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Comune di Morano Calabro

            ART. 135. MODALITÀ DI SCARICO DELLE ACQUE BIANCHE E NERE
            1.  Gli scarichi in pubbliche fognature di insediamenti civili (art. 2135 del Codice Civile) di qualsiasi
               dimensione sono sempre ammessi, purché si osservino i regolamenti dell’Autorità locale che gestisce
               la pubblica fognatura.
            2.  Le  acque  meteoriche  (acque  bianche)  devono  essere  convogliate  alle  pubbliche  fognature  con
               allacciamento separato e distinto da quello convogliante le acque nere. Tutti gli scarichi delle acque
               nere devono essere convogliati all’innesto della fognatura per le acque nere.
            3.  Per impianto di fognatura s’intende il complesso di canalizzazioni, generalmente sotterranee, atte ad
               accogliere ed allontanare i rispettivi reflui.
            4.  Le canalizzazioni fognarie e le opere connesse devono essere impermeabili alle penetrazioni di acque
               dall’esterno ed alla fuoriuscita di liquami dal loro interno, nonché essere di materiale resistente alle
               azioni di tipo fisico, chimico e biologico eventualmente provocate dalle acque correnti in esse.
            5.  In mancanza di fognature, gli scarichi delle acque nere provenienti da insediamenti civili saranno
               preventivamente autorizzati dall’Ufficio tecnico comunale nel rispetto delle seguenti condizioni:
               a) Per insediamenti di entità superiore a mc 5.000 gli scarichi devono essere incanalati in manufatti
                  per la depurazione, di dimensioni e caratteristiche adeguate all’edificio e agli elementi specificati
                  nella  richiesta  di  autorizzazione.  L’effluente  trattato  deve  essere  recapitato  secondo  le
                  prescrizioni contenute nell’autorizzazione. Le Autorità competenti al controllo possono dettare le
                  norme per garantire i limiti di accettabilità dell’effluente di cui sopra.
               b) Per  gli  altri  insediamenti,  gli  scarichi  derivanti  da  insediamenti  abitativi  di  consistenza  non
                  superiore a due unità familiari (8 persone), possono essere smaltiti sul suolo previo trattamento
                  in  impianto  di  ossidazione  totale  e  nel  rispetto  delle  disposizioni  di cui  all’allegato  n.  5  della
                  deliberazione del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall’inquinamento del 4 febbraio
                  1977.
            6.  L’effluente depurato può essere smaltito sul suolo nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia,
               delle norme igieniche stabilite dalle autorità sanitarie locali.
            7.  L’ubicazione  delle  fosse  deve  essere  esterna  ai  fabbricati  e  distante  almeno  ml  1  dai  muri  di
               fondazione  e  non  meno  di  ml  10  da  qualunque  pozzo,  condotta  o  serbatoio  destinato  ad  acque
               potabili. Posso essere usati i pozzi neri solo per abitazioni o locali in cui non vi sia distribuzione idrica,
               interna, con dotazione non superiore a 30 - 40 litri giornalieri pro-capite, e quindi con esclusione
               degli scarichi di lavabi e bagni, di cucine e lavanderie.
            8.  I pozzi neri dovranno essere costruiti con caratteristiche tali da assicurare una perfetta tenuta delle
               pareti e del fondo, onde proteggere il terreno circostante da infiltrazioni, nonché rendere agevole
               l’immissione degli scarichi e lo svuotamento periodico; devono inoltre essere interrati all’esterno dei
               fabbricati, a distanza di almeno 1 metro dai muri di fondazione e di almeno 50 metri da condotte,
               pozzi o serbatoi per acqua potabile. Le dimensioni del pozzo nero dovranno essere tali da assicurare
               una capacità di 300 - 400 litri per utente, per un numero di utenti non superiore a 18 - 20 persone.
            9.  In tutti i manufatti destinati alla depurazione i liquami trattati devono essere esclusivamente quelli
               provenienti dall’interno delle abitazioni, con esclusione di immissioni di acque meteoriche.
            10.  Vasche  settiche  di  tipo  tradizionale  non  sono  accettabili  per  nuove  installazioni;  possono
               consentirsi  solo  se  già  ubicate  in  manufatti  esistenti:  il  SUE  stabilirà  un  programma  di
               ammodernamento  o  sostituzione  degli  eventuali  impianti  che  non  fossero  rispondenti  alle
               caratteristiche descritte all’allegato 5 delle "disposizioni del Ministero dei Lavori Pubblici - Comitato
               dei Ministri per la tutela delle acque dall’inquinamento".
            11.  Nelle  zone  senza  fognatura,  le  acque  meteoriche  devono  essere  convogliante,  allontanate
               dall’edificio e incanalate in colatoi o corsi d’acqua, così da evitare l’impaludamento o danni, anche
               alle proprietà circostanti. Fosse settiche e pozzi neri devono essere periodicamente svuotati con le
               modalità descritte nei regolamenti e leggi vigenti.



            REU – Regolamento Edilizio ed Urbanistico                                             Pagina 108/124
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