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Comune di Morano Calabro

            4.  Le pertinenze si realizzano con DIA. I manufatti con caratteristiche e consistenza non conformi a
               quelle descritte nel presente REU, non rientranti quindi nella fattispecie edilizia di “pertinenza”, sono
               considerati  interventi  di  “nuova  costruzione”,  soggetti  al  rispetto  della  relativa  normativa  ed  al
               regime del Permesso di Costruire.
            5.  I manufatti di cui al presente REU, ricadenti nelle zone sottoposte a vincolo paesistico-ambientale,
               sono assoggettati alle specifiche disposizioni normative, autorizzative e procedurali in queste vigenti.
               Sono inoltre assoggettati ad altre eventuali normative in relazione allo specifico tipo di intervento.

            ART. 149. INSERIMENTO DELLE PERTINENZE NEL CONTESTO
            1.  Gli interventi pertinenziali dovranno essere realizzati in maniera tale da non pregiudicare il decoro
               del  bene  principale,  di  cui  vanno  a  costituire  pertinenza,  e  dovranno  essere  coerenti  con  le sue
               caratteristiche  estetiche  e  tipologiche.  Dovrà  inoltre  essere  garantito  il  corretto  inserimento  in
               rapporto ai valori visuali e di tutela paesaggistica.
            2.  Negli interventi in condominio (sia nelle parti comuni che in quelle private), questi dovranno essere
               omogenei fra loro nelle caratteristiche. Ciascun intervento successivo al primo dovrà conformarsi a
               quello già realizzato. Pertanto nella DIA dovrà essere specificato se l’intervento in oggetto è il primo
               di quel tipo nel fabbricato condominiale. Per qualsiasi intervento che interessi in qualche modo le
               parti condominiali la DIA dovrà contenere anche il nulla osta dei condomini.

            ART. 150. MANUFATTI PER ESIGENZE TEMPORANEE
            1.  Si definiscono  temporanei quei manufatti il cui uso  è  realmente precario e temporaneo,  per fini
               specifici e cronologicamente delimitabili. La temporaneità o precarietà di un manufatto prescinde
               dalle  sue  caratteristiche  costruttive  o  dal  sistema  di  fissazione  al  suolo  e  discende  unicamente
               dall’uso a cui è destinato; non è opera precaria la costruzione destinata a dare un’utilità prolungata
               nel tempo, indipendentemente dalla facilità della sua rimozione. La temporaneità o precarietà non
               va  confusa  con  la  stagionalità  dell’utilizzazione  del  manufatto,  nel  senso  che,  la  installazione
               stagionale ripetuta, comporta l’obbligo di dotarsi del titolo abilitativo edilizio.
            2.  Le  dimensioni  dei  manufatti  dovranno  essere  quelle  strettamente  necessarie  al  soddisfacimento
               delle esigenze temporanee per le quali vengono installati; la loro localizzazione nell’area di sedime
               dovrà essere coordinata con le altre costruzioni esistenti e non dovrà in alcun caso costituire intralcio
               ad  accessi  carrabili,  uscite  di  sicurezza  o  vie  di  fuga.  La  loro  installazione  deve  essere  eseguita
               comunque in conformità alle normative di sicurezza e non devono inoltre causare alcun impedimento
               al traffico veicolare e pedonale. I manufatti da installare per esigenze temporanee dovranno essere
               realizzati con semplici tipologie costruttive prefabbricate, da assemblare e con materiale leggero
               (legno, metallo, ecc.) che presentino caratteristiche di effettiva e reale rimovibilità.
            3.  Le costruzioni per esigenze meramente temporanee sono subordinate ad apposita autorizzazione,
               da richiedersi da parte dei soggetti interessati, secondo le modalità di seguito riportate:
                 Le costruzioni temporanee sono autorizzate una e una sola volta per un periodo non superiore a
                  tre mesi continuativi;
                 Per sopravvenute esigenze di interesse pubblico, può in ogni caso disporsi la rimozione anticipata
                  dei manufatti anche prima della scadenza del termine di validità dell’autorizzazione;
                 È  consentita  l’installazione  di  manufatti  temporanei,  su  suolo  privato,  a  servizio  di  pubblici
                  esercizi;
                 I manufatti temporanei su aree pubbliche, oltre allo specifico nulla osta dell’Ente proprietario del
                  suolo, sono anche regolamentati dalla normativa in materia di occupazione di suolo pubblico.
            4.  Chiunque intenda installare manufatti per esigenze temporanee, soggette ad autorizzazione, deve
               presentare al SUE, almeno trenta giorni prima della installazione, la documentazione sotto elencata:




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