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Comune di Morano Calabro
CAPO V – PERTINENZE E MANUFATTI TEMPORANEI
ART. 148. PERTINENZE. DEFINIZIONE E CARATTERISTICHE
1. Sono da considerarsi pertinenze:
a) Gazebo e pergolati con le seguenti caratteristiche:
Sc: mq 15,00;
H: ml 2,60;
Struttura smontabile, non tamponabile, in montanti e travi in legno o metallo, coperta con
materiali leggeri, quali teli in tessuto o PVC, leggero e cannucciaia o con pannelli solari
(aumentando la superficie coperta max a mq 24,00);
b) Tettoia e pensilina con le seguenti caratteristiche:
Struttura leggera in legno, semplicemente poggiata sul terreno, rimovibile per smontaggio e
non per demolizione;
Sc: mq 10,00;
H: ml 2,40;
Installazione, possibilmente, nei retro degli immobili;
2. Per gli spazi pubblici o ad uso pubblico, sono considerate pertinenze le strutture ombreggianti per i
parcheggi. I manufatti dovranno avere struttura portante in legno o in metallo semplicemente
poggiata sul terreno, rimovibile per smontaggio e non per demolizione. E’ inoltre possibile installare,
in luogo della copertura o sopra la stessa, pannelli solari o fotovoltaici per la produzione di energia
elettrica. I manufatti potranno coprire unicamente le parti di piazzale destinate alla sosta, e non le
corsie di transito. Potranno anche essere ubicate in prossimità dei confini del lotto, previo nulla osta
del confinante interessato. Nel rispetto delle suddette condizioni, l’ombreggiatura potrà essere
estesa a tutta l’area destinata a parcheggio.
3. Le pertinenze, oltre alle specifiche caratteristiche di cui ai successivi articoli, dovranno avere le
seguenti caratteristiche di tipo generale:
Non dovranno avere un proprio ed autonomo accesso dalla via pubblica;
Non dovranno avere autonomo valore di mercato e non dovranno produrre un proprio reddito;
Non dovranno avere autonomo utilizzo senza subire modificazioni fisiche;
Dovranno essere caratterizzate da un rapporto di subordinazione funzionale rispetto alla cosa
principale e poste al servizio esclusivo di questa;
Non potranno essere cedute separatamente dalla cosa principale, a cui sono connesse da vincolo
di pertinenzialità;
Nel caso di pertinenze di edifici principali, dovranno avere propria individualità fisica e propria
conformazione strutturale. Non dovranno pertanto essere parte integrante o costitutiva del
fabbricato principale o di altro fabbricato;
Per le pertinenze di edifici principali, fermo restando il limite volumetrico di cui in premessa, la
consistenza in termini di superficie e volume della pertinenza deve comunque essere minima e
proporzionata rispetto all’edificio principale;
Ferme restando le caratteristiche di seguito specificate per ogni singola tipologia, le pertinenze
dovranno comunque avere struttura leggera prefabbricata, rimovibile per smontaggio e non per
demolizione;
Non dovranno in alcun modo comportare trasformazione in via permanente del suolo inedificato;
Non è ammessa alcun tipo di pertinenza nel raggio di ml 5,00 da finestre di altra proprietà se il
proprietario dell’unità immobiliare ove è situata la finestra stessa non ne autorizza espressamente
la realizzazione.
REU – Regolamento Edilizio ed Urbanistico Pagina 115/124