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Comune di Morano Calabro
2. Nelle nuove costruzioni i progetti devono indicare i materiali che saranno utilizzati per il
rivestimento delle facciate o parti di esse. In relazione a ciò debbono, congiuntamente, essere
precisate le modalità di realizzazione di tali superfici indicando i criteri per il proporzionamento delle
linee di fuga e giunzione, avendo cura di indicare le finiture adeguate al contesto nel caso di interventi
nel centro abitato o ad esso limitrofo.
ART. 123. AREE INEDIFICATE O INEDIFICABILI ED IMMOBILI IN DISUSO
1. Le aree inedificate e gli edifici in disuso non possono essere lasciati in stato di abbandono, ma devono
essere sottoposti a manutenzione periodica da parte della proprietà, assicurando gli aspetti di decoro
urbano e di sicurezza.
2. La proprietà è tenuta ad esercitare la custodia di aree ed edifici e gli stessi dovranno essere recintati
con strutture che ne mantengano la visibilità e dovranno essere adottati tutti i provvedimenti volti
ad impedire l’accesso ad estranei, come specificato ai commi successivi.
3. La proprietà dovrà provvedere ad eseguire periodici interventi di pulizia, taglio della vegetazione,
disinfestazione e derattizzazione.
4. Gli immobili dismessi devono essere resi inaccessibili mediante la disattivazione dei servizi
tecnologici erogati e la realizzazione di opere provvisionali, che, senza arrecare pregiudizio alla
stabilità delle strutture, devono rendere impraticabili gli spazi esistenti.
5. In caso di inottemperanza alle presenti disposizioni può essere ordinata alla proprietà l’esecuzione
degli opportuni interventi.
ART. 124. FACCIATE DEGLI EDIFICI ED ELEMENTI DI PREGIO
1. E' prescritta la conservazione degli elementi architettonici aventi caratteristiche storico - artistiche
di pregio, nonché interesse di testimonianza storica, quali fontane, esedre, muri di confine, lapidi,
edicole sacre, antichi numeri civici, fittoni, ecc.
2. Fatto salvo il parere obbligatorio, ove previsto, dell’Ente che sovrintende alla tutela, negli edifici
classificati di interesse monumentale, tipologico e storico – testimoniale il rifacimento dei paramenti
(intonaci, rivestimenti, faccia a vista, infissi esterni) va eseguito con l'impiego di materiali
tradizionali.
3. Un edificio con prospetto architettonicamente unitario deve essere tinteggiato in modo omogeneo;
detta omogeneità va mantenuta anche se gli interventi di tinteggiatura avvengono in tempi diversi.
4. La scelta del colore della tinteggiatura di edifici non vincolati è sottoposta all'approvazione degli
uffici comunali competenti e dell’arredo urbano eventualmente vigenti.
5. Gli elementi architettonici di pregio che si rinvengano durante gli interventi edilizi devono essere
salvaguardati e segnalati. Tutti gli elementi di pregio non possono essere deturpati dal passaggio di
elementi quali: tubi di gronda, tubi del gas o dell’acqua, cavi elettrici o telefonici.
ART. 125. COPERTURE, CANALI DI GRONDA E PLUVIALI
1. Tutti gli edifici devono essere provvisti di idonee coperture piane o inclinate, munite di canali di
gronda e pluviali per la raccolta e lo smaltimento delle acque meteoriche.
2. Le coperture ed i volumi da esse sporgenti (comignoli, abbaini, volumi tecnici ecc.) sono considerati
elementi architettonici della costruzione e la loro realizzazione deve rispondere a precise previsioni
di progetto, in particolare per quanto riguarda l’aspetto formale e la compatibilità dei materiali
impiegati.
3. I canali di gronda e le pluviali devono essere previsti tanto verso il suolo pubblico quanto verso i
cortili interni e gli altri spazi scoperti e devono convogliare le acque meteoriche nelle fognature; non
sono ammessi scarichi liberi a livello del piano stradale o comunque sul suolo pubblico mentre sono
ammessi scarichi in cortili, giardini, cisterne o appositi pozzi perdenti.
REU – Regolamento Edilizio ed Urbanistico Pagina 103/124