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Comune di Morano Calabro

                 Per gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di interesse generale realizzate dagli enti
                  istituzionalmente competenti, nonché, per le opere di urbanizzazione, eseguite anche da privati,
                  in attuazione di strumenti urbanistici;
                 Per gli interventi da realizzare in attuazione di norme o di provvedimenti emanati a seguito di
                  pubbliche calamità;
                 Per i nuovi impianti, lavori, opere, modifiche, installazioni, relativi alle fonti rinnovabili di energia,
                  alla  conservazione,  al  risparmio  e  all’uso  razionale  dell’energia,  nel  rispetto  delle  norme
                  urbanistiche, di tutela artistico-storica e ambientale.
            3.  Per gli interventi da realizzare su immobili di proprietà dello Stato il contributo di costruzione è
               commisurato alla incidenza delle sole opere di urbanizzazione.

            ART. 84. CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE PER OPERE O IMPIANTI NON DESTINATI ALLA RESIDENZA
            1.  Il titolo abilitativo relativo a costruzioni o impianti destinati ad attività industriali o artigianali dirette
               alla trasformazione di beni ed alla prestazione di servizi comporta la corresponsione di un contributo
               pari  alla  incidenza  delle  opere  di  urbanizzazione,  di  quelle  necessarie  al  trattamento  e  allo
               smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi e di quelle necessarie alla sistemazione dei luoghi ove
               ne  siano  alterate  le  caratteristiche.  La  incidenza  di  tali  opere  è  stabilita  con  deliberazione  del
               Consiglio Comunale in base a parametri regionali, nonché in relazione ai tipi di attività produttiva.
            2.  Il titolo abilitativo relativo a costruzioni o impianti destinati ad attività turistiche, commerciali e
               direzionali  o  allo  svolgimento  di  servizi  comporta  la  corresponsione  di  un  contributo  pari
               all’incidenza delle opere di urbanizzazione, nonché una quota non superiore al 10% del costo di
               costruzione  da  stabilirsi,  in  relazione  ai  diversi  tipi  di  attività,  con  deliberazione  del  Consiglio
               Comunale.
            3.  Qualora  la  destinazione  d’uso  delle  opere  indicate  negli  articoli  precedenti  venga  comunque
               modificata nei dieci anni successivi all’ultimazione dei lavori, il contributo di costruzione è dovuto
               nella  misura  massima  corrispondente  alla  nuova  destinazione,  determinata  con  riferimento  al
               momento dell’intervenuta variazione.








































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