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Comune di Morano Calabro
3. Per gli edifici di nuova costruzione con un numero uguale o maggiore di quattro unità abitative, o per
volumi maggiori di 1.000 mc, è obbligatorio l’impiego di impianti di riscaldamento centralizzati ad
alto rendimento, che prevedono un sistema di gestione e contabilizzazione individuale dei consumi.
Il locale termico deve essere predisposto per l’installazione di una sottostazione di scambio della rete
di teleriscaldamento.
ART. 143. MIGLIORAMENTO EFFICIENZA IMPIANTI ELETTRICI
1. Al fine di ottenere una buona distribuzione dell’illuminazione artificiale nell’ambiente, e livelli di
illuminamento adeguati, per edifici del terziario e pubblici, per il residenziale solo per le parti comuni
è obbligatorio l’impiego di sorgenti luminose ad elevata efficienza energetica ed è necessario
verificare che abbiano anche buone prestazioni dal punto di vista del colore della luce, in termini di
tonalità di colore e di resa cromatica.
2. È obbligatorio per gli edifici pubblici e del terziario, e per le sole parti comuni degli edifici residenziali,
l’uso di dispositivi che permettano di contenere i consumi di energia dovuti all’illuminazione, come
interruttori locali, interruttori a tempo, sensori di presenza, sensori di illuminazione naturale.
3. Le disposizioni del presente articolo sono raccomandate, ma facoltative per gli edifici residenziali.
ART. 144. IMPIEGO DI FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI
1. Per gli edifici di nuova costruzione e per le ristrutturazioni edilizie è obbligatorio soddisfare almeno
il 50% del fabbisogno di acqua calda sanitaria attraverso l’impiego di impianti solari termici. I
collettori devono essere installati su tetti piani, su falde e facciate esposte a sud, sud-est, sud-ovest,
fatte salve le disposizioni indicate dalle norme vigenti per immobili sottoposte a vincoli. Il locale
tecnico deve essere realizzato di dimensioni e caratteristiche adeguate ad ospitare gli accumuli per
l’impianto solare termico nella misura di 50 litri per mq di superficie disponibile per l’impianto
solare.
ART. 145. MIGLIORAMENTO DEL BENESSERE AMBIENTALE
1. Al fine del mantenimento della qualità dell’aria accettabile all’interno dell’ambiente, con un minimo
utilizzo delle risorse energetiche, si devono prevedere soluzioni efficaci come:
a) L’adozione di serramenti apribili e con infissi a bassa permeabilità all’aria ma tali da garantire
adeguati ricambi d’aria di infiltrazione per evitare problemi di condensa superficiale;
b) L’adozione di bocchette o di griglie di ventilazione regolabili inserite nel serramento.
2. Per l’isolamento acustico di facciata occorre posizionare, se possibile, l’edificio alla massima distanza
dalla fonte di rumore e sfruttare l’effetto schermante di ostacoli naturali ed artificiali (rilievi del
terreno, fasce di vegetazione, altri edifici, ecc.); dovranno essere utilizzati materiali naturali con
elevato potere fonoassorbente e si dovrà prevedere una distribuzione ottimale degli ambienti interni.
3. Al fine di ottenere un buon isolamento acustico delle partizioni interne, per evitare la propagazione
del rumore, è necessario da un lato adottare soluzioni ad elevato potere fonoisolante, dall’altro
assemblare i divisori (verticali e orizzontali) in modo tale da ridurre al minimo gli effetti di ponte
acustico e di trasmissione sonora laterale.
ART. 146. MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ AMBIENTALE ED ABITATIVA
1. Per gli edifici nuovi e per quelli interessati da interventi di ristrutturazione edilizia estesa all’intero
immobile, devono essere previsti appositi locali al piano terreno o interrato, di norma accessibili
direttamente dalla via pubblica, riservati esclusivamente ai contenitori destinati alla raccolta
differenziata dei rifiuti solidi urbani. Tali locali potranno anche essere realizzati in apposite
costruzioni nelle aree di pertinenza, in deroga al divieto di incremento volumetrico.
REU – Regolamento Edilizio ed Urbanistico Pagina 113/124