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Comune di Morano Calabro

                                  SEZIONE II – DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI EDILIZI

                                    CAPO I – NORME IGIENICHE E FRUIBILITÀ DEGLI EDIFICI

            ART. 98. CLASSIFICAZIONE DEI LOCALI
            1.  Sono locali abitabili o agibili quelli in cui si svolge la vita familiare, lavorativa e sociale degli individui,
               indipendentemente  dalle  caratteristiche  costruttive  che  li  configurano  come  locali  permanenti  o
               precari.
            2.  I locali sono suddivisi, ai fini dell’applicazione del presente Regolamento Edilizio, in due categorie:
               A1 e A2.
            3.  La categoria A1 comprende:
               a) Soggiorni, sale da pranzo, cucine e camere da letto posti in edifici di abitazione sia individuale che
                  collettiva;
               b) Alloggi monostanza;
               c)  Uffici, studi professionali, aule scolastiche, sale di lettura, gabinetti medici.
            4.  La categoria A2 comprende:
               a) Negozi di vendita, sale di esposizione, sale di riunione, sale da gioco, palestre, sale da spettacolo;
               b) Laboratori scientifico-tecnici, servizi igienici di edifici di cura e ospedalieri;
               c)  Officine meccaniche, laboratori industriali di montaggio o relativi ad attività di lavoro, cucine
                  collettive;
               d) Parti di autorimesse non destinate al solo posteggio delle macchine, ma a riparazioni, lavaggi,
                  controlli, vendite;
               e) Magazzini e depositi;
               f)  Attività artigianali e commerciali non nocive o moleste.
            5.  Sono locali accessori quelli in cui la permanenza delle persone è limitata a ben definite operazioni:
               essi si dividono in S1, S2, S3 e S4
            6.  Il tipo S1 comprende i servizi igienici e i bagni degli edifici di abitazione individuale o collettiva, dei
               complessi scolastici e di lavoro.
            7.  Il tipo S2 comprende:
               a) Scale;
               b) Corridoi e disimpegni;
               c)  Autorimesse di solo posteggio superiori ai 20 mq;
               d) Locali di macchinari che necessitano di solo avviamento o di scarsa sorveglianza;
               e) Lavanderie e stenditoi;
            8.  Il tipo S3 comprende:
               a) Locali macchine con funzionamento automatico ovvero locali macchina degli ascensori, locali per
                  impianti tecnologici limitati alle dimensioni strettamente indispensabili per il loro scopo;
               b) Vani corsa degli ascensori
               c)  Vani e torrini scale nelle dimensioni strettamente necessarie a garantire la manutenzione della
                  copertura;
            9.  Il tipo S4 comprende:
               a) Box auto di estensione non superiore a 20 mq;
               b) Sottotetti e locali seminterrati non abitabili, così come definiti dal presente REU
               c)  Locali completamente interrati;
               d) Porticati e logge così come definiti dal presente REU
               e) Pertinenze così come definite dal presente REU
            10.  I locali non espressamente elencati vengono classificati per analogia dall’Ufficio.



            REU – Regolamento Edilizio ed Urbanistico                                              Pagina 92/124
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