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Comune di Morano Calabro
3. Le recinzioni di nuova costruzione tra le proprietà o verso spazi pubblici possono essere realizzate:
a) Con muro pieno di altezza massima di ml 2,50 in centro storico o nelle aree di pertinenza degli
edifici classificati beni culturali ed ambientali allorquando, ad insindacabile giudizio del SUE,
sentita la commissione edilizia, si trovino in un contesto ambientale adatto;
b) Con muretto o cordolo di altezza massima di ml 0,80 sovrastato da reti, cancellate o siepi per
un’altezza massima complessiva di ml 2,5;
c) Con siepi mantenute ad una altezza massima di ml 2,5 con il rispetto delle distanze e delle
modalità di manutenzione prescritte dal Codice Civile;
d) Con cancellata metallica di altezza massima di ml 2,50.
4. Recinzioni e zoccolature di altezza diversa possono altresì essere ammesse per conseguire
l’allineamento con quelle contigue, al fine di mantenere l’unità compositiva o in caso di edifici storici
o classificati beni culturali ed ambientali la cui tipologia architettonica lo richieda.
5. Sopra i muri di sostegno è ammessa la realizzazione di recinzioni dei tipo c) e d) di cui al comma 3,
con altezza calcolata dalla linea di spiccato dei muri medesimi.
6. I cancelli pedonali e carrabili inseriti nelle recinzioni devono presentare altezza non superiore a ml
2,50 ed aprirsi all’interno della proprietà (verso l’interno delle costruzioni od anche verso l’esterno
se convenientemente arretrati in modo da non interferire con le sedi dei marciapiedi o delle strade);
7. Eventuali apparecchiature videocitofoniche e di apertura elettrica o telecomandata e motorizzata dei
cancelli devono essere opportunamente protette ed inserite armonicamente nel contesto della
struttura; per i cancelli a movimento motorizzato protetto da fotocellule devono essere adottati i
dispositivi di segnalazione atti a garantire la sicurezza degli utenti.
8. Cabine Enel, telefoniche, contatori del gas e qualsiasi volume tecnico prospiciente la strada dovrà
essere realizzato a filo con la recinzione e inglobato armonicamente nel suo disegno.
9. La realizzazione di recinzioni al di fuori del centro abitato è soggetta alle disposizioni di legge che
regolano l’ampiezza delle fasce di rispetto dei nastri stradali.
ART. 129. PARETI PERIMETRALI
1. L’involucro dell’edificio dovrà assicurare un’adeguata inerzia termica. Dovrà quindi prevedersi un
opportuno strato di isolamento termico da realizzarsi o con camera d’aria interposta tra due strati
dell’involucro o con uno strato di isolante che può essere interposto tra due strati di involucro o
messo in opera “a cappotto”
2. Nella scelta dei materiali e delle tecnologie dovrà valutarsi la capacità degli elementi tecnici a
resistere ad urti da corpo pesante senza essere traversati, asportati e senza distacchi di parti e caduta
di frantumi contundenti o taglienti, al fine di salvaguardare la sicurezza degli utenti e la sicurezza da
intrusioni di persone, così come la capacità degli elementi di protezione (ringhiere e parapetti) a
resistere ad urti da corpo pesante, con riferimento ad esigenze di sicurezza, per evitare cadute
involontarie o volontarie. In ogni caso si dovrà fare riferimento alle condizioni di sicurezza prescritte
dalle norme UNI 9269P.
3. Gli spazi chiusi di fruizione dell’utenza devono essere opportunamente protetti dalla possibilità di
intrusioni di insetti e di animali pericolosi o nocivi. In particolare i fori di aerazione di solai e vespai
a intercapedine ventilata devono essere sbarrati con reti a maglie fitte.
4. La finitura esterna potrà essere o in pietra locale o mattoni di laterizio a faccia vista, o intonacata con
prodotti a base di calce. Sono vietate superfici di pietra estranee alla cultura materiale locale, così
come l’utilizzo di intonaci di cemento o intonaci acrilici. Per la realizzazione dei paramenti esterni,
alle tecnologie tradizionali del muro di pietra o di mattoni si possono affiancare tecnologie moderne
come quelle della facciata ventilata, purché nel rispetto delle suddette prescrizioni sui materiali di
finitura. La realizzazione della facciata ventilata assicura il requisito precedentemente illustrato di
isolamento termico dell’edificio.
REU – Regolamento Edilizio ed Urbanistico Pagina 105/124