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Comune di Morano Calabro
11. I locali compresi nelle categorie S3 ed S4 non concorrono alle determinazione della Superficie utile
lorda e del Volume costruito.
ART. 99. AGIBILITÀ DEI LOCALI. ALTEZZE MINIME
1. I locali di categoria A1 e A2 per essere agibili devono avere le seguenti altezze minime:
a) L’altezza libera dei locali non deve essere minore di ml 2,70;
b) Nel caso di soffitti non piani l’altezza media non inferiore a ml 2,40;
c) Nel caso di soffitti piani che presentino discontinuità di altezza tra una parte e l’altra del locale,
l’altezza in corrispondenza della parte più bassa non deve essere inferiore a ml 2,40;
d) Negli interventi di restauro e ristrutturazione edilizia del patrimonio edilizio esistente è
consentito il mantenimento di altezze inferiori a quelle prescritte nei commi precedenti, sempre
che l’intervento non comporti una riduzione delle altezze preesistenti, legittimamente realizzate;
e) La minima altezza che intercorre tra il pavimento finito dei soppalchi ed il soffitto finito dei locali
non deve essere inferiore a ml 2,70, ove i soppalchi siano destinati alla permanenza di persone e
ml 2,40 ove i soppalchi siano destinati a locali di tipo S1;
f) La superficie dei soppalchi non deve essere superiore ad un terzo di quella del locale soppalcato.
g) Per l’edilizia scolastica, i locali commerciali e in generale per tutti i locali ad uso pubblico l’altezza
libera dei locali deve essere maggiore o uguale a ml 3,00.
2. I locali di categoria S1 e S2 per essere agibili devono avere altezza minima interna non inferiore a ml
2,40
ART. 100. AGIBILITÀ DEI LOCALI. SUPERFICI MINIME E CARATTERISTICHE
1. I locali di categoria A1 punti a) e b) per ogni abitante devono assicurare una superficie abitabile non
inferiore a mq. 14,00 per i primi quattro abitanti a mq. 10,00 per ciascuno dei successivi;
2. Tutti i locali A1 devono avere una superficie minima non inferiore a mq. 9,00.
3. I locali di categoria A1 adibiti a camera da letto devono avere una superficie minima di mq. 9,00 se
per una persona e mq 14,00 se per due persone; quelli adibiti a soggiorno o sala da pranzo devono
avere una dimensione minima pari a mq. 14,00; la dimensione minima di un lato non può essere
inferiore a ml 2,10.
4. I locali A1 destinati a cucina devono avere una superficie minima di mq. 5,00.
5. In alloggi di modeste dimensioni o in caso di ristrutturazione o manutenzione straordinaria di edifici
esistenti, se necessario, sono ammesse cucine in nicchia, cioè prive di finestra propria, di dimensione
volumetrica minima pari a mc. 15,00, che si aprono su altro locale (soggiorno o pranzo) avente una
volumetria minima pari a mc. 26,00, purché non risultino da questo separate con pareti fisse.
6. L’alloggio monostanza, per una persona, deve avere una superficie minima, comprensiva dei servizi,
non inferiore a mq. 28,00 per una persona e non inferiore a mq. 38,00, se per due persone.
7. I locali di categoria A2 salvo prescrizioni particolari contenute in leggi e/o regolamenti specifici, non
possono avere dimensioni inferiori a mq. 30,00. Tale disposizione non si applica per gli immobili
esistenti e regolarmente realizzati prima del presente regolamento.
8. I locali di categoria S devono rispettare le dimensioni minime stabilite da leggi e/o regolamenti
specifici.
9. I locali di categoria S1 non possono avere accesso diretto dai locali di categoria A se non attraverso
disimpegno, salvo il caso di unità immobiliari (appartamento, complesso, uffici, albergo, ecc.) con più
servizi igienici di cui almeno uno deve rispettare le caratteristiche precedenti e gli altri l’accesso da
locali cui sono specificatamente attribuiti con esclusione sempre di accesso diretto da cucine o stanze
di soggiorno o pranzo;
REU – Regolamento Edilizio ed Urbanistico Pagina 93/124