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Comune di Morano Calabro
ART. 109. TERRAZZI
1. Sono definiti terrazzi le parti di costruzione con piano di calpestio pubblico o privato, recintate o
meno da parapetto e lasciate a cielo aperto, la cui soletta di pavimento costituisce copertura di
costruzione sottostante, di portico, di corso d’acqua, di suolo.
2. Ove siano sistemate a terrazzo parti di tetto, e in tutti i casi ove sussista pericolo di caduta, è
obbligatoria l’applicazione di parapetto di altezza non inferiore a ml 1,00.
3. Nel caso in cui il terrazzo sovrasti ambienti abitabili o comunque utilizzabili è prescritta
l’impermeabilizzazione a manti multipli e devono essere poste in opera adeguate coibentazioni: in
alternativa, deve essere realizzato un doppio solaio con interposta camera d’aria.
4. Le pendenze del manto di copertura non devono essere inferiori allo 0,5%.
ART. 110. BALCONI
1. Sono definite balconi le sporgenze della facciata di un edificio munita di ringhiera o parapetto
accessibili dall’interno dell’edificio.
2. La profondità dei balconi non può essere maggiore di ml 1,50 e lo sviluppo non può eccedere i 2/3
del perimetro dell’edificio.
ART. 111. SOTTOTETTI
1. Si definisce sottotetto il volume sovrastante l’ultimo piano dell’edificio, o di sue parti, compreso nella
sagoma di copertura.
2. E’ sempre consentita in ogni ATU la realizzazione di sottotetti, quali volumi tecnici non aventi
carattere di abitabilità, con il ricorso al titolo abilitativo della Denuncia Inizio Attività.
3. I sottotetti possono essere abitabili o non abitabili; vengono definiti non abitabili, e non vengono
computati nel volume consentito, i sottotetti con altezza media interna inferiore a ml 2,40, o
comunque destinati a servizi accessori/tecnici o pertinenze dei piani inferiori.
4. Nei locali sottotetto non abitabili la superficie finestrata non può, di norma, superare 1 mq ogni 20
mq di superficie sotto tetto. Nelle coperture di detti locali non sono consentiti abbaini o simili ma
solo lucernari e terrazzi a tasca; questi ultimi devono avere una superficie non superiore al 15% della
superficie netta del sottotetto.
5. I locali sotto le falde del tetto, per essere abitabili devono presentare i requisiti di abitabilità, riguardo
all’altezza e dimensione minima, nonché illuminazione e ventilazione.
6. Nei sottotetti abitabili il solaio non deve essere costituito dalle sole falde del tetto, ma deve sempre
essere opportunamente coibentato ed impermeabilizzato.
7. I sottotetti non abitabili hanno come scopo il miglioramento delle prestazioni energetiche
dell’edificio. Possono essere realizzati su edifici esistenti e su manufatti di nuovo impianto sempre
che rispettino l’altezza massima realizzabile nella zona territoriale di appartenenza.
8. I sottotetti non abitabili di cui al comma precedente non concorrono alla determinazione della
volumetria complessiva.
ART. 112. SEMINTERRATI E LOCALI INTERRATI
1. Le unità immobiliari ed i locali pertinenziali collocati ai piani seminterrati o interrati non possono
mai essere adibiti alla permanenza abitativa.
2. I locali dei piani seminterrati e interrati possono risultare spazi utili ed agibili per tutti gli altri usi,
con esclusione di quelli previsti da specifiche disposizioni di legge, previo specifico parere rilasciato
dagli enti preposti, a condizione che:
a) Altezza e superficie minima utile siano coerenti con gli indici previsti nelle specifiche destinazioni,
e comunque non inferiori a quanto precisato nel presente REU;
REU – Regolamento Edilizio ed Urbanistico Pagina 98/124