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Comune di Morano Calabro
Per gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di interesse generale realizzate dagli enti
istituzionalmente competenti, nonché, per le opere di urbanizzazione, eseguite anche da privati,
in attuazione di strumenti urbanistici;
Per gli interventi da realizzare in attuazione di norme o di provvedimenti emanati a seguito di
pubbliche calamità;
Per i nuovi impianti, lavori, opere, modifiche, installazioni, relativi alle fonti rinnovabili di energia,
alla conservazione, al risparmio e all’uso razionale dell’energia, nel rispetto delle norme
urbanistiche, di tutela artistico-storica e ambientale.
3. Per gli interventi da realizzare su immobili di proprietà dello Stato il contributo di costruzione è
commisurato alla incidenza delle sole opere di urbanizzazione.
ART. 84. CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE PER OPERE O IMPIANTI NON DESTINATI ALLA RESIDENZA
1. Il titolo abilitativo relativo a costruzioni o impianti destinati ad attività industriali o artigianali dirette
alla trasformazione di beni ed alla prestazione di servizi comporta la corresponsione di un contributo
pari alla incidenza delle opere di urbanizzazione, di quelle necessarie al trattamento e allo
smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi e di quelle necessarie alla sistemazione dei luoghi ove
ne siano alterate le caratteristiche. La incidenza di tali opere è stabilita con deliberazione del
Consiglio Comunale in base a parametri regionali, nonché in relazione ai tipi di attività produttiva.
2. Il titolo abilitativo relativo a costruzioni o impianti destinati ad attività turistiche, commerciali e
direzionali o allo svolgimento di servizi comporta la corresponsione di un contributo pari
all’incidenza delle opere di urbanizzazione, nonché una quota non superiore al 10% del costo di
costruzione da stabilirsi, in relazione ai diversi tipi di attività, con deliberazione del Consiglio
Comunale.
3. Qualora la destinazione d’uso delle opere indicate negli articoli precedenti venga comunque
modificata nei dieci anni successivi all’ultimazione dei lavori, il contributo di costruzione è dovuto
nella misura massima corrispondente alla nuova destinazione, determinata con riferimento al
momento dell’intervenuta variazione.
REU – Regolamento Edilizio ed Urbanistico Pagina 84/124