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Comune di Morano Calabro

            3.  Per le aree porticate o a “pilotis” aperte al pubblico passaggio, il SUE, sentita la Commissione Edilizia,
               in  sede  di rilascio  degli atti  di assenso  edilizio  può  prescrivere  l’impiego  di  specifici  materiali e
               coloriture per le pavimentazioni, le zoccolature, i rivestimenti, le tinteggiature.

            ART. 115. PREFABBRICATI
            1.  Le  costruzioni  prefabbricate  devono  rispettare  tutte  le  disposizioni  previste  per  la  normale
               fabbricazione e, nei limiti delle loro caratteristiche tecnologiche, risultare inseribili armonicamente
               nell’ambiente circostante, sia per i requisiti formali sia per i materiali impiegati.

            ART. 116. CORTILI E CAVEDI
            1.  I cortili, intendendosi per tali anche gli spazi limitati da tre soli fronti di una costruzione, qualora
               ciascuno di essi sia di larghezza superiore a ml 4,00, devono essere dimensionati in modo che la luce
               libera, misurata sulla perpendicolare ad ogni prospetto finestrato, rispetti le prescrizioni delle vigenti
               leggi.
            2.  Agli effetti di quanto sopra, la misura della luce libera è al netto delle proiezioni orizzontali di ballatoi,
               balconi, pensiline e di qualsiasi altra sporgenza posta all’interno del cortile.
            3.  La realizzazione di cavedi, intendendosi per tali gli spazi interni delimitati da prospetti di larghezza
               inferiore o uguale a ml 4,00 ed aperti in alto per l’intera superficie, è ammessa esclusivamente per la
               diretta  illuminazione  e  ventilazione  di  servizi  igienici,  scale,  disimpegni,  ambienti  di  servizio,
               ripostigli.
            4.  Nelle  nuove  costruzioni,  in  rapporto  all’altezza  dei  prospetti,  i  cavedi  devono  essere  così
               dimensionati:
                 Altezza fino a ml 10,00, lato min. ml 2,50, superficie minima 6,00 mq;
                 Altezza fino a ml 15,00, lato min. ml 3,00, superficie minima 9,00 mq.
            5.  Nei cavedi non è ammessa alcuna sporgenza.
            6.  I cavedi debbono essere dotati di facile accesso nella parte inferiore per agevolare le operazioni di
               pulizia.
            7.  Cortili e cavedi debbono essere pavimentati o sistemati a giardino privato e comunque provvisti di
               scarico delle acque meteoriche realizzato in modo da evitare ristagni: è vietato, in detto scarico,
               versare acque nere o materiale di rifiuto.
            8.  E’ vietata qualsiasi opera edilizia alla quale risulti conseguente un peggioramento delle condizioni
               igieniche dei cortili e dei cavedi esistenti.

            ART. 117. PARCHEGGI PERTINENZIALI
            1.  I parcheggi, dovuti ai sensi dell’art. 41 sexies della L. 1150/1942 così come sostituito dall’art. 2 della
               L.  122/1989  devono  essere  ricavati  negli  spazi  aperti  di  pertinenza  degli  edifici  interessati
               dall’intervento o altresì essere ricavati negli interrati o all’interno delle costruzioni (garage e box
               auto).
            2.  I parcheggi di cui al comma precedente devono essere vincolati nell’uso pertinenziale ed esclusivo
               delle unità immobiliari con atto pubblico registrato e trascritto.

            ART. 118. SERVITÙ PUBBLICHE
            1.  Il Comune ha facoltà di applicare o fare applicare e mantenere sui fronti delle costruzioni, previo
               avviso alla proprietà, apparecchi indicatori, tabelle e altri oggetti di pubblica utilità quali:
               a) Targhe della toponomastica urbana e numeri civici;
               b) Piastrine e  tabelle per indicazioni  planimetriche ed altimetriche,  di tracciamento, di idranti e
                  simili;




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