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Comune di Morano Calabro

            4.  Nei canali di gronda e nelle pluviali è vietato immettere acque diverse da quelle meteoriche.
            5.  Verso gli spazi pubblici o assoggettati all’uso pubblico, le pluviali delle nuove costruzioni devono
               essere incassati ad una altezza minima di ml 2,50 dal piano stradale; negli altri casi, è consentito
               installare le pluviali totalmente all’esterno delle pareti degli edifici realizzando il terminale inferiore
               in materiale indeformabile, per almeno ml 1,20.
            6.  Idonei  pozzetti  d’ispezione  forniti  di  chiusura  idraulica  devono  essere  installati  nei  punti  delle
               condutture  interrate  in  cui  si  verifichi  un  cambiamento  di  direzione  o  la  confluenza  con  altre
               condutture;  un  pozzetto  finale  di  ispezione,  posto  ai  limiti  della  proprietà,  deve  precedere
               l’allacciamento alla pubblica fognatura.

            ART. 126. MURI DI SOSTEGNO
            1.  I muri di sostegno e di contenimento del terreno devono avere altezza non superiore a ml 3,00, salvo
               che  una  diversa  altezza  sia  resa  indispensabile  dalle  specifiche  ed  accertate  differenze  di  quota
               esistenti  in  sito;  eventuali  terrazzamenti  intermedi  dovranno  avere  larghezza  non  inferiore
               all’altezza del muro che li sovrasta.
            2.  Quando i muri di sostegno sono di altezza superiore a ml 3,00, è richiesto il rispetto delle vigenti
               norme di legge in materia di distanze dalle pareti finestrate, da confine e da strade.
            3.  Per i muri di sostegno disposti lungo le sedi stradali valgono le prescrizioni delle leggi vigenti e dei
               loro regolamenti di esecuzione e di attuazione; in ogni caso, al piede dei muri che si affacciano su
               spazi pubblici deve essere prevista una canalina di raccolta delle acque di scorrimento superficiali e
               di  quelle  provenienti  dalle  aperture  di  drenaggio  ricavate  nei  muri  stessi,  che  devono  essere
               convogliate  alla  rete  di  smaltimento.  Nei  casi  specifici  in  cui  l’intervento  possa  pregiudicare,
               rispettando le prescrizioni soprariportate, le caratteristiche stradali, il SUE, sentito il parere della
               Commissione  Edilizia  e  degli  uffici  destinati  alla  manutenzione  delle  strade,  potrà  consentire  la
               realizzazione  di  muri  controripa  anche  a  distanze  inferiori  purché  venga  sempre  assicurata  la
               distanza di ml 1,5 dal ciglio stradale.
            4.  Il SUE, sentita la Commissione Edilizia, può condizionare il rilascio del provvedimento di assenso
               necessario per la realizzazione dei muri di sostegno all’adozione di specifiche soluzioni progettuali
               motivate da ragioni di sicurezza e/o di tutela dell’ambiente: può altresì imporre il mascheramento di
               detti  muri  con  arbusti,  alberate  o,  comunque,  con  l’impiego  di  vegetazione.  Nel  caso  di  muri  in
               cemento può richiedere l’uso di additivi coloranti o l’esecuzione del manufatto faccia a vista.

            ART. 127. PARAPETTI E RINGHIERE
            1.  Parapetti e ringhiere devono essere posizionati laddove sussista pericolo di caduta di uno spazio
               praticabile, indipendentemente dalla funzione di quest’ultimo.
            2.  I manufatti di cui sopra devono avere altezza non inferiore a ml 1,00 e non superiore a ml 3,00;
               quando la recinzione sia eseguita con muro sottostante alla cancellata, l’altezza del muro non dovrà
               superare i ml 0,80 e presentare notevole resistenza agli urti ed alla spinta in conformità alle vigenti
               leggi in materia;
            3.  Per la realizzazione di parapetti e ringhiere i materiali devono essere consoni alle caratteristiche
               architettoniche dell’edificio e/o del contesto ambientale del sito.

            ART. 128. RECINZIONI E CANCELLI
            1.  I muri di recinzione, le recinzioni ad inferriate o a rete e i cancelli esposti in tutto in parte alla pubblica
               vista, debbono rispettare le norme generali di decoro dettate per le costruzioni.
            2.  Le recinzioni non devono ostacolare la visibilità o pregiudicare la sicurezza della circolazione; il SUE,
               in sede di rilascio degli atti di assenso edilizio, può dettare condizioni particolari per conseguire tali
               finalità e per il migliore inserimento ambientale.



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