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Comune di Morano Calabro

            10.  Ogni alloggio deve essere provvisto di un locale di categoria S1 dotato dei seguenti impianti igienici:
               vaso, bidet, vasca da bagno o doccia, lavabo; tutti gli elementi suddetti devono essere provvisti di
               chiusura idraulica.
            11.  Tutti  i  locali  classificati  come  A1  punto  c)  e  A2  punti  a),  c)  e  d),  devono  essere  forniti  degli
               indispensabili locali di categoria S1 costituiti da WC e antibagno con lavabo, in quantità sufficiente
               alla destinazione d’uso dei locali A1 e A2 ed al personale che ne usufruisce, possibilmente divisi per
               sesso;
            12.  La superficie minima per un WC è di mq. 1,20 e la larghezza minima ml 0,90;
            13.  I  locali di categoria  S1 devono avere il pavimento  ed il rivestimento  delle pareti realizzati con
               materiale impermeabile e facilmente lavabile;
            14.  Nel caso di unità immobiliari con più di un locale di categoria S1, almeno uno di essi deve poter
               essere attrezzato, se necessario, in maniera da permettere la facile utilizzazione anche da parte delle
               persone con ridotte o impedite capacità motorie;
            15.  Tutte le costruzioni pubbliche o destinate ad uso pubblico di nuova realizzazione devono, ai sensi
               della legislazione vigente, essere dotate di locali S1 di dimensioni minime ml 1,80 x ml 1,80; detti
               locali devono essere previsti allo stesso livello ovvero raccordati mediante rampe o ascensori con le
               caratteristiche specifiche.

            ART. 101. AGIBILITÀ DEGLI EDIFICI. ILLUMINAZIONE E VENTILAZIONE
            1.  Tutti i locali rientranti nella categoria A devono fruire di aerazione e illuminazione naturale diretta
               da spazi liberi, adeguata alla destinazione d’ uso; il rapporto tra la superficie delle finestre e quella
               dei pavimenti non deve essere inferiore a 1/8.
            2.  I locali di categoria A1 devono essere provvisti di finestre apribili sull’esterno e tali da distribuire
               uniformemente la luce nell’ ambiente.
            3.  Per le nuove costruzioni di locali di categoria  A, per ciascun locale d’abitazione l’ampiezza  delle
               finestre deve essere proporzionale, in modo da assicurare un valore di fattore luce non inferiore al
               2% e comunque la superficie finestrata apribile non dovrà essere inferiore a 1/8 della superficie del
               pavimento.
            4.  I locali di categoria A2, per quanto riguarda l’illuminazione e la ventilazione, in alternativa a quanto
               prescritto  per  i  locali  di  categoria  A1,  possono  sopperire  mediante  l’installazione  di  opportuni
               impianti di illuminazione artificiale e climatizzazione ambientale, salvo ulteriori prescrizioni dovute
               a leggi e/o regolamenti specifici.
            5.  Quando  le  caratteristiche  tipologiche  delle  unità  immobiliari,  di  categoria  A2,  diano  luogo  a
               condizioni che non consentano di fruire di sufficiente illuminazione e ventilazione naturale, si deve
               ricorrere alla illuminazione artificiale e climatizzazione, immettendo aria opportunamente captata e
               con requisiti igienici idonei.
            6.  I locali di categoria S possono ricevere aria e luce dall’esterno anche da spazi equiparabili a cavedi,
               salvo le centrali termiche possono essere senza aria e luce diretta. Detti locali possono anche essere
               ventilati meccanicamente con impianti opportunamente dimensionati.
            7.  I locali di categoria S1 devono essere forniti di apertura all’esterno per il ricambio dell’aria o dotati
               di impianto di aspirazione meccanica.

            ART. 102. SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
            1.  I  luoghi da rendere accessibili nelle costruzioni alle persone fisiche impedite nelle loro  capacità
               motorie, visive, uditive, sono elencati dalla L. 13/1989 con le modalità di cui al D.M. LL.PP. 236/1989,
               dalla L. 118/1971, nonché, da tutte le leggi vigenti in materia.
            2.  I progetti di cui al comma 1 dell’art. 1 della L. 13/1989, dovranno contenere le soluzioni tecniche atte
               a soddisfare le disposizioni di cui alla L. 13/1989 ed al D.M. LL.PP. 236/1989.



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