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Comune di Morano Calabro

               rivestimenti complessi o parziali, o con qualsiasi altro mezzo suggerito dall’arte. In loro mancanza le
               pareti debbono avere una inclinazione adeguata alla natura del terreno, alla profondità dello scavo,
               secondo il naturale declivio.
            7.  I materiali di risulta degli scavi e delle demolizioni debbono essere trasportati immediatamente con
               appositi mezzi agli scarichi pubblici, ovunque siti, anche se esterni al territorio urbanizzato.
            8.  Negli scarichi pubblici i materiali debbono essere sistemati in modo da non formare cavità od altre
               ineguaglianze che si prestino al ristagno delle acque meteoriche.
            9.  La  demolizione  di  costruzioni  esistenti  comprende  obbligatoriamente  il  trasporto  a  rifiuto  del
               materiale di risulta e la sistemazione del terreno di sedime.

            ART. 91. RINVENIMENTI
            1.  Il  titolare  di  titolo  abilitativo,  qualora  venissero  effettuati  ritrovamenti  di  presumibile  interesse
               archeologico, storico od artistico in seguito all’esecuzione dei lavori, deve informarne il Comune, che
               a sua volta richiederà l’intervento degli Enti competenti.
            2.  I lavori, per la parte interessata dai ritrovamenti, devono essere sospesi per lasciare intatte le cose
               ritrovate, fermo restando l’obbligo di osservare le prescrizioni delle leggi speciali vigenti in materia.
            3.  Nel caso di rinvenimento di resti umani, chi ne faccia la scoperta deve, ai sensi delle vigenti leggi,
               informare  immediatamente  l’Amministrazione  Comunale,  la  quale  ne  dà  subito  comunicazione
               all’Autorità Giudiziaria e a quella di Pubblica Sicurezza e dispone i necessari accertamenti per il
               rilascio del nulla osta per la sepoltura.

            ART. 92. RIPRISTINO DEL SUOLO E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI
            1.  Ultimati i lavori, il costruttore e il titolare del titolo abilitativo, sono tenuti a garantire l’integrale
               ripristino,  a  regola  d’arte,  delle  aree  e  degli  impianti  ed attrezzature  pubbliche;  la  riconsegna,  a
               ripristino effettuato, avviene in contraddittorio fra le parti, con la redazione di apposito verbale.
            2.  In caso di inottemperanza, il ripristino è eseguito dal Comune a spese del costruttore e, in solido con
               questi, del titolare del permesso di costruire o dell’autorizzazione edilizia ovvero della denuncia di
               inizio dell’attività; tali spese dovranno essere rimborsate entro quindici giorni dalla richiesta; in
               difetto, esse sono riscosse coattivamente secondo le leggi vigenti.

            ART. 93. VIGILANZA SUGLI INTERVENTI COSTRUTTIVI
            1.  Il  dirigente  o  il  responsabile  del  competente  ufficio  comunale  esercita  la  vigilanza  sull’attività
               urbanistico – edilizia nel territorio comunale per assicurarne la rispondenza alle norme di Legge, alle
               prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi, ai sensi
               degli artt. 27 e 28 del D.P.R. 380/2001
            2.  I controlli vanno effettuati con criteri sistematici in modo da prevenire e contrastare ogni forma di
               abusivismo edilizio.
            3.  Le verifiche vanno effettuate per constatare:
                 La  tenuta  in  cantiere  del  titolo  abilitativo  dell’intervento  e  degli  allegati  di  progetto,  delle
                  autorizzazioni connesse con i lavori, l’installazione a norma della tabella indicante gli estremi del
                  titolo i nominativi del progettista, del direttore dei lavori e dell’impresa esecutrice;
                 L’esecuzione delle opere in conformità del progetto allegato al titolo abilitativo ed il riscontro di
                  eventuali difformità.
            4.  Per l’espletamento dei compiti di vigilanza gli agenti comunali incaricati hanno diritto di accedere
               ovunque si eseguono lavori e di esaminare i documenti tecnici necessari per una completa visione
               della condotta dei lavori.






            REU – Regolamento Edilizio ed Urbanistico                                              Pagina 87/124
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