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Comune di Morano Calabro

                                           CAPO VII – CONCLUSIONE DEI LAVORI

            ART. 95. ADEMPIMENTI NELLA FASE CONCLUSIVA DEI LAVORI
            1.  Per  ultimazione  dei  lavori  degli  interventi  di  nuova  costruzione  e,  ove  necessario,  delle
               ristrutturazioni edilizie, si intende l’esecuzione delle opere in modo utile per potere conseguire la
               certificazione di agibilità delle stesse.
            2.  Per i restanti interventi eseguiti a seguito di DIA o SCIA l’ultimazione corrisponde all’esecuzione di
               tulle le opere denunciate.
            3.  Per le opere infrastrutturali l’ultimazione equivale alla consegna all’ente competente delle opere,
               conseguente alla dichiarazione della piena utilizzabilità delle stesse.
            4.  Nei dieci giorni successivi alla data utile per il compimento dei lavori il titolare del titolo abilitativo,
               deve dare comunicazione al Comune dell’avvenuta ultimazione, ovvero dello stato di avanzamento
               delle opere. In entrambi il SUE verificherà, a mezzo di sopralluoghi, lo stato delle opere eseguite e di
               quelle  ancora  da  eseguire  comportanti  eventuale  nuovo  atto  autorizzativo,  redigendo  apposito
               verbale in contraddittorio con il titolale dell’atto autorizzativo.
            5.  L’ultimazione dei lavori comporta la redazione di un verbale di compimento delle opere sottoscritto
               dal direttore dei lavori e dall’impresa esecutrice, attestante che l’intervento edilizio è stato ultimato
               nel termine utile dei tre anni decorrenti dalla data di effettivo inizio dei lavori, che va inviato allo SUE
               del Comune in uno con la predetta comunicazione di ultimazione lavori da parte del titolare dell’atto
               del titolo abilitativo dell’intervento, comunque prima della richiesta di agibilità.
            6.  Ai  soli  fini  della  sicurezza  privata  e  pubblica,  con  salvezza  degli  altri  adempimenti  documentali
               necessari  per  ottenere  l’autorizzazione  all’utilizzo  delle  opere,  per  gli  interventi  comportanti  il
               rilascio  del  permesso  di costruire,  prima  della  richiesta di agibilità  il titolare,  a mezzo di tecnici
               abilitati, provvede:
                 Al collaudo statico ai sensi dell’art. 67 del D.P.R. 380/2001, per le opere con elementi strutturali
                  in conglomerato cementizio armato o in acciaio;
                 Al certificato di conformità, da rilasciarsi dall’ufficio tecnico della Regione, dei manufatti ai sensi
                  dell’art. 62 del D.P.R. 380/2001;
                 Al collaudo delle opere eseguite ovvero alla redazione del verbale di regolare esecuzione, negli
                  altri casi di interventi edilizi autorizzati con DIA;
                 Al  certificato  di  collaudo  o  alla  dichiarazione  di  conformità  ai  sensi  dell’art.  117  del  D.P.R.
                  380/2001, per quanto attiene alla sicurezza degli impianti.

            ART. 96. CERTIFICATO DI AGIBILITÀ
            1.  Il certificato di agibilità attesta la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio
               energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la
               normativa vigente.
            2.  Il certificato di agibilità viene richiesto e rilasciato dal SUE con riferimento ai seguenti interventi:
                 Nuove costruzioni;
                 Ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali;
                 Interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di cui al comma 1.
            3.  Con riferimento agli interventi di cui al comma 2, il soggetto titolare del titolo abilitativo è tenuto a
               chiedere il rilascio del certificato di agibilità. La mancata presentazione della domanda comporta
               l’applicazione di sanzione amministrativa pecuniaria.
            4.  Il certificato di agibilità viene rilasciato nelle modalità, nei tempi e nei limiti di quanto prescritto dagli
               art. 24 e 25 del D.P.R. 380/2001 in materia edilizia.
            5.  Alla domanda per il rilascio del certificato di agibilità deve essere allegata:




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