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Comune di Morano Calabro
5. Per le cornici si possono invece utilizzare marmi, pietre di taglio e materiali naturali affini tipici della
cultura materiale locale. Per gli elementi di dettaglio si può fare riferimento anche a ceramiche,
mattoni d’argilla, impasti artificiali di cementi e pietre naturali, elementi metallici (ferro, ottone,
rame, zinco).
ART. 130. SERRAMENTI
1. Le porte di accesso alle costruzioni dalle strade e dagli spazi pubblici o di uso pubblico devono essere
dotate di serramenti che si aprono verso l’interno o a scorrimento, senza invadere gli spazi medesimi,
fatta eccezione per i serramenti la cui apertura è prescritta verso l’esterno da norme di sicurezza; in
tal caso saranno posti arretrati rispetto allo spazio pubblico ove possibile.
2. I serramenti delle finestre prospicienti spazi pubblici o di uso pubblico, compresi i marciapiedi e i
percorsi pedonali dedicati, possono aprire verso l’esterno solo se siti ad un’altezza di ml 5,00 dal
piano del marciapiede rilevato e solo nel caso in cui l’aggetto dell’apertura non superi il metro. I
serramenti delle finestre prospicienti le strade prive di marciapiede non possono aprire verso
l’esterno.
ART. 131. INTERCAPEDINI E GRIGLIE DI AERAZIONE
1. E’ definito “intercapedine” il vano situato sotto il livello del suolo e compreso tra il muro perimetrale
di una costruzione ed i muri di sostegno del terreno circostante, appositamente realizzati;
l’intercapedine ha la finalità di consentire l’illuminazione indiretta, l’aerazione e la protezione
dall’umidità dei locali interrati, nonché la possibilità di accedere a condutture e canalizzazioni di
impianti eventualmente in essa contenute.
2. Fuori dagli allineamenti individuati dal filo di fabbricazione delle costruzioni, ed anche inferiormente
al suolo pubblico, può essere consentita ai proprietari frontisti la realizzazione di intercapedini di
servizio o di isolamento, protette da griglie di copertura antisdrucciolevoli, ispezionabili, praticabili
e dotate di cunetta e scarico per il deflusso sia delle acque meteoriche sia di quelle utilizzate per la
pulizia.
3. Il fondo dell’intercapedine deve risultare almeno ml 0,20 al di sotto del livello di calpestio dei locali
interrati attigui.
4. La costruzione delle intercapedini è a totale carico dei proprietari che debbono altresì provvedere
alla loro manutenzione ed è, in ogni caso, effettuata previo provvedimento di assenso da parte del
Comune.
ART. 132. IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO, PANNELLI SOLARI E FOTOVOLTAICI
1. Non è ammessa l’istallazione delle unità esterne degli impianti di condizionamento (unità termo-
condensanti) sui prospetti principali e sulle facciate degli edifici visibili dalla pubblica via o
prospettanti gli spazi di verde pubblico. L’installazione potrà essere effettuata nei prospetti
posteriori degli edifici, nei cavedi, e nelle porzioni dei prospetti non visibili dalla strada pubblica o
non prospettanti gli spazi pubblici.
2. Al di fuori del Centro Storico, sulle coperture, è consentita l’istallazione di pannelli fotovoltaici e solari
per la produzione di energia elettrica ed acqua calda. Sono da preferirsi in ogni caso soluzioni
integrate nella copertura.
ART. 133. IMPIANTO DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE PIOVANE
1. I canali di gronda, le condutture verticali di scarico e le condutture interrate per la raccolta e lo
smaltimento delle acque piovane devono essere di materiale resistente ed impermeabile, avere
giunture a perfetta tenuta ed essere di numero ed ampiezza sufficiente per ricevere e condurre le
acque piovane fino alla pubblica fognatura bianca. Le coperture devono essere munite di canali di
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