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Comune di Morano Calabro

            3.  Per gli edifici di nuova costruzione con un numero uguale o maggiore di quattro unità abitative, o per
               volumi maggiori di 1.000 mc, è obbligatorio l’impiego di impianti di riscaldamento centralizzati ad
               alto rendimento, che prevedono un sistema di gestione e contabilizzazione individuale dei consumi.
               Il locale termico deve essere predisposto per l’installazione di una sottostazione di scambio della rete
               di teleriscaldamento.

            ART. 143. MIGLIORAMENTO EFFICIENZA IMPIANTI ELETTRICI
            1.  Al fine di ottenere una buona distribuzione dell’illuminazione artificiale nell’ambiente, e livelli di
               illuminamento adeguati, per edifici del terziario e pubblici, per il residenziale solo per le parti comuni
               è  obbligatorio  l’impiego  di  sorgenti  luminose  ad  elevata  efficienza  energetica  ed  è  necessario
               verificare che abbiano anche buone prestazioni dal punto di vista del colore della luce, in termini di
               tonalità di colore e di resa cromatica.
            2.  È obbligatorio per gli edifici pubblici e del terziario, e per le sole parti comuni degli edifici residenziali,
               l’uso di dispositivi che permettano di contenere i consumi di energia dovuti all’illuminazione, come
               interruttori locali, interruttori a tempo, sensori di presenza, sensori di illuminazione naturale.
            3.  Le disposizioni del presente articolo sono raccomandate, ma facoltative per gli edifici residenziali.

            ART. 144. IMPIEGO DI FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI
            1.  Per gli edifici di nuova costruzione e per le ristrutturazioni edilizie è obbligatorio soddisfare almeno
               il  50%  del  fabbisogno  di  acqua  calda  sanitaria  attraverso  l’impiego  di  impianti  solari  termici.  I
               collettori devono essere installati su tetti piani, su falde e facciate esposte a sud, sud-est, sud-ovest,
               fatte salve le disposizioni indicate dalle norme vigenti per immobili sottoposte a vincoli. Il locale
               tecnico deve essere realizzato di dimensioni e caratteristiche adeguate ad ospitare gli accumuli per
               l’impianto solare  termico nella misura  di 50 litri per mq di superficie  disponibile per l’impianto
               solare.

            ART. 145. MIGLIORAMENTO DEL BENESSERE AMBIENTALE
            1.  Al fine del mantenimento della qualità dell’aria accettabile all’interno dell’ambiente, con un minimo
               utilizzo delle risorse energetiche, si devono prevedere soluzioni efficaci come:
               a) L’adozione di serramenti apribili e con infissi a bassa permeabilità all’aria ma tali da garantire
                  adeguati ricambi d’aria di infiltrazione per evitare problemi di condensa superficiale;
               b) L’adozione di bocchette o di griglie di ventilazione regolabili inserite nel serramento.
            2.  Per l’isolamento acustico di facciata occorre posizionare, se possibile, l’edificio alla massima distanza
               dalla fonte di rumore e sfruttare l’effetto schermante di ostacoli naturali ed artificiali (rilievi del
               terreno, fasce  di  vegetazione,  altri  edifici,  ecc.);  dovranno  essere  utilizzati  materiali  naturali  con
               elevato potere fonoassorbente e si dovrà prevedere una distribuzione ottimale degli ambienti interni.
            3.  Al fine di ottenere un buon isolamento acustico delle partizioni interne, per evitare la propagazione
               del  rumore,  è  necessario  da  un  lato  adottare  soluzioni  ad  elevato  potere  fonoisolante,  dall’altro
               assemblare i divisori (verticali e orizzontali) in modo tale da ridurre al minimo gli effetti di ponte
               acustico e di trasmissione sonora laterale.

            ART. 146. MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ AMBIENTALE ED ABITATIVA
            1.  Per gli edifici nuovi e per quelli interessati da interventi di ristrutturazione edilizia estesa all’intero
               immobile, devono essere previsti appositi locali al piano terreno o interrato, di norma accessibili
               direttamente  dalla  via  pubblica,  riservati  esclusivamente  ai  contenitori  destinati  alla  raccolta
               differenziata  dei  rifiuti  solidi  urbani.  Tali  locali  potranno  anche  essere  realizzati  in  apposite
               costruzioni nelle aree di pertinenza, in deroga al divieto di incremento volumetrico.




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