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Comune di Morano Calabro
b) L’aeroilluminazione sia diretta ovvero se artificiale sia realizzata nel rispetto della normativa
vigente per le specifiche destinazioni;
c) Lo scarico delle acque avvenga in collettori dotati di valvole antirigurgito, pompe di sollevamento
o mezzi tecnici adeguati alla funzione;
d) In caso di locali interrati, sottostanti strade e marciapiedi, deve risultare opportunamente
protetto il solaio di copertura dei locali stessi, fermo restante che il Comune non risponde di
eventuali danni causati da infiltrazioni d'acqua o da umidità provenienti dal soprastante sedime
pubblico;
3. I locali di cui al presente articolo sono ad uso esclusivo delle unità immobiliari di cui costituiscono
pertinenza, non potendosi autonomamente ne fittare, ne dare in uso e ne alienare.
4. Nel caso di locali o strutture interrati, questi debbono essere posti a distanza dal confine (Dc) e dalle
strade (Ds) non inferiore a ml 1,50, indipendentemente dall’altezza e dal numero dei piani interrati.
Per i manufatti e gli impianti tecnologici a rete o puntuali, completamente interrati non è prescritta
alcuna distanza dal confine di proprietà fatte salve normative in materia igienico-sanitaria e di
sicurezza.
5. E’ sempre consentita in ogni ATU, compatibilmente con i risultati dello Studio Geologico – Tecnico, la
realizzazione di locali ai piani seminterrati ed interrati. In particolare il numero degli interrati dovrà
essere tale da non interferire con la stabilità idrogeologica dei siti.
ART. 113. ABBAINI E LUCERNARI
1. Gli abbaini sono ammessi, previo rilascio di Permesso di Costruire, qualora si verifichi almeno uno
dei seguenti casi:
a) Non sia altrimenti possibile l’accesso alla copertura;
b) Nel caso che i locali sottotetto siano legittimamente agibili (vani utili e/o pertinenziali) ai sensi
del presente REU e siano privi dei requisiti minimi di aerazione ed illuminazione
2. Deve comunque prevalere, su ogni altro criterio di giudizio, il corretto inserimento architettonico nel
contesto della copertura e dell’ambiente circostante, fatte salve le seguenti prescrizioni:
a) La larghezza massima esterna delle pareti verticali delimitanti gli abbaini non dovrà superare ml
2,00;
b) Il dislivello massimo esterno dal piano di falda di copertura alla gronda dell’abbaino non dovrà
superare ml 2,00;
c) L’altezza del colmo dell’abbaino non dovrà superare l’altezza del colmo della falda in cui l’abbaino
stesso si apre;
d) La distanza fra un abbaino e l’altro non dovrà essere inferiore a ml 4,00.
3. I lucernari sono consentiti nei casi in cui la superficie finestrata apribile non ecceda il rapporto di 1/8
della superficie di pavimento dei locali di pertinenza.
4. Il posizionamento di abbaini e lucernari nel manto di copertura è consentito, previa dimostrazione
di reali esigenze funzionali, con particolare riferimento all’uso del sottotetto.
ART. 114. PORTICATI
1. Il porticato è una galleria aperta al pubblico aperta su almeno tre lati, collocata all’esterno e al piano
terreno di un edificio.
2. I porticati, destinati a pubblico passaggio devono avere dimensioni non inferiori a ml 2,00 di
larghezza e ml 3,00 di altezza misurata all’intradosso del solaio di copertura; in caso di coperture a
volta, il SUE si riserva di fissare misure diverse.
REU – Regolamento Edilizio ed Urbanistico Pagina 99/124