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Comune di Morano Calabro

            ART. 109. TERRAZZI
            1.  Sono definiti terrazzi le parti di costruzione con piano di calpestio pubblico o privato, recintate o
               meno  da  parapetto  e  lasciate  a  cielo  aperto,  la  cui soletta  di  pavimento  costituisce  copertura  di
               costruzione sottostante, di portico, di corso d’acqua, di suolo.
            2.  Ove  siano  sistemate  a  terrazzo  parti  di  tetto,  e  in  tutti  i  casi  ove  sussista  pericolo  di  caduta,  è
               obbligatoria l’applicazione di parapetto di altezza non inferiore a ml 1,00.
            3.  Nel  caso  in  cui  il  terrazzo  sovrasti  ambienti  abitabili  o  comunque  utilizzabili  è  prescritta
               l’impermeabilizzazione a manti multipli e devono essere poste in opera adeguate coibentazioni: in
               alternativa, deve essere realizzato un doppio solaio con interposta camera d’aria.
            4.  Le pendenze del manto di copertura non devono essere inferiori allo 0,5%.

            ART. 110. BALCONI
            1.  Sono  definite  balconi  le  sporgenze  della  facciata  di  un  edificio  munita  di  ringhiera  o  parapetto
               accessibili dall’interno dell’edificio.
            2.  La profondità dei balconi non può essere maggiore di ml 1,50 e lo sviluppo non può eccedere i 2/3
               del perimetro dell’edificio.

            ART. 111. SOTTOTETTI
            1.  Si definisce sottotetto il volume sovrastante l’ultimo piano dell’edificio, o di sue parti, compreso nella
               sagoma di copertura.
            2.  E’  sempre  consentita  in  ogni  ATU  la  realizzazione  di  sottotetti,  quali  volumi  tecnici  non  aventi
               carattere di abitabilità, con il ricorso al titolo abilitativo della Denuncia Inizio Attività.
            3.  I sottotetti possono essere abitabili o non abitabili; vengono definiti non abitabili, e non vengono
               computati  nel  volume  consentito,  i  sottotetti  con  altezza  media  interna  inferiore  a  ml  2,40,  o
               comunque destinati a servizi accessori/tecnici o pertinenze dei piani inferiori.
            4.  Nei locali sottotetto non abitabili la superficie finestrata non può, di norma, superare 1 mq ogni 20
               mq di superficie sotto tetto.  Nelle coperture di detti locali non sono consentiti abbaini o simili ma
               solo lucernari e terrazzi a tasca; questi ultimi devono avere una superficie non superiore al 15% della
               superficie netta del sottotetto.
            5.  I locali sotto le falde del tetto, per essere abitabili devono presentare i requisiti di abitabilità, riguardo
               all’altezza e dimensione minima, nonché illuminazione e ventilazione.
            6.  Nei sottotetti abitabili il solaio non deve essere costituito dalle sole falde del tetto, ma deve sempre
               essere opportunamente coibentato ed impermeabilizzato.
            7.  I  sottotetti  non  abitabili  hanno  come  scopo  il  miglioramento  delle  prestazioni  energetiche
               dell’edificio. Possono essere realizzati su edifici esistenti e su manufatti di nuovo impianto sempre
               che rispettino l’altezza massima realizzabile nella zona territoriale di appartenenza.
            8.  I  sottotetti  non  abitabili  di  cui  al  comma  precedente  non  concorrono  alla  determinazione  della
               volumetria complessiva.

            ART. 112. SEMINTERRATI E LOCALI INTERRATI
            1.  Le unità immobiliari ed i locali pertinenziali collocati ai piani seminterrati o interrati non possono
               mai essere adibiti alla permanenza abitativa.
            2.  I locali dei piani seminterrati e interrati possono risultare spazi utili ed agibili per tutti gli altri usi,
               con esclusione di quelli previsti da specifiche disposizioni di legge, previo specifico parere rilasciato
               dagli enti preposti, a condizione che:
               a) Altezza e superficie minima utile siano coerenti con gli indici previsti nelle specifiche destinazioni,
                  e comunque non inferiori a quanto precisato nel presente REU;




            REU – Regolamento Edilizio ed Urbanistico                                              Pagina 98/124
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