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Comune di Morano Calabro
CAPO VII – CONCLUSIONE DEI LAVORI
ART. 95. ADEMPIMENTI NELLA FASE CONCLUSIVA DEI LAVORI
1. Per ultimazione dei lavori degli interventi di nuova costruzione e, ove necessario, delle
ristrutturazioni edilizie, si intende l’esecuzione delle opere in modo utile per potere conseguire la
certificazione di agibilità delle stesse.
2. Per i restanti interventi eseguiti a seguito di DIA o SCIA l’ultimazione corrisponde all’esecuzione di
tulle le opere denunciate.
3. Per le opere infrastrutturali l’ultimazione equivale alla consegna all’ente competente delle opere,
conseguente alla dichiarazione della piena utilizzabilità delle stesse.
4. Nei dieci giorni successivi alla data utile per il compimento dei lavori il titolare del titolo abilitativo,
deve dare comunicazione al Comune dell’avvenuta ultimazione, ovvero dello stato di avanzamento
delle opere. In entrambi il SUE verificherà, a mezzo di sopralluoghi, lo stato delle opere eseguite e di
quelle ancora da eseguire comportanti eventuale nuovo atto autorizzativo, redigendo apposito
verbale in contraddittorio con il titolale dell’atto autorizzativo.
5. L’ultimazione dei lavori comporta la redazione di un verbale di compimento delle opere sottoscritto
dal direttore dei lavori e dall’impresa esecutrice, attestante che l’intervento edilizio è stato ultimato
nel termine utile dei tre anni decorrenti dalla data di effettivo inizio dei lavori, che va inviato allo SUE
del Comune in uno con la predetta comunicazione di ultimazione lavori da parte del titolare dell’atto
del titolo abilitativo dell’intervento, comunque prima della richiesta di agibilità.
6. Ai soli fini della sicurezza privata e pubblica, con salvezza degli altri adempimenti documentali
necessari per ottenere l’autorizzazione all’utilizzo delle opere, per gli interventi comportanti il
rilascio del permesso di costruire, prima della richiesta di agibilità il titolare, a mezzo di tecnici
abilitati, provvede:
Al collaudo statico ai sensi dell’art. 67 del D.P.R. 380/2001, per le opere con elementi strutturali
in conglomerato cementizio armato o in acciaio;
Al certificato di conformità, da rilasciarsi dall’ufficio tecnico della Regione, dei manufatti ai sensi
dell’art. 62 del D.P.R. 380/2001;
Al collaudo delle opere eseguite ovvero alla redazione del verbale di regolare esecuzione, negli
altri casi di interventi edilizi autorizzati con DIA;
Al certificato di collaudo o alla dichiarazione di conformità ai sensi dell’art. 117 del D.P.R.
380/2001, per quanto attiene alla sicurezza degli impianti.
ART. 96. CERTIFICATO DI AGIBILITÀ
1. Il certificato di agibilità attesta la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio
energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la
normativa vigente.
2. Il certificato di agibilità viene richiesto e rilasciato dal SUE con riferimento ai seguenti interventi:
Nuove costruzioni;
Ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali;
Interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di cui al comma 1.
3. Con riferimento agli interventi di cui al comma 2, il soggetto titolare del titolo abilitativo è tenuto a
chiedere il rilascio del certificato di agibilità. La mancata presentazione della domanda comporta
l’applicazione di sanzione amministrativa pecuniaria.
4. Il certificato di agibilità viene rilasciato nelle modalità, nei tempi e nei limiti di quanto prescritto dagli
art. 24 e 25 del D.P.R. 380/2001 in materia edilizia.
5. Alla domanda per il rilascio del certificato di agibilità deve essere allegata:
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