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Comune di Morano Calabro

            12.  Per qualsiasi intervento avente rilevanza urbanistico – edilizia che non rientri nelle tipologie di
               interventi edilizi di cui alle lettere a) e b) comma 1 art. 3 del DPR 380/2001 e s.m.i. il committente
               deve preventivamente e subordinatamente provvedere all’adeguamento o alla realizzazione delle
               infrastrutture fognarie necessarie.

            ART. 136. FOCOLAI, FORNI E CAMINI, CONDOTTI DI CALORE E CANNE FUMARIE
            1.  Oltre alle norme dettate dalla L. 1615/1966 e dal relativo regolamento d’esecuzione, e dalla Circolare
               del  M.I.  68/1969  è  condizione  necessaria  per  l’ottenimento  dell’autorizzazione  di  abitabilità  o
               agibilità  che  ogni  focolare,  stufa,  forno  e  simili,  qualunque  sia  il  tipo,  a  meno  che  non  sia  a
               funzionamento elettrico, o del tipo con camera di combustione stagna a tiraggio forzato dei fumi solo
               per  edifici  esistenti,  abbia  l’eliminazione  dei  prodotti  della  combustione,  una  canna  propria  ed
               indipendente, prolungata almeno un metro al di sopra del tetto o terrazza, costruita in materiali
               impermeabili capaci di evitare macchie, distacchi o screpolature di intonaco all’esterno dei muri.
            2.  Gli scaldabagni e fornelli isolati devono  essere muniti di canne indipendenti soggette alle stesse
               norme di cui al comma 1.
            3.  E’ vietato fare uscire il fumo al di sotto dei tetti o a livello del parapetto delle terrazze.
            4.  Le  teste  delle  canne  o  fumaioli  debbono  essere  costruite  con  pietra  o  altro  materiale  litoide
               refrattario. Se il fumaiolo dista meno di ml 10 dalle finestre di prospetto delle case antistanti, deve
               essere prolungato fino oltre le coperture di queste.
            5.  Le caldaie ed i scaldabagni alimentati a gas metano o a gas di petrolio liquefatti con potenzialità non
               superiore  a  30.000  Kcal/h,  possono  essere  installati  all’interno  degli  edifici  purché  vengano
               rispettate le prescrizioni dettate dalle norme U.N.I. C.I.G. 7928/72; 7929/72; 7930/72 e 7931/72
               (approvate dal D.M. 23/11/72) e dai successivi aggiornamenti.
            6.  Per il calcolo dei camini e delle canne fumarie andranno considerate le prescrizioni contenute nelle
               norme  UNI  7129/92  e  UNI  96115.  Inoltre,  per  quanto  riguarda  la  conduzione,  il  controllo  e  la
               manutenzione degli impianti di riscaldamento di potenzialità al focolare non minore 35 KW, si farà
               riferimento alle norme UNI 8364 “Impianti di riscaldamento - Controllo e manutenzione” e UNI 9317
               “Impianti di riscaldamento - Conduzione e controllo”.
            7.  Per gli impianti elettrici di cucina o di riscaldamento è sufficiente che sia provveduto in modo idoneo
               all’aspirazione dei vapori.

            ART. 137. ANTENNE
            1.  Nelle  nuove  costruzioni  ed  in  quelle  soggette  a  ristrutturazione  o  recupero  con  più  di  un’unità
               immobiliare  o  nelle  quali  comunque  possono  essere  installati  più  apparecchi  radio  o  televisivi
               riceventi con necessità di collegamento ad antenna, è obbligatoria la posa in opera di una antenna
               centralizzata sia essa terrestre o satellitare, per ogni tipo di ricezione tale da richiederla; per esigenze
               di  tutela  dell’arredo  urbano,  le  antenne  paraboliche  debbono  avere  colorazione  armonica  con  il
               contesto  dell’ambiente  in  cui  sono  installate.  Tali  antenne  devono  essere  installate  sul  tetto
               dell’edificio da servire.
            2.  Sono vietati i collegamenti tra gli apparecchi riceventi e le antenne mediante cavi volanti; i cavi
               devono  essere  canalizzati  nelle  pareti  interne  o  esterne  delle  costruzioni  e  la  dimensione  delle
               canalizzazioni deve essere tale da consentire eventuali futuri potenziamenti dell’impianto.
            3.  Il  SUE  ha  facoltà  di  richiedere,  in  ogni  momento,  per  motivi  di  sicurezza  pubblica  o  di  tutela
               dell’arredo urbano, l’installazione di impianti centralizzati di antenne radiotelevisive e l’eliminazione
               delle antenne individuali, senza contrastare il diritto all’informazione.
            4.  L’installazione di antenne o ripetitori per impianti ricetrasmittenti di qualunque tipo è soggetta alle
               specifiche disposizioni delle vigenti leggi di settore e regolamenti comunali a cui si rimanda.




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