la
realizzazione degli interventi di assicurazione necessari.
5. In caso d’inerzia del destinatario della disposizione, previa diffida ed assegnazione di nuovi termini,
ove perduri senza giustificati motivi il comportamento omissivo, da accertarsi con sopralluogo e
conseguente verbalizzazione, il Comune interverrà d’ufficio con oneri a carico del soggetto
inadempiente, fermo restando le responsabilità civili e penali dello stesso per il mancato intervento.
6. L’interessato deve rimettere al Comune, entro trenta giorni dalla data utile intimata nella
disposizione comunale di eliminazione dello stato di pericolo, relazione a firma di tecnico abilitato,
attestante la cessazione dello stesso e del ripristino delle condizioni di sicurezza.
7. L’esecuzione delle opere connesse all’eliminazione del pericolo per la pubblica e privata incolumità
nonché di quelle di assicurazione disposte dal Comune, ai sensi del precedente comma 4, è legittimata
dalla disposizione dirigenziale a provvedere, per cui non è dovuto alcun ulteriore atto formale di
autorizzazione agli interventi; mentre per la realizzazione delle opere conseguenti di ripristino, va
prodotta, nelle forme prescritte la relativa denuncia inizio attività.
8. Ove gli interventi di assicurazione disposti riguardino beni sottoposti a vincolo, ai sensi del D. Lgs.
42/2004, la disposizione va trasmessa per conoscenza alla Soprintendenza competente, ove la stessa
non abbia già assunto autonomi provvedimenti. Nell’ipotesi che le opere in questione debbano avere
caratteristiche particolari per non compromettere la conservazione assoluta dello stato dei luoghi,
compresa quella di eventuali materiali crollati, il provvedimento comunale va preventivamente
concordato con la predetta Soprintendenza.
9. Opere urgenti e indifferibili possono essere eseguite in deroga alle norme del presente Regolamento,
se disposte con ordinanza del Sindaco o del Prefetto, ai sensi dell’art. 54 del D. Lgs. 267/2000, o
ordinate dall’Autorità Giudiziaria.
ART. 80. DISCIPLINA AUTORIZZATIVA PER ATTIVITÀ PROVVISORIE O CONTINUATIVE
1. Le attività provvisorie e continuative quali: campeggi liberi occasionali, sosta continuata di veicoli
per il pernottamento su suolo pubblico, installazione di strutture trasferibili, precarie e gonfiabili,
occupazione temporanea o continuative di suolo pubblico, esposizioni a cielo aperto di veicoli e merci
REU – Regolamento Edilizio ed Urbanistico Pagina 80/124