Page 117 - Tab15-Regolamento-Edilizio-ed-Urbanistico
P. 117
Comune di Morano Calabro
4. Le pertinenze si realizzano con DIA. I manufatti con caratteristiche e consistenza non conformi a
quelle descritte nel presente REU, non rientranti quindi nella fattispecie edilizia di “pertinenza”, sono
considerati interventi di “nuova costruzione”, soggetti al rispetto della relativa normativa ed al
regime del Permesso di Costruire.
5. I manufatti di cui al presente REU, ricadenti nelle zone sottoposte a vincolo paesistico-ambientale,
sono assoggettati alle specifiche disposizioni normative, autorizzative e procedurali in queste vigenti.
Sono inoltre assoggettati ad altre eventuali normative in relazione allo specifico tipo di intervento.
ART. 149. INSERIMENTO DELLE PERTINENZE NEL CONTESTO
1. Gli interventi pertinenziali dovranno essere realizzati in maniera tale da non pregiudicare il decoro
del bene principale, di cui vanno a costituire pertinenza, e dovranno essere coerenti con le sue
caratteristiche estetiche e tipologiche. Dovrà inoltre essere garantito il corretto inserimento in
rapporto ai valori visuali e di tutela paesaggistica.
2. Negli interventi in condominio (sia nelle parti comuni che in quelle private), questi dovranno essere
omogenei fra loro nelle caratteristiche. Ciascun intervento successivo al primo dovrà conformarsi a
quello già realizzato. Pertanto nella DIA dovrà essere specificato se l’intervento in oggetto è il primo
di quel tipo nel fabbricato condominiale. Per qualsiasi intervento che interessi in qualche modo le
parti condominiali la DIA dovrà contenere anche il nulla osta dei condomini.
ART. 150. MANUFATTI PER ESIGENZE TEMPORANEE
1. Si definiscono temporanei quei manufatti il cui uso è realmente precario e temporaneo, per fini
specifici e cronologicamente delimitabili. La temporaneità o precarietà di un manufatto prescinde
dalle sue caratteristiche costruttive o dal sistema di fissazione al suolo e discende unicamente
dall’uso a cui è destinato; non è opera precaria la costruzione destinata a dare un’utilità prolungata
nel tempo, indipendentemente dalla facilità della sua rimozione. La temporaneità o precarietà non
va confusa con la stagionalità dell’utilizzazione del manufatto, nel senso che, la installazione
stagionale ripetuta, comporta l’obbligo di dotarsi del titolo abilitativo edilizio.
2. Le dimensioni dei manufatti dovranno essere quelle strettamente necessarie al soddisfacimento
delle esigenze temporanee per le quali vengono installati; la loro localizzazione nell’area di sedime
dovrà essere coordinata con le altre costruzioni esistenti e non dovrà in alcun caso costituire intralcio
ad accessi carrabili, uscite di sicurezza o vie di fuga. La loro installazione deve essere eseguita
comunque in conformità alle normative di sicurezza e non devono inoltre causare alcun impedimento
al traffico veicolare e pedonale. I manufatti da installare per esigenze temporanee dovranno essere
realizzati con semplici tipologie costruttive prefabbricate, da assemblare e con materiale leggero
(legno, metallo, ecc.) che presentino caratteristiche di effettiva e reale rimovibilità.
3. Le costruzioni per esigenze meramente temporanee sono subordinate ad apposita autorizzazione,
da richiedersi da parte dei soggetti interessati, secondo le modalità di seguito riportate:
Le costruzioni temporanee sono autorizzate una e una sola volta per un periodo non superiore a
tre mesi continuativi;
Per sopravvenute esigenze di interesse pubblico, può in ogni caso disporsi la rimozione anticipata
dei manufatti anche prima della scadenza del termine di validità dell’autorizzazione;
È consentita l’installazione di manufatti temporanei, su suolo privato, a servizio di pubblici
esercizi;
I manufatti temporanei su aree pubbliche, oltre allo specifico nulla osta dell’Ente proprietario del
suolo, sono anche regolamentati dalla normativa in materia di occupazione di suolo pubblico.
4. Chiunque intenda installare manufatti per esigenze temporanee, soggette ad autorizzazione, deve
presentare al SUE, almeno trenta giorni prima della installazione, la documentazione sotto elencata:
REU – Regolamento Edilizio ed Urbanistico Pagina 116/124