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Comune di Morano Calabro
12. Per qualsiasi intervento avente rilevanza urbanistico – edilizia che non rientri nelle tipologie di
interventi edilizi di cui alle lettere a) e b) comma 1 art. 3 del DPR 380/2001 e s.m.i. il committente
deve preventivamente e subordinatamente provvedere all’adeguamento o alla realizzazione delle
infrastrutture fognarie necessarie.
ART. 136. FOCOLAI, FORNI E CAMINI, CONDOTTI DI CALORE E CANNE FUMARIE
1. Oltre alle norme dettate dalla L. 1615/1966 e dal relativo regolamento d’esecuzione, e dalla Circolare
del M.I. 68/1969 è condizione necessaria per l’ottenimento dell’autorizzazione di abitabilità o
agibilità che ogni focolare, stufa, forno e simili, qualunque sia il tipo, a meno che non sia a
funzionamento elettrico, o del tipo con camera di combustione stagna a tiraggio forzato dei fumi solo
per edifici esistenti, abbia l’eliminazione dei prodotti della combustione, una canna propria ed
indipendente, prolungata almeno un metro al di sopra del tetto o terrazza, costruita in materiali
impermeabili capaci di evitare macchie, distacchi o screpolature di intonaco all’esterno dei muri.
2. Gli scaldabagni e fornelli isolati devono essere muniti di canne indipendenti soggette alle stesse
norme di cui al comma 1.
3. E’ vietato fare uscire il fumo al di sotto dei tetti o a livello del parapetto delle terrazze.
4. Le teste delle canne o fumaioli debbono essere costruite con pietra o altro materiale litoide
refrattario. Se il fumaiolo dista meno di ml 10 dalle finestre di prospetto delle case antistanti, deve
essere prolungato fino oltre le coperture di queste.
5. Le caldaie ed i scaldabagni alimentati a gas metano o a gas di petrolio liquefatti con potenzialità non
superiore a 30.000 Kcal/h, possono essere installati all’interno degli edifici purché vengano
rispettate le prescrizioni dettate dalle norme U.N.I. C.I.G. 7928/72; 7929/72; 7930/72 e 7931/72
(approvate dal D.M. 23/11/72) e dai successivi aggiornamenti.
6. Per il calcolo dei camini e delle canne fumarie andranno considerate le prescrizioni contenute nelle
norme UNI 7129/92 e UNI 96115. Inoltre, per quanto riguarda la conduzione, il controllo e la
manutenzione degli impianti di riscaldamento di potenzialità al focolare non minore 35 KW, si farà
riferimento alle norme UNI 8364 “Impianti di riscaldamento - Controllo e manutenzione” e UNI 9317
“Impianti di riscaldamento - Conduzione e controllo”.
7. Per gli impianti elettrici di cucina o di riscaldamento è sufficiente che sia provveduto in modo idoneo
all’aspirazione dei vapori.
ART. 137. ANTENNE
1. Nelle nuove costruzioni ed in quelle soggette a ristrutturazione o recupero con più di un’unità
immobiliare o nelle quali comunque possono essere installati più apparecchi radio o televisivi
riceventi con necessità di collegamento ad antenna, è obbligatoria la posa in opera di una antenna
centralizzata sia essa terrestre o satellitare, per ogni tipo di ricezione tale da richiederla; per esigenze
di tutela dell’arredo urbano, le antenne paraboliche debbono avere colorazione armonica con il
contesto dell’ambiente in cui sono installate. Tali antenne devono essere installate sul tetto
dell’edificio da servire.
2. Sono vietati i collegamenti tra gli apparecchi riceventi e le antenne mediante cavi volanti; i cavi
devono essere canalizzati nelle pareti interne o esterne delle costruzioni e la dimensione delle
canalizzazioni deve essere tale da consentire eventuali futuri potenziamenti dell’impianto.
3. Il SUE ha facoltà di richiedere, in ogni momento, per motivi di sicurezza pubblica o di tutela
dell’arredo urbano, l’installazione di impianti centralizzati di antenne radiotelevisive e l’eliminazione
delle antenne individuali, senza contrastare il diritto all’informazione.
4. L’installazione di antenne o ripetitori per impianti ricetrasmittenti di qualunque tipo è soggetta alle
specifiche disposizioni delle vigenti leggi di settore e regolamenti comunali a cui si rimanda.
REU – Regolamento Edilizio ed Urbanistico Pagina 109/124