Page 102 - Tab15-Regolamento-Edilizio-ed-Urbanistico
P. 102

Comune di Morano Calabro

               c)  Apparecchi e tabelle di segnalazione stradale;
               d) Cartelli indicatori relativi al transito, alla viabilità, ai pubblici servizi;
               e) Sostegni per gli impianti dei pubblici servizi con targhe ed apparecchi relativi;
               f)  Orologi ed avvisatori stradali di data, temperatura, condizioni del traffico, ecc.;
               g) Lapidi commemorative;
               h) Ogni altro apparecchio od impianto che si renda necessario a fini di pubblica utilità.
            2.  Gli indicatori e gli apparecchi di cui al comma precedente possono essere applicati sul fronte di
               costruzioni soggette a specifici vincoli, soltanto se non esistono ragionevoli alternative e, comunque,
               previo parere dell’organo di tutela.
            3.  La manutenzione degli oggetti, elencati al comma 1, nonché delle parti di facciata da essi direttamente
               interessate, è a carico degli enti o dei privati installatori.
            4.  L’installazione deve essere effettuata producendo il minor danno e disagio alla proprietà privata,
               compatibilmente con il soddisfacimento dell’esigenza pubblica per cui è effettuata.
            5.  I proprietari, i possessori e i detentori degli immobili hanno l’obbligo di non rimuovere gli oggetti di
               cui al comma 1, di non sottrarli alla pubblica vista, di ripristinarli a loro cura e spese, quando siano
               stati distrutti o danneggiati per fatti a loro imputabili.
            6.  Gli interventi edilizi sugli edifici ove sono installati gli oggetti di cui al comma 1, debbono essere
               effettuati  garantendo  le  opere  necessarie  per  il  mantenimento  del  servizio  pubblico;  tali  oggetti
               dovranno  essere  rimessi  debitamente  in  posizione  qualora,  per  l’esecuzione  dei  lavori,  sia  stato
               indispensabile rimuoverli.

            ART. 119. AREE ESTERNE PAVIMENTATE
            1.  Le  aree  pavimentate  sono  superfici  impermeabili,  che  assorbono  meno  del  50%  delle  acque
               meteoriche e per le quali devono essere previsti e realizzati gli opportuni sistemi di convogliamento
               e  recapito  delle  acque  meteoriche.  Le  pavimentazioni  devono  essere  idonee  alla  destinazione
               dell’area  e  se,  destinate  al  pedone,  essere  in  materiali  antisdrucciolevoli,  se  destinate  al  traffico
               ciclistico in materiali di colore tale da aumentarne la visibilità diurna e notturna, se destinate al
               traffico veicolare in materiali insonorizzanti.
            2.  Preferibilmente si utilizzeranno elementi in pietra tipici dell’ambiente urbano, ricorrendo a letti di
               drenaggio naturale o guidato in luogo di impermeabilizzazioni sottostanti alle pavimentazioni con
               esclusione  di  sottofondi  di  cemento.  Si  consiglia  l’interruzione  di  queste  superfici  con  superfici
               permeabili o semipermeabili, per aiuole e verde d’arredo.
            3.  E’ vietato l’uso di asfalti al di fuori delle aree strettamente necessarie al transito di mezzi. Per tali
               superfici è auspicabile l’utilizzo di asfalti fotocatalitici.
            4.  In ogni caso le superfici pavimentate dovranno avere una estensione contenuta entro i limiti espressi
               dagli indici di permeabilità contenuti nel REU del PSC.






















            REU – Regolamento Edilizio ed Urbanistico                                             Pagina 101/124
   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107