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Comune di Morano Calabro

            ART. 138. PASSI CARRAI ED USCITA DALLE AUTORIMESSE
            1.  L'apertura di passi carrai sulla pubblica viabilità è subordinata alla autorizzazione dell'Ente gestore
               della  strada  e  al  rispetto  delle  norme  dettate  in  materia  dal  Codice  della  Strada  e  dal  relativo
               Regolamento di esecuzione.
            2.  L'ubicazione dei passi carrai dovrà essere tale da non intralciare il traffico. Non sono ammesse parti
               mobili che invadano spazi pubblici. La costruzione è a carico della proprietà che sarà assoggettata ad
               apposita tassa.
            3.  La  realizzazione  del  passo  carraio  dovrà  prevedere  l'adozione  di  soluzioni  volte  a  garantire  la
               continuità in quota del percorso pedonale e dovrà prevedere l’abbassamento del marciapiede solo
               per impossibilità tecnica di realizzare attraversamenti del passo carraio in quota, oppure quando il
               mantenimento in quota del percorso costringe, per la realizzazione della rampa di accesso carraio,
               ad una riduzione di calibro del percorso medesimo tale per cui la larghezza minima risulti inferiore
               a ml 1,00; in ogni caso l'abbassamento dovrà tener conto, per quanto riguarda le pendenze, delle
               norme  relative  all’eliminazione  delle  barriere  architettoniche.  Il  ripristino  a  regola  d'arte  della
               continuità del marciapiede, in caso di apertura di nuovo passo carraio, di modifica del passo carraio
               esistente (spostamento, allargamento, ecc.) o di chiusura di passo carraio esistente, dovrà avvenire a
               cura del privato, secondo le modalità indicate dal comune.
            4.  L’accesso  ad  uno  spazio  privato  tramite  più  passi  carrabili  può  essere  concesso  quando  sia
               giustificato da esigenze di viabilità interna ed esterna.
            5.  Nelle nuove costruzioni o nel caso d’apertura di nuovi passi carrai, la distanza minima tra i cancelli
               di accesso agli spazi di pertinenza e la carreggiata deve essere non inferiore a ml 4,50 e l’accesso da
               tali  spazi  al  suolo  pubblico  deve  avvenire  preferibilmente  in  orizzontale.  E’  da  intendersi  come
               “carreggiata” la porzione di strada utilizzata per il transito dei veicoli, escludendo la porzione di
               strada utilizzata invece per la sosta dei veicoli parallela al marciapiede. L’uscita dei passi carrabili
               verso il suolo pubblico deve essere sempre realizzata adottando tutti gli accorgimenti funzionali ad
               una buona visibilità, fatta salva la distanza minima di ml 12,00 dagli angoli delle strade.
            6.  In ogni caso, qualora il passo carraio sia a servizio di spazi di sosta interrati con rampa di accesso, la
               distanza tra il filo interno del marciapiede e l’inizio della rampa dovrà essere almeno pari a ml 4,50,
               per consentire la fermata in condizioni di sicurezza del veicolo in attesa di immettersi sulla strada.
            7.  Nel caso in cui si dovessero prevedere due o più passi carrai, la distanza minima da rispettarsi non
               deve essere inferiore a ml 3,00.
            8.  Gli accessi carrai esistenti possono essere conservati nella posizione in cui si trovano. Tuttavia nel
               caso  di  modifiche  dell’accesso  carraio  (con  modifica  delle  sue  dimensioni  o  della  sua  posizione
               originaria anche senza alterazione delle sue dimensioni), di interventi sulle recinzioni (sostituzione
               integrale, compreso il muro di sostegno e piantane del cancello), di ristrutturazione del complesso
               edilizio,  di  ampliamenti  dei  fabbricati,  di  demolizione  e  nuova  costruzione  di  edifici  di  cui  sono
               pertinenza,  anche  i  passi  carrai  esistenti  devono  essere  adeguati  alle  norme  di  cui  ai  commi
               precedenti, compreso l'arretramento.
            9.  Le rampe devono essere realizzate in materiale antisdrucciolevole, con scanalature per il deflusso
               delle acque; la larghezza non deve essere inferiore a ml 2,50 se la rampa è rettilinea e ml 3,50 se
               curva, salvo diverse  disposizioni  in  ordine  al  rispetto  delle  norme  antincendio. Tra  l'inizio  della
               livelletta inclinata e lo spazio pubblico, dovrà essere previsto un tratto piano per una lunghezza di
               almeno ml 4,50, atto alla sosta di un'autovettura.
            10.  Nella realizzazione degli accessi carrai si devono adottare gli accorgimenti, quali caditoie o griglie,
               atti ad evitare il deflusso incontrollato dell'acqua dell'area cortiliva sulla strada con trasporto di
               materiali quali fango, ghiaia, foglie, ecc. sugli spazi pubblici.





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