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Comune di Morano Calabro

            2.  Nelle  nuove  costruzioni  i  progetti  devono  indicare  i  materiali  che  saranno  utilizzati  per  il
               rivestimento  delle  facciate  o  parti  di  esse.  In  relazione  a  ciò  debbono,  congiuntamente,  essere
               precisate le modalità di realizzazione di tali superfici indicando i criteri per il proporzionamento delle
               linee di fuga e giunzione, avendo cura di indicare le finiture adeguate al contesto nel caso di interventi
               nel centro abitato o ad esso limitrofo.

            ART. 123. AREE INEDIFICATE O INEDIFICABILI ED IMMOBILI IN DISUSO
            1.  Le aree inedificate e gli edifici in disuso non possono essere lasciati in stato di abbandono, ma devono
               essere sottoposti a manutenzione periodica da parte della proprietà, assicurando gli aspetti di decoro
               urbano e di sicurezza.
            2.  La proprietà è tenuta ad esercitare la custodia di aree ed edifici e gli stessi dovranno essere recintati
               con strutture che ne mantengano la visibilità e dovranno essere adottati tutti i provvedimenti volti
               ad impedire l’accesso ad estranei, come specificato ai commi successivi.
            3.  La proprietà dovrà provvedere ad eseguire periodici interventi di pulizia, taglio della vegetazione,
               disinfestazione e derattizzazione.
            4.  Gli  immobili  dismessi  devono  essere  resi  inaccessibili  mediante  la  disattivazione  dei  servizi
               tecnologici  erogati  e  la  realizzazione  di  opere  provvisionali,  che,  senza  arrecare  pregiudizio  alla
               stabilità delle strutture, devono rendere impraticabili gli spazi esistenti.
            5.  In caso di inottemperanza alle presenti disposizioni può essere ordinata alla proprietà l’esecuzione
               degli opportuni interventi.

            ART. 124. FACCIATE DEGLI EDIFICI ED ELEMENTI DI PREGIO
            1.  E' prescritta la conservazione degli elementi architettonici aventi caratteristiche storico - artistiche
               di pregio, nonché interesse di testimonianza storica, quali fontane, esedre, muri di confine, lapidi,
               edicole sacre, antichi numeri civici, fittoni, ecc.
            2.  Fatto salvo il parere obbligatorio, ove previsto, dell’Ente che sovrintende alla tutela, negli edifici
               classificati di interesse monumentale, tipologico e storico – testimoniale il rifacimento dei paramenti
               (intonaci,  rivestimenti,  faccia  a  vista,  infissi  esterni)  va  eseguito  con  l'impiego  di  materiali
               tradizionali.
            3.  Un edificio con prospetto architettonicamente unitario deve essere tinteggiato in modo omogeneo;
               detta omogeneità va mantenuta anche se gli interventi di tinteggiatura avvengono in tempi diversi.
            4.  La scelta del colore della tinteggiatura di edifici non vincolati è sottoposta all'approvazione degli
               uffici comunali competenti e dell’arredo urbano eventualmente vigenti.
            5.  Gli elementi architettonici di pregio che si rinvengano durante gli interventi edilizi devono essere
               salvaguardati e segnalati. Tutti gli elementi di pregio non possono essere deturpati dal passaggio di
               elementi quali: tubi di gronda, tubi del gas o dell’acqua, cavi elettrici o telefonici.

            ART. 125. COPERTURE, CANALI DI GRONDA E PLUVIALI
            1.  Tutti gli edifici devono essere provvisti di idonee coperture piane o inclinate, munite di canali di
               gronda e pluviali per la raccolta e lo smaltimento delle acque meteoriche.
            2.  Le coperture ed i volumi da esse sporgenti (comignoli, abbaini, volumi tecnici ecc.) sono considerati
               elementi architettonici della costruzione e la loro realizzazione deve rispondere a precise previsioni
               di  progetto,  in  particolare  per  quanto  riguarda  l’aspetto  formale  e  la compatibilità  dei  materiali
               impiegati.
            3.  I canali di gronda e le pluviali devono essere previsti tanto verso il suolo pubblico quanto verso i
               cortili interni e gli altri spazi scoperti e devono convogliare le acque meteoriche nelle fognature; non
               sono ammessi scarichi liberi a livello del piano stradale o comunque sul suolo pubblico mentre sono
               ammessi scarichi in cortili, giardini, cisterne o appositi pozzi perdenti.



            REU – Regolamento Edilizio ed Urbanistico                                             Pagina 103/124
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