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Comune di Morano Calabro
a) Copia della dichiarazione presentata per la iscrizione in catasto, redatta in conformità alle
disposizioni dell’articolo 6 del R.D. 652/1939 e s.m.i.;
b) Dichiarazione sottoscritta dallo stesso richiedente il certificato di agibilità di conformità
dell’opera rispetto al progetto approvato, nonché in ordine alla salubrità degli ambienti;
c) Dichiarazione dell’impresa installatrice che attesta la conformità degli impianti installati negli
edifici adibiti ad uso civile alle prescrizioni di cui agli artt. 113 e 127 del D.P.R. 380/2001, nonché
all’art. 1 della L. 10/1991, ovvero certificato di collaudo degli stessi, ove previsto, ovvero ancora
certificazione di conformità degli impianti prevista dagli artt. 111 e 126 del D.P.R. 380/2001.
6. IL SUE comunica al richiedente, entro dieci giorni dalla ricezione della domanda di cui al comma 5, il
nominativo del Responsabile del Procedimento ai sensi degli art. 4 e 5 della L. 241/90.
7. Entro trenta giorni dalla ricezione della domanda, il Responsabile, previa eventuale ispezione
dell’edificio, rilascia il certificato di agibilità verificata la seguente documentazione:
8. E’ compito del Dirigente verificare la seguente documentazione:
a) Certificato di collaudo statico di cui all’art. 67 del D.P.R. 380/2001, attestante, tra l’altro, la
conformità delle opere eseguite nelle zone sismiche alle disposizioni di cui al Capo IV della Parte
II del D.P.R. 380/2001;
b) Dichiarazione di conformità delle opere realizzate alla normativa vigente in materia di
accessibilità e superamento delle barriere architettoniche di cui agli artt. 77 e 82 del D.P.R.
380/2001.
9. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 7, l’agibilità si intende attestata nel caso sia stato
rilasciato il parere dell’ASL. In caso di autodichiarazione, il termine per la formazione del silenzio
assenso è di sessanta giorni.
10. Il termine di cui al comma 7 può essere interrotto una sola volta dal Responsabile del Procedimento,
entro quindici giorni dalla domanda, esclusivamente per la richiesta di documentazione integrativa,
che non sia già nella disponibilità dell’Amministrazione o che non possa essere acquisita
autonomamente. In tal caso, il termine di trenta giorni ricomincia a decorrere dalla data di ricezione
della documentazione integrativa.
11. Il documento con il quale il Responsabile del Procedimento rilascia l’autorizzazione all’agibilità
deve contenere:
a) La generalità del richiedente;
b) L’esatta ubicazione dell’immobile e la sua identificazione catastale;
c) Gli estremi del titolo abilitativo e delle eventuali varianti alle quali la costruzione è legata;
d) Gli estremi di tutti gli atti e certificati di autorità esterna all’Amministrazione Comunale presentati
a corredo della domanda;
e) La destinazione o le destinazioni d’uso in relazione alle quali viene rilasciata l’abitabilità o
l’agibilità;
f) Gli estremi della denuncia della nuova costruzione presentata al N.C.E.U.
ART. 97. SOSPENSIONE DELL’USO E DICHIARAZIONE DI INAGIBILITÀ
1. Il Responsabile del SUE, quando ricorrono motivate ragioni in ordine alle condizioni igieniche e/o di
sicurezza dei fabbricati, ovvero in caso di incompatibilità con le disposizioni con il regolamento
edilizio, ordina la sospensione dell’uso del fabbricato o di parte di esso. Tale ordinanza si applica
anche nel caso di risultanza negativa conseguente all’effettuazione di controllo a campione, in
relazione a gravi difformità rispetto a quanto previsto dal REU e/o dichiarato nella scheda tecnica
descrittiva.
2. Per le abitazioni esistenti il Responsabile del SUE può dichiarare inagibile un alloggio o parte di esso,
quando ricorra almeno una delle seguenti situazioni:
REU – Regolamento Edilizio ed Urbanistico Pagina 90/124