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Comune di Morano Calabro
4. Nei canali di gronda e nelle pluviali è vietato immettere acque diverse da quelle meteoriche.
5. Verso gli spazi pubblici o assoggettati all’uso pubblico, le pluviali delle nuove costruzioni devono
essere incassati ad una altezza minima di ml 2,50 dal piano stradale; negli altri casi, è consentito
installare le pluviali totalmente all’esterno delle pareti degli edifici realizzando il terminale inferiore
in materiale indeformabile, per almeno ml 1,20.
6. Idonei pozzetti d’ispezione forniti di chiusura idraulica devono essere installati nei punti delle
condutture interrate in cui si verifichi un cambiamento di direzione o la confluenza con altre
condutture; un pozzetto finale di ispezione, posto ai limiti della proprietà, deve precedere
l’allacciamento alla pubblica fognatura.
ART. 126. MURI DI SOSTEGNO
1. I muri di sostegno e di contenimento del terreno devono avere altezza non superiore a ml 3,00, salvo
che una diversa altezza sia resa indispensabile dalle specifiche ed accertate differenze di quota
esistenti in sito; eventuali terrazzamenti intermedi dovranno avere larghezza non inferiore
all’altezza del muro che li sovrasta.
2. Quando i muri di sostegno sono di altezza superiore a ml 3,00, è richiesto il rispetto delle vigenti
norme di legge in materia di distanze dalle pareti finestrate, da confine e da strade.
3. Per i muri di sostegno disposti lungo le sedi stradali valgono le prescrizioni delle leggi vigenti e dei
loro regolamenti di esecuzione e di attuazione; in ogni caso, al piede dei muri che si affacciano su
spazi pubblici deve essere prevista una canalina di raccolta delle acque di scorrimento superficiali e
di quelle provenienti dalle aperture di drenaggio ricavate nei muri stessi, che devono essere
convogliate alla rete di smaltimento. Nei casi specifici in cui l’intervento possa pregiudicare,
rispettando le prescrizioni soprariportate, le caratteristiche stradali, il SUE, sentito il parere della
Commissione Edilizia e degli uffici destinati alla manutenzione delle strade, potrà consentire la
realizzazione di muri controripa anche a distanze inferiori purché venga sempre assicurata la
distanza di ml 1,5 dal ciglio stradale.
4. Il SUE, sentita la Commissione Edilizia, può condizionare il rilascio del provvedimento di assenso
necessario per la realizzazione dei muri di sostegno all’adozione di specifiche soluzioni progettuali
motivate da ragioni di sicurezza e/o di tutela dell’ambiente: può altresì imporre il mascheramento di
detti muri con arbusti, alberate o, comunque, con l’impiego di vegetazione. Nel caso di muri in
cemento può richiedere l’uso di additivi coloranti o l’esecuzione del manufatto faccia a vista.
ART. 127. PARAPETTI E RINGHIERE
1. Parapetti e ringhiere devono essere posizionati laddove sussista pericolo di caduta di uno spazio
praticabile, indipendentemente dalla funzione di quest’ultimo.
2. I manufatti di cui sopra devono avere altezza non inferiore a ml 1,00 e non superiore a ml 3,00;
quando la recinzione sia eseguita con muro sottostante alla cancellata, l’altezza del muro non dovrà
superare i ml 0,80 e presentare notevole resistenza agli urti ed alla spinta in conformità alle vigenti
leggi in materia;
3. Per la realizzazione di parapetti e ringhiere i materiali devono essere consoni alle caratteristiche
architettoniche dell’edificio e/o del contesto ambientale del sito.
ART. 128. RECINZIONI E CANCELLI
1. I muri di recinzione, le recinzioni ad inferriate o a rete e i cancelli esposti in tutto in parte alla pubblica
vista, debbono rispettare le norme generali di decoro dettate per le costruzioni.
2. Le recinzioni non devono ostacolare la visibilità o pregiudicare la sicurezza della circolazione; il SUE,
in sede di rilascio degli atti di assenso edilizio, può dettare condizioni particolari per conseguire tali
finalità e per il migliore inserimento ambientale.
REU – Regolamento Edilizio ed Urbanistico Pagina 104/124