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Comune di Morano Calabro
rivestimenti complessi o parziali, o con qualsiasi altro mezzo suggerito dall’arte. In loro mancanza le
pareti debbono avere una inclinazione adeguata alla natura del terreno, alla profondità dello scavo,
secondo il naturale declivio.
7. I materiali di risulta degli scavi e delle demolizioni debbono essere trasportati immediatamente con
appositi mezzi agli scarichi pubblici, ovunque siti, anche se esterni al territorio urbanizzato.
8. Negli scarichi pubblici i materiali debbono essere sistemati in modo da non formare cavità od altre
ineguaglianze che si prestino al ristagno delle acque meteoriche.
9. La demolizione di costruzioni esistenti comprende obbligatoriamente il trasporto a rifiuto del
materiale di risulta e la sistemazione del terreno di sedime.
ART. 91. RINVENIMENTI
1. Il titolare di titolo abilitativo, qualora venissero effettuati ritrovamenti di presumibile interesse
archeologico, storico od artistico in seguito all’esecuzione dei lavori, deve informarne il Comune, che
a sua volta richiederà l’intervento degli Enti competenti.
2. I lavori, per la parte interessata dai ritrovamenti, devono essere sospesi per lasciare intatte le cose
ritrovate, fermo restando l’obbligo di osservare le prescrizioni delle leggi speciali vigenti in materia.
3. Nel caso di rinvenimento di resti umani, chi ne faccia la scoperta deve, ai sensi delle vigenti leggi,
informare immediatamente l’Amministrazione Comunale, la quale ne dà subito comunicazione
all’Autorità Giudiziaria e a quella di Pubblica Sicurezza e dispone i necessari accertamenti per il
rilascio del nulla osta per la sepoltura.
ART. 92. RIPRISTINO DEL SUOLO E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI
1. Ultimati i lavori, il costruttore e il titolare del titolo abilitativo, sono tenuti a garantire l’integrale
ripristino, a regola d’arte, delle aree e degli impianti ed attrezzature pubbliche; la riconsegna, a
ripristino effettuato, avviene in contraddittorio fra le parti, con la redazione di apposito verbale.
2. In caso di inottemperanza, il ripristino è eseguito dal Comune a spese del costruttore e, in solido con
questi, del titolare del permesso di costruire o dell’autorizzazione edilizia ovvero della denuncia di
inizio dell’attività; tali spese dovranno essere rimborsate entro quindici giorni dalla richiesta; in
difetto, esse sono riscosse coattivamente secondo le leggi vigenti.
ART. 93. VIGILANZA SUGLI INTERVENTI COSTRUTTIVI
1. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale esercita la vigilanza sull’attività
urbanistico – edilizia nel territorio comunale per assicurarne la rispondenza alle norme di Legge, alle
prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi, ai sensi
degli artt. 27 e 28 del D.P.R. 380/2001
2. I controlli vanno effettuati con criteri sistematici in modo da prevenire e contrastare ogni forma di
abusivismo edilizio.
3. Le verifiche vanno effettuate per constatare:
La tenuta in cantiere del titolo abilitativo dell’intervento e degli allegati di progetto, delle
autorizzazioni connesse con i lavori, l’installazione a norma della tabella indicante gli estremi del
titolo i nominativi del progettista, del direttore dei lavori e dell’impresa esecutrice;
L’esecuzione delle opere in conformità del progetto allegato al titolo abilitativo ed il riscontro di
eventuali difformità.
4. Per l’espletamento dei compiti di vigilanza gli agenti comunali incaricati hanno diritto di accedere
ovunque si eseguono lavori e di esaminare i documenti tecnici necessari per una completa visione
della condotta dei lavori.
REU – Regolamento Edilizio ed Urbanistico Pagina 87/124