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Comune di Morano Calabro
CAPO II – REQUISITI FUNZIONALI DEGLI EDIFICI
ART. 106. EDIFICI AD USO AGRICOLO
1. Sono edifici ed annessi agricoli tutti gli edifici non residenziali destinati alle attività complementari
all’agricoltura e l’allevamento, comprese stalle, silos, magazzini, locali per la lavorazione e la
conservazione di prodotti agricoli, impianti per la raccolta e la lavorazione dei prodotti lattiero
caseari.
2. L’utilizzo agricolo dei manufatti deve esse comprovato dall’approvazione di un piano di sviluppo
aziendale redatto da un tecnico abilitato.
ART. 107. SOPPALCHI
1. Il soppalco è una la superficie ottenuta mediante l’interposizione parziale di una struttura orizzontale
in uno spazio delimitato da pareti quando la superficie soprastante e quella sottostante alla struttura
menzionata non vengono chiuse per ricavare nuovi vani; la superficie netta del soppalco, anche se
distribuita su più livelli, non può superare i 2/3 della superficie netta del vano in cui esso è ricavato.
2. Sono abitabili i soppalchi con altezza netta pari ad almeno ml 2,70, sia degli spazi sottostanti che degli
spazi sovrastanti, ove i soppalchi siano destinati alla permanenza di persone. E’ consentita l’altezza
di ml 2,40 ove i soppalchi siano destinati a locali di tipo S1.
3. La realizzazione del soppalco è:
a) Soggetta alle ordinarie procedure autorizzative;
b) Consentita nel rispetto dei requisiti di illuminazione e ventilazione prescritti dalle leggi vigenti e,
in caso di destinazione ad uso lavorativo, anche di tutte le specifiche norme che regolano l’attività
esercitata.
4. Il soppalco non è conteggiato nel numero dei piani e quindi non ha effetto ai fini del computo del
volume, anche se la superficie del suo piano di calpestio costituisce incremento della superficie utile
lorda (Sul).
ART. 108. SPORGENZE FISSE E MOBILI
1. Dal filo di fabbricazione delle costruzioni prospettanti su spazi pubblici o di uso pubblico sono
ammesse sporgenze per elementi decorativi, cornici, davanzali, soglie, copertine, gocciolatoi,
zoccolature, inferriate, vetrine, pensiline, balconi, tende.
2. Ove non escluse o limitate dall’applicazione delle vigenti leggi e dei loro regolamenti di attuazione,
sono ammesse le seguenti sporgenze massime:
a) 1/5 della larghezza della sede stradale, con un massimo di ml 1,5 per balconi e pensiline che
devono comunque essere posti ad una altezza non inferiore a ml 4,50 dal piano stradale;
b) ml 1,5 per tende parasole che non possono comunque superare la larghezza del marciapiede e
devono avere il bordo inferiore ad una altezza minima di ml 2,20 dal piano medio del marciapiede
medesimo o del suolo;
c) ml 0,10 per altri corpi aggettanti compresi nel tratto verticale misurato a partire dal piano medio
del marciapiede o del suolo fino all’altezza di ml 2,20;
d) ml 0,40 per corpi di edifici dotati di marciapiede rilevato il cui aggetto sia compreso tra un’altezza
di ml 2,20 e ml 4,50.
3. La collocazione di tende parasole aggettanti su aree pubbliche può essere vietata dal SUE per motivi
di inserimento ambientale e decoro urbano.
4. E’ fatto divieto di realizzare qualsiasi sporgenza fissa prospiciente le strade e spazi pubblici di
larghezza inferiore a ml 6,00.
REU – Regolamento Edilizio ed Urbanistico Pagina 97/124