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Comune di Morano Calabro

            3.  Il rilascio del certificato di agibilità è condizionato alla verifica tecnica che sia stato ottemperato a
               quanto contenuto nel progetto approvato.

            ART. 103. ISOLAMENTO DALL’UMIDITÀ
            1.  Qualsiasi edificio deve essere isolato dall’umidità del suolo.
            2.  I locali classificati come A1 e S1 devono avere, indipendentemente dalla quota del pavimento nei
               confronti del terreno a sistemazione avvenuta, il piano di calpestio isolato mediante solaio distaccato
               dal terreno stesso a mezzo di intercapedine aerata.
            3.  Nel caso di locali classificati come A2 è sufficiente che il piano di calpestio poggi su vespaio aerato
               dello spessore minimo pari a cm. 30 indipendentemente dalla quota del pavimento nei confronti del
               terreno circostante a sistemazione avvenuta.
            4.  In entrambi i casi, qualora i suddetti locali (A1, A2 e S1) risultino anche parzialmente al di sotto della
               quota  del  terreno  circostante,  a  sistemazione  avvenuta,  deve  essere  prevista  una  efficiente
               intercapedine aerata che circondi i predetti locali per la parte interrata.
            5.  Comunque il solaio  deve  essere  posto  ad  un  livello  superiore  della falda  freatica  e  del  livello  di
               massima piena delle fognature di scarico.
            6.  Tutte le murature devono essere isolate da stratificazioni impermeabili continue poste al disotto del
               piano di calpestio interno.
            7.  Tutti i pavimenti dei locali seminterrati o situati a livello del terreno, costruiti su vespaio, devono
               essere isolati mediante uno strato di materiale impermeabile.

            ART. 104. ISOLAMENTO TERMICO
            1.  Tutte le costruzioni e le porzioni di queste comprendenti locali rientranti nelle categorie A e S1
               devono  rispettare  la  legislazione  vigente  in  materia  di  coibenza  e  di  consumo  energetico,  in
               particolare il D.Lgs. 56/2010, il D.Lgs. 115/2008, il D.Lgs. 192/2005 e il D.Lgs. 311/2006. Ulteriori
               specificazioni sono contenute al Capo IV parte Quarta del presente REU.
            2.  Per le nuove costruzioni, fermo restando l’obbligo del permesso di costruire il committente deve
               depositare prima dell’inizio dei lavori presso il competente Ufficio comunale, allegata al progetto
               esecutivo,  una  documentazione  idonea  a  dimostrare  la  rispondenza  delle  caratteristiche
               d’isolamento termico a quanto previsto dalle norme, firmata dal committente e dal Progettista.
            3.  Nel  caso  di  varianti  e/o  modifiche  al  progetto  originale  il  committente  deve  depositare  la
               documentazione relativa alla variante contestualmente alla presentazione del progetto di variante,
               completa  delle  indicazioni  atte  a  dimostrare  che  anche  con  l’introduzione  delle  modifiche  sono
               rispettate le norme.
            4.  Nel caso di costruzioni da ristrutturare la documentazione di cui sopra deve essere depositata prima
               del rilascio del Permesso a Costruire.
            5.  Nelle costruzioni esistenti, prive di impianto di riscaldamento, si devono  comunque osservare le
               norme sulle caratteristiche di isolamento termico, quando esistano le condizioni tecniche per la loro
               applicazione, tramite l’attuazione parziale o globale dei seguenti provvedimenti:
               a) Isolamento termico delle coperture e dei solai su spazi aperti (porticati);
               b) Isolamento termico delle pareti (superfici opache e trasparenti);
               c)  Isolamento termico dell’impianto di riscaldamento;
               d) Miglioramento della tenuta dei serramenti.








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