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Comune di Morano Calabro
3. Per le aree porticate o a “pilotis” aperte al pubblico passaggio, il SUE, sentita la Commissione Edilizia,
in sede di rilascio degli atti di assenso edilizio può prescrivere l’impiego di specifici materiali e
coloriture per le pavimentazioni, le zoccolature, i rivestimenti, le tinteggiature.
ART. 115. PREFABBRICATI
1. Le costruzioni prefabbricate devono rispettare tutte le disposizioni previste per la normale
fabbricazione e, nei limiti delle loro caratteristiche tecnologiche, risultare inseribili armonicamente
nell’ambiente circostante, sia per i requisiti formali sia per i materiali impiegati.
ART. 116. CORTILI E CAVEDI
1. I cortili, intendendosi per tali anche gli spazi limitati da tre soli fronti di una costruzione, qualora
ciascuno di essi sia di larghezza superiore a ml 4,00, devono essere dimensionati in modo che la luce
libera, misurata sulla perpendicolare ad ogni prospetto finestrato, rispetti le prescrizioni delle vigenti
leggi.
2. Agli effetti di quanto sopra, la misura della luce libera è al netto delle proiezioni orizzontali di ballatoi,
balconi, pensiline e di qualsiasi altra sporgenza posta all’interno del cortile.
3. La realizzazione di cavedi, intendendosi per tali gli spazi interni delimitati da prospetti di larghezza
inferiore o uguale a ml 4,00 ed aperti in alto per l’intera superficie, è ammessa esclusivamente per la
diretta illuminazione e ventilazione di servizi igienici, scale, disimpegni, ambienti di servizio,
ripostigli.
4. Nelle nuove costruzioni, in rapporto all’altezza dei prospetti, i cavedi devono essere così
dimensionati:
Altezza fino a ml 10,00, lato min. ml 2,50, superficie minima 6,00 mq;
Altezza fino a ml 15,00, lato min. ml 3,00, superficie minima 9,00 mq.
5. Nei cavedi non è ammessa alcuna sporgenza.
6. I cavedi debbono essere dotati di facile accesso nella parte inferiore per agevolare le operazioni di
pulizia.
7. Cortili e cavedi debbono essere pavimentati o sistemati a giardino privato e comunque provvisti di
scarico delle acque meteoriche realizzato in modo da evitare ristagni: è vietato, in detto scarico,
versare acque nere o materiale di rifiuto.
8. E’ vietata qualsiasi opera edilizia alla quale risulti conseguente un peggioramento delle condizioni
igieniche dei cortili e dei cavedi esistenti.
ART. 117. PARCHEGGI PERTINENZIALI
1. I parcheggi, dovuti ai sensi dell’art. 41 sexies della L. 1150/1942 così come sostituito dall’art. 2 della
L. 122/1989 devono essere ricavati negli spazi aperti di pertinenza degli edifici interessati
dall’intervento o altresì essere ricavati negli interrati o all’interno delle costruzioni (garage e box
auto).
2. I parcheggi di cui al comma precedente devono essere vincolati nell’uso pertinenziale ed esclusivo
delle unità immobiliari con atto pubblico registrato e trascritto.
ART. 118. SERVITÙ PUBBLICHE
1. Il Comune ha facoltà di applicare o fare applicare e mantenere sui fronti delle costruzioni, previo
avviso alla proprietà, apparecchi indicatori, tabelle e altri oggetti di pubblica utilità quali:
a) Targhe della toponomastica urbana e numeri civici;
b) Piastrine e tabelle per indicazioni planimetriche ed altimetriche, di tracciamento, di idranti e
simili;
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