Page 94 - Tab15-Regolamento-Edilizio-ed-Urbanistico
P. 94

Comune di Morano Calabro

            11.  I locali compresi nelle categorie S3 ed S4 non concorrono alle determinazione della Superficie utile
               lorda e del Volume costruito.

            ART. 99. AGIBILITÀ DEI LOCALI. ALTEZZE MINIME
            1.  I locali di categoria A1 e A2 per essere agibili devono avere le seguenti altezze minime:
               a) L’altezza libera dei locali non deve essere minore di ml 2,70;
               b) Nel caso di soffitti non piani l’altezza media non inferiore a ml 2,40;
               c)  Nel caso di soffitti piani che presentino discontinuità di altezza tra una parte e l’altra del locale,
                  l’altezza in corrispondenza della parte più bassa non deve essere inferiore a ml 2,40;
               d) Negli  interventi  di  restauro  e  ristrutturazione  edilizia  del  patrimonio  edilizio  esistente  è
                  consentito il mantenimento di altezze inferiori a quelle prescritte nei commi precedenti, sempre
                  che l’intervento non comporti una riduzione delle altezze preesistenti, legittimamente realizzate;
               e) La minima altezza che intercorre tra il pavimento finito dei soppalchi ed il soffitto finito dei locali
                  non deve essere inferiore a ml 2,70, ove i soppalchi siano destinati alla permanenza di persone e
                  ml 2,40 ove i soppalchi siano destinati a locali di tipo S1;
               f)  La superficie dei soppalchi non deve essere superiore ad un terzo di quella del locale soppalcato.
               g) Per l’edilizia scolastica, i locali commerciali e in generale per tutti i locali ad uso pubblico l’altezza
                  libera dei locali deve essere maggiore o uguale a ml 3,00.
            2.  I locali di categoria S1 e S2 per essere agibili devono avere altezza minima interna non inferiore a ml
               2,40

            ART. 100. AGIBILITÀ DEI LOCALI. SUPERFICI MINIME E CARATTERISTICHE
            1.  I locali di categoria A1 punti a) e b) per ogni abitante devono assicurare una superficie abitabile non
               inferiore a mq. 14,00 per i primi quattro abitanti a mq. 10,00 per ciascuno dei successivi;
            2.  Tutti i locali A1 devono avere una superficie minima non inferiore a mq. 9,00.
            3.  I locali di categoria A1 adibiti a camera da letto devono avere una superficie minima di mq. 9,00 se
               per una persona e mq 14,00 se per due persone; quelli adibiti a soggiorno o sala da pranzo devono
               avere una dimensione minima pari a mq. 14,00; la dimensione minima di un lato non può essere
               inferiore a ml 2,10.
            4.  I locali A1 destinati a cucina devono avere una superficie minima di mq. 5,00.
            5.  In alloggi di modeste dimensioni o in caso di ristrutturazione o manutenzione straordinaria di edifici
               esistenti, se necessario, sono ammesse cucine in nicchia, cioè prive di finestra propria, di dimensione
               volumetrica minima pari a mc. 15,00, che si aprono su altro locale (soggiorno o pranzo) avente una
               volumetria minima pari a mc. 26,00, purché non risultino da questo separate con pareti fisse.
            6.  L’alloggio monostanza, per una persona, deve avere una superficie minima, comprensiva dei servizi,
               non inferiore a mq. 28,00 per una persona e non inferiore a mq. 38,00, se per due persone.
            7.  I locali di categoria A2 salvo prescrizioni particolari contenute in leggi e/o regolamenti specifici, non
               possono avere dimensioni inferiori a mq. 30,00. Tale disposizione non si applica per gli immobili
               esistenti e regolarmente realizzati prima del presente regolamento.
            8.  I  locali di categoria  S devono rispettare le  dimensioni minime stabilite da leggi e/o  regolamenti
               specifici.
            9.  I locali di categoria S1 non possono avere accesso diretto dai locali di categoria A se non attraverso
               disimpegno, salvo il caso di unità immobiliari (appartamento, complesso, uffici, albergo, ecc.) con più
               servizi igienici di cui almeno uno deve rispettare le caratteristiche precedenti e gli altri l’accesso da
               locali cui sono specificatamente attribuiti con esclusione sempre di accesso diretto da cucine o stanze
               di soggiorno o pranzo;






            REU – Regolamento Edilizio ed Urbanistico                                              Pagina 93/124
   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99