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Comune di Morano Calabro

                                 CAPO III – REQUISITI TECNICO – COSTRUTTIVI DEGLI EDIFICI

            ART. 120. DECORO DELLE COSTRUZIONI
            1.  Le nuove costruzioni costituiscono una parte importante nella definizione e nel rinnovo dei caratteri
               urbani e ad esse viene affidato il ruolo insostituibile di promuovere il miglioramento delle condizioni
               insediative.
            2.  Le  nuove  costruzioni  devono  essere  adeguate  alle  condizioni  climatiche  e  devono  rispettare  gli
               aspetti storico ambientali e culturali dei contesti in cui si inseriscono.
            3.  Le pareti perimetrali degli edifici nuovi od oggetto di recupero devono essere realizzate con materiali
               e finiture di ottime qualità, atti a resistere agli agenti atmosferici.
            4.  E’ necessario che gli elementi costitutivi delle facciate, delle coperture in tutte le loro componenti
               (falde, abbaini, lucernari, ecc.), degli infissi, degli aggetti, delle gronde, dei balconi, dei marcapiano,
               delle  cornici,  dei  parapetti,  in  quanto  elementi  di  rilevante  interesse  figurativo,  determinino  un
               rapporto equilibrato con il contesto e con le caratteristiche dei luoghi circostanti.

            ART. 121. DISCIPLINA DEL COLORE
            1.  Le tinteggiature, gli intonaci, i diversi materiali di rivestimento le porte e gli infissi in generale devono
               presentare un insieme estetico ed armonico lungo tutta l’estensione della facciata dell’edificio.
            2.  Le parti in pietra (portali, balconi, scale, ecc.) presenti negli edifici e che rappresentano elementi
               documentali  di  significato  storico  o/e  architettonico  vanno  conservate  allo  stato  originario  e  i
               necessari interventi manutentivi non devono prevedere nessun tipo di tinteggiatura.
            3.  Le facciate e le porzioni di edifici visibili dal suolo pubblico formanti un solo corpo di fabbrica devono
               essere intonacate integralmente.
            4.  Le operazioni di tinteggiatura degli edifici non devono arrecare pregiudizio alle decorazioni, ai bassi
               e alti rilievi, ai fregi ecc. esistenti sulle facciate.
            5.  Il colore delle facciate deve preferibilmente riprendere quello originale. Laddove non sia possibile
               individuare  la  cromia  originale  deve  essere  impiegato  un  colore  ad  azione  neutralizzante  che si
               rapporti armonicamente con le tinte delle facciate degli edifici adiacenti e circostanti.
            6.  Qualora i rivestimenti o le tinte delle facciate degli edifici presentino un aspetto indecoroso, con
               provvedimento motivato, può esserne ordinato il rifacimento totale o parziale, fissando un congruo
               termine per l’esecuzione.
            7.  E’ vietato istallare, modificare o sostituire in parte porte finestre inferriate serrande ecc. con altre di
               materiale e/o colore diverso  da quello  delle altre già  esistenti sulle facciate delle altre parti  del
               fabbricato. In caso di sostituzione totale di tali elementi questi devono comunque essere armonizzati
               per colore e materiale all’ambiente circostante.
            8.  Il  Comune  si  riserva  la  possibilità  di  redigere  piani  del  colore  interessanti  parti  del  territorio
               comunale  cui  uniformare  le  scelte  cromatiche  delle  nuove  edificazioni,  ovvero  cui  assoggettare
               interventi di manutenzione straordinaria o restauro. In tal caso le previsioni del presente REU si
               intenderanno automaticamente adeguate alle prescrizioni di suddetti specifici piani.

            ART. 122. DISCIPLINA DELL’USO DEI MATERIALI DI FINITURA
            1.  Per le zone territoriali omogenee “A”, così come definite dal D.M. n. 1444/1968 e loro eventuali
               sottozone, per le aree e per i beni storici, monumentali soggetti ai vincoli del D.lgs. n. 42/04, nel caso
               di interventi di manutenzione, di restauro e risanamento conservativo, deve prevedersi, per le parti
               esterne degli edifici, l’impiego di materiali compatibili con quelli preesistenti e comunque nel rispetto
               di quanto previsto dal REU del PSC.






            REU – Regolamento Edilizio ed Urbanistico                                             Pagina 102/124
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