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Comune di Morano Calabro
CAPO IV – REQUISITI PRESTAZIONALI IN MATERIA ENERGETICA DEGLI EDIFICI
ART. 140. PRESCRIZIONI IN MATERIA ENERGETICA, AMBIENTALE E DI BIOARCHITETTURA
1. Il PSC promuove l’applicazione dei principi di bioarchitettura, il risparmio energetico e la qualità
ambientale degli interventi edilizi.
2. Il REU fa proprio i vantaggi derivanti dal D.Lgs. 56/2010, dal D.Lgs. 115/2008, dal D.Lgs. 192/2005
e il dal D.Lgs. 311/2006.
ART. 141. MIGLIORAMENTO PRESTAZIONI ENERGETICHE INVOLUCRO
1. Si applicano le prescrizioni del presente articolo nei casi di nuova edificazione e di ristrutturazione
edilizia. In caso di ristrutturazione si applicano altresì le indicazioni previste all’articolo 3, comma 2
del D.Lgs. 192/2005.
2. Le superfici vetrate devono avere coefficiente di trasmissione luminosa elevato, rispettando nello
stesso tempo le esigenze di riduzione delle dispersioni termiche e di controllo della radiazione solare
entrante. A questo scopo può essere efficace l’impiego di vetri selettivi (alta trasmissione luminosa,
basso fattore solare, bassa trasmittanza termica).
3. Le parti trasparenti delle pareti perimetrali esterne devono essere dotate di dispositivi, come aggetti
orizzontali per le facciate esposte a Sud ed aggetti verticali per le facciate esposte ad Est e ad Ovest,
che ne consentano la schermatura e l’oscuramento.
4. E’ obbligatorio intervenire sull’involucro edilizio in modo da ridurre i valori massimi di trasmittanza
termica U, riportandoli a quelli stabiliti dal D.P.R. 59/2009 e s.m.i., che sono:
Trasmittanza termica U delle strutture verticali opache: 0,34 W/mqK;
Trasmittanza termica U delle strutture opache orizzontali o inclinate di copertura: 0,30 W/mqK;
Trasmittanza termica U delle strutture opache orizzontali di pavimento: 0,33 W/mqK;
Trasmittanza termica U delle chiusure trasparenti comprensive degli infissi: 2,2 W/mqK;
Trasmittanza centrale termica U dei vetri: 1,7 W/mqK.
5. In presenza di copertura a falde a diretto contatto con un ambiente abitato, la copertura, oltre a
garantire i valori di trasmittanza termica, deve essere di tipo ventilato od equivalente.
6. È consentito, quando dimostrato da opportuna relazione che né verifichi la necessità, l’eventuale
incremento del volume prodotto dagli aumenti di spessore di murature esterne oltre i 30 cm, legati
all’esigenza di isolamento, inerzia termica o per la realizzazione di pareti ventilate, nel rispetto delle
norme relative alla distanza tra i fabbricati e dai confini di proprietà.
ART. 142. MIGLIORAMENTO EFFICIENZA ENERGETICA IMPIANTI TERMICI
1. Per gli edifici nuovi e per gli interventi che prevedono la sostituzione dell’impianto di riscaldamento
è obbligatorio l’utilizzo di sistemi di produzione di calore ad alto rendimento. I generatori devono
essere dotati della marcatura di rendimento energetico pari a quattro stelle così come definito
nell’allegato II del D.P.R. 660/1996, e certificati conformemente a quanto previsto nel medesimo
decreto, utilizzando la temperatura media del fluido termovettore non superiore a 60° C, in
corrispondenza delle condizioni di progetto.
2. Per gli edifici nuovi e per gli interventi che prevedono la sostituzione dell’impianto di riscaldamento
È obbligatoria l’installazione di sistemi di regolazione locali che garantiscano il mantenimento della
temperatura dei singoli ambienti riscaldati o nelle singole zone aventi caratteristiche di uso e di
esposizione uniformi. Gli impianti devono essere dotati di sistemi di contabilizzazione individuale, in
modo da consentire una regolazione autonoma indipendente ed una contabilizzazione individuale
dei consumi di calore.
REU – Regolamento Edilizio ed Urbanistico Pagina 112/124