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Comune di Morano Calabro
CAPO III – REQUISITI TECNICO – COSTRUTTIVI DEGLI EDIFICI
ART. 120. DECORO DELLE COSTRUZIONI
1. Le nuove costruzioni costituiscono una parte importante nella definizione e nel rinnovo dei caratteri
urbani e ad esse viene affidato il ruolo insostituibile di promuovere il miglioramento delle condizioni
insediative.
2. Le nuove costruzioni devono essere adeguate alle condizioni climatiche e devono rispettare gli
aspetti storico ambientali e culturali dei contesti in cui si inseriscono.
3. Le pareti perimetrali degli edifici nuovi od oggetto di recupero devono essere realizzate con materiali
e finiture di ottime qualità, atti a resistere agli agenti atmosferici.
4. E’ necessario che gli elementi costitutivi delle facciate, delle coperture in tutte le loro componenti
(falde, abbaini, lucernari, ecc.), degli infissi, degli aggetti, delle gronde, dei balconi, dei marcapiano,
delle cornici, dei parapetti, in quanto elementi di rilevante interesse figurativo, determinino un
rapporto equilibrato con il contesto e con le caratteristiche dei luoghi circostanti.
ART. 121. DISCIPLINA DEL COLORE
1. Le tinteggiature, gli intonaci, i diversi materiali di rivestimento le porte e gli infissi in generale devono
presentare un insieme estetico ed armonico lungo tutta l’estensione della facciata dell’edificio.
2. Le parti in pietra (portali, balconi, scale, ecc.) presenti negli edifici e che rappresentano elementi
documentali di significato storico o/e architettonico vanno conservate allo stato originario e i
necessari interventi manutentivi non devono prevedere nessun tipo di tinteggiatura.
3. Le facciate e le porzioni di edifici visibili dal suolo pubblico formanti un solo corpo di fabbrica devono
essere intonacate integralmente.
4. Le operazioni di tinteggiatura degli edifici non devono arrecare pregiudizio alle decorazioni, ai bassi
e alti rilievi, ai fregi ecc. esistenti sulle facciate.
5. Il colore delle facciate deve preferibilmente riprendere quello originale. Laddove non sia possibile
individuare la cromia originale deve essere impiegato un colore ad azione neutralizzante che si
rapporti armonicamente con le tinte delle facciate degli edifici adiacenti e circostanti.
6. Qualora i rivestimenti o le tinte delle facciate degli edifici presentino un aspetto indecoroso, con
provvedimento motivato, può esserne ordinato il rifacimento totale o parziale, fissando un congruo
termine per l’esecuzione.
7. E’ vietato istallare, modificare o sostituire in parte porte finestre inferriate serrande ecc. con altre di
materiale e/o colore diverso da quello delle altre già esistenti sulle facciate delle altre parti del
fabbricato. In caso di sostituzione totale di tali elementi questi devono comunque essere armonizzati
per colore e materiale all’ambiente circostante.
8. Il Comune si riserva la possibilità di redigere piani del colore interessanti parti del territorio
comunale cui uniformare le scelte cromatiche delle nuove edificazioni, ovvero cui assoggettare
interventi di manutenzione straordinaria o restauro. In tal caso le previsioni del presente REU si
intenderanno automaticamente adeguate alle prescrizioni di suddetti specifici piani.
ART. 122. DISCIPLINA DELL’USO DEI MATERIALI DI FINITURA
1. Per le zone territoriali omogenee “A”, così come definite dal D.M. n. 1444/1968 e loro eventuali
sottozone, per le aree e per i beni storici, monumentali soggetti ai vincoli del D.lgs. n. 42/04, nel caso
di interventi di manutenzione, di restauro e risanamento conservativo, deve prevedersi, per le parti
esterne degli edifici, l’impiego di materiali compatibili con quelli preesistenti e comunque nel rispetto
di quanto previsto dal REU del PSC.
REU – Regolamento Edilizio ed Urbanistico Pagina 102/124