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Comune di Morano Calabro
ART. 135. MODALITÀ DI SCARICO DELLE ACQUE BIANCHE E NERE
1. Gli scarichi in pubbliche fognature di insediamenti civili (art. 2135 del Codice Civile) di qualsiasi
dimensione sono sempre ammessi, purché si osservino i regolamenti dell’Autorità locale che gestisce
la pubblica fognatura.
2. Le acque meteoriche (acque bianche) devono essere convogliate alle pubbliche fognature con
allacciamento separato e distinto da quello convogliante le acque nere. Tutti gli scarichi delle acque
nere devono essere convogliati all’innesto della fognatura per le acque nere.
3. Per impianto di fognatura s’intende il complesso di canalizzazioni, generalmente sotterranee, atte ad
accogliere ed allontanare i rispettivi reflui.
4. Le canalizzazioni fognarie e le opere connesse devono essere impermeabili alle penetrazioni di acque
dall’esterno ed alla fuoriuscita di liquami dal loro interno, nonché essere di materiale resistente alle
azioni di tipo fisico, chimico e biologico eventualmente provocate dalle acque correnti in esse.
5. In mancanza di fognature, gli scarichi delle acque nere provenienti da insediamenti civili saranno
preventivamente autorizzati dall’Ufficio tecnico comunale nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) Per insediamenti di entità superiore a mc 5.000 gli scarichi devono essere incanalati in manufatti
per la depurazione, di dimensioni e caratteristiche adeguate all’edificio e agli elementi specificati
nella richiesta di autorizzazione. L’effluente trattato deve essere recapitato secondo le
prescrizioni contenute nell’autorizzazione. Le Autorità competenti al controllo possono dettare le
norme per garantire i limiti di accettabilità dell’effluente di cui sopra.
b) Per gli altri insediamenti, gli scarichi derivanti da insediamenti abitativi di consistenza non
superiore a due unità familiari (8 persone), possono essere smaltiti sul suolo previo trattamento
in impianto di ossidazione totale e nel rispetto delle disposizioni di cui all’allegato n. 5 della
deliberazione del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall’inquinamento del 4 febbraio
1977.
6. L’effluente depurato può essere smaltito sul suolo nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia,
delle norme igieniche stabilite dalle autorità sanitarie locali.
7. L’ubicazione delle fosse deve essere esterna ai fabbricati e distante almeno ml 1 dai muri di
fondazione e non meno di ml 10 da qualunque pozzo, condotta o serbatoio destinato ad acque
potabili. Posso essere usati i pozzi neri solo per abitazioni o locali in cui non vi sia distribuzione idrica,
interna, con dotazione non superiore a 30 - 40 litri giornalieri pro-capite, e quindi con esclusione
degli scarichi di lavabi e bagni, di cucine e lavanderie.
8. I pozzi neri dovranno essere costruiti con caratteristiche tali da assicurare una perfetta tenuta delle
pareti e del fondo, onde proteggere il terreno circostante da infiltrazioni, nonché rendere agevole
l’immissione degli scarichi e lo svuotamento periodico; devono inoltre essere interrati all’esterno dei
fabbricati, a distanza di almeno 1 metro dai muri di fondazione e di almeno 50 metri da condotte,
pozzi o serbatoi per acqua potabile. Le dimensioni del pozzo nero dovranno essere tali da assicurare
una capacità di 300 - 400 litri per utente, per un numero di utenti non superiore a 18 - 20 persone.
9. In tutti i manufatti destinati alla depurazione i liquami trattati devono essere esclusivamente quelli
provenienti dall’interno delle abitazioni, con esclusione di immissioni di acque meteoriche.
10. Vasche settiche di tipo tradizionale non sono accettabili per nuove installazioni; possono
consentirsi solo se già ubicate in manufatti esistenti: il SUE stabilirà un programma di
ammodernamento o sostituzione degli eventuali impianti che non fossero rispondenti alle
caratteristiche descritte all’allegato 5 delle "disposizioni del Ministero dei Lavori Pubblici - Comitato
dei Ministri per la tutela delle acque dall’inquinamento".
11. Nelle zone senza fognatura, le acque meteoriche devono essere convogliante, allontanate
dall’edificio e incanalate in colatoi o corsi d’acqua, così da evitare l’impaludamento o danni, anche
alle proprietà circostanti. Fosse settiche e pozzi neri devono essere periodicamente svuotati con le
modalità descritte nei regolamenti e leggi vigenti.
REU – Regolamento Edilizio ed Urbanistico Pagina 108/124