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Comune di Morano Calabro
3. Il rilascio del certificato di agibilità è condizionato alla verifica tecnica che sia stato ottemperato a
quanto contenuto nel progetto approvato.
ART. 103. ISOLAMENTO DALL’UMIDITÀ
1. Qualsiasi edificio deve essere isolato dall’umidità del suolo.
2. I locali classificati come A1 e S1 devono avere, indipendentemente dalla quota del pavimento nei
confronti del terreno a sistemazione avvenuta, il piano di calpestio isolato mediante solaio distaccato
dal terreno stesso a mezzo di intercapedine aerata.
3. Nel caso di locali classificati come A2 è sufficiente che il piano di calpestio poggi su vespaio aerato
dello spessore minimo pari a cm. 30 indipendentemente dalla quota del pavimento nei confronti del
terreno circostante a sistemazione avvenuta.
4. In entrambi i casi, qualora i suddetti locali (A1, A2 e S1) risultino anche parzialmente al di sotto della
quota del terreno circostante, a sistemazione avvenuta, deve essere prevista una efficiente
intercapedine aerata che circondi i predetti locali per la parte interrata.
5. Comunque il solaio deve essere posto ad un livello superiore della falda freatica e del livello di
massima piena delle fognature di scarico.
6. Tutte le murature devono essere isolate da stratificazioni impermeabili continue poste al disotto del
piano di calpestio interno.
7. Tutti i pavimenti dei locali seminterrati o situati a livello del terreno, costruiti su vespaio, devono
essere isolati mediante uno strato di materiale impermeabile.
ART. 104. ISOLAMENTO TERMICO
1. Tutte le costruzioni e le porzioni di queste comprendenti locali rientranti nelle categorie A e S1
devono rispettare la legislazione vigente in materia di coibenza e di consumo energetico, in
particolare il D.Lgs. 56/2010, il D.Lgs. 115/2008, il D.Lgs. 192/2005 e il D.Lgs. 311/2006. Ulteriori
specificazioni sono contenute al Capo IV parte Quarta del presente REU.
2. Per le nuove costruzioni, fermo restando l’obbligo del permesso di costruire il committente deve
depositare prima dell’inizio dei lavori presso il competente Ufficio comunale, allegata al progetto
esecutivo, una documentazione idonea a dimostrare la rispondenza delle caratteristiche
d’isolamento termico a quanto previsto dalle norme, firmata dal committente e dal Progettista.
3. Nel caso di varianti e/o modifiche al progetto originale il committente deve depositare la
documentazione relativa alla variante contestualmente alla presentazione del progetto di variante,
completa delle indicazioni atte a dimostrare che anche con l’introduzione delle modifiche sono
rispettate le norme.
4. Nel caso di costruzioni da ristrutturare la documentazione di cui sopra deve essere depositata prima
del rilascio del Permesso a Costruire.
5. Nelle costruzioni esistenti, prive di impianto di riscaldamento, si devono comunque osservare le
norme sulle caratteristiche di isolamento termico, quando esistano le condizioni tecniche per la loro
applicazione, tramite l’attuazione parziale o globale dei seguenti provvedimenti:
a) Isolamento termico delle coperture e dei solai su spazi aperti (porticati);
b) Isolamento termico delle pareti (superfici opache e trasparenti);
c) Isolamento termico dell’impianto di riscaldamento;
d) Miglioramento della tenuta dei serramenti.
REU – Regolamento Edilizio ed Urbanistico Pagina 95/124