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Comune di Morano Calabro
ART. 138. PASSI CARRAI ED USCITA DALLE AUTORIMESSE
1. L'apertura di passi carrai sulla pubblica viabilità è subordinata alla autorizzazione dell'Ente gestore
della strada e al rispetto delle norme dettate in materia dal Codice della Strada e dal relativo
Regolamento di esecuzione.
2. L'ubicazione dei passi carrai dovrà essere tale da non intralciare il traffico. Non sono ammesse parti
mobili che invadano spazi pubblici. La costruzione è a carico della proprietà che sarà assoggettata ad
apposita tassa.
3. La realizzazione del passo carraio dovrà prevedere l'adozione di soluzioni volte a garantire la
continuità in quota del percorso pedonale e dovrà prevedere l’abbassamento del marciapiede solo
per impossibilità tecnica di realizzare attraversamenti del passo carraio in quota, oppure quando il
mantenimento in quota del percorso costringe, per la realizzazione della rampa di accesso carraio,
ad una riduzione di calibro del percorso medesimo tale per cui la larghezza minima risulti inferiore
a ml 1,00; in ogni caso l'abbassamento dovrà tener conto, per quanto riguarda le pendenze, delle
norme relative all’eliminazione delle barriere architettoniche. Il ripristino a regola d'arte della
continuità del marciapiede, in caso di apertura di nuovo passo carraio, di modifica del passo carraio
esistente (spostamento, allargamento, ecc.) o di chiusura di passo carraio esistente, dovrà avvenire a
cura del privato, secondo le modalità indicate dal comune.
4. L’accesso ad uno spazio privato tramite più passi carrabili può essere concesso quando sia
giustificato da esigenze di viabilità interna ed esterna.
5. Nelle nuove costruzioni o nel caso d’apertura di nuovi passi carrai, la distanza minima tra i cancelli
di accesso agli spazi di pertinenza e la carreggiata deve essere non inferiore a ml 4,50 e l’accesso da
tali spazi al suolo pubblico deve avvenire preferibilmente in orizzontale. E’ da intendersi come
“carreggiata” la porzione di strada utilizzata per il transito dei veicoli, escludendo la porzione di
strada utilizzata invece per la sosta dei veicoli parallela al marciapiede. L’uscita dei passi carrabili
verso il suolo pubblico deve essere sempre realizzata adottando tutti gli accorgimenti funzionali ad
una buona visibilità, fatta salva la distanza minima di ml 12,00 dagli angoli delle strade.
6. In ogni caso, qualora il passo carraio sia a servizio di spazi di sosta interrati con rampa di accesso, la
distanza tra il filo interno del marciapiede e l’inizio della rampa dovrà essere almeno pari a ml 4,50,
per consentire la fermata in condizioni di sicurezza del veicolo in attesa di immettersi sulla strada.
7. Nel caso in cui si dovessero prevedere due o più passi carrai, la distanza minima da rispettarsi non
deve essere inferiore a ml 3,00.
8. Gli accessi carrai esistenti possono essere conservati nella posizione in cui si trovano. Tuttavia nel
caso di modifiche dell’accesso carraio (con modifica delle sue dimensioni o della sua posizione
originaria anche senza alterazione delle sue dimensioni), di interventi sulle recinzioni (sostituzione
integrale, compreso il muro di sostegno e piantane del cancello), di ristrutturazione del complesso
edilizio, di ampliamenti dei fabbricati, di demolizione e nuova costruzione di edifici di cui sono
pertinenza, anche i passi carrai esistenti devono essere adeguati alle norme di cui ai commi
precedenti, compreso l'arretramento.
9. Le rampe devono essere realizzate in materiale antisdrucciolevole, con scanalature per il deflusso
delle acque; la larghezza non deve essere inferiore a ml 2,50 se la rampa è rettilinea e ml 3,50 se
curva, salvo diverse disposizioni in ordine al rispetto delle norme antincendio. Tra l'inizio della
livelletta inclinata e lo spazio pubblico, dovrà essere previsto un tratto piano per una lunghezza di
almeno ml 4,50, atto alla sosta di un'autovettura.
10. Nella realizzazione degli accessi carrai si devono adottare gli accorgimenti, quali caditoie o griglie,
atti ad evitare il deflusso incontrollato dell'acqua dell'area cortiliva sulla strada con trasporto di
materiali quali fango, ghiaia, foglie, ecc. sugli spazi pubblici.
REU – Regolamento Edilizio ed Urbanistico Pagina 110/124