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Comune di Morano Calabro
CAPO VI – NORME COSTRUTTIVE PER LA SICUREZZA ANTISISMICA
ART. 151. CARATTERIZZAZIONE DEL RISCHIO SISMICO
1. Ai sensi della Nuova Classificazione Sismica del Territorio Nazionale, indicata nell'O.P.C.M.
3274/2003, aggiornata con la D.G.R della Calabria n. 47 del 10/02/2004 il territorio del Comune di
Morano Calabro rientra nella zona sismica 2.
2. In relazione alla pericolosità sismica e di elementi di esposizione al rischio sismico, risulta necessario,
l’adeguamento sismico dell’edificato esistente e messa in sicurezza degli edifici, in special modo
lungo le faglie che attraversano il centro urbano in cui sono prevedibili possibili spostamenti relativi
dei terreni di fondazione in caso di scuotimento sismico, e nelle altre situazioni a maggiore
pericolosità sismica locale.
3. Le caratteristiche sismiche locali sono riportate negli elaborati dello Studio Specialistico Geologico –
Tecnico SSG 18, SSG 19, SSG 20.
4. Nell’attuazione del PSC, per ogni strumento attuativo o di pianificazione negoziata lo studio di
pericolosità sismica dovrà consentire di dettagliare i gradi di pericolosità a livelli congrui, ed essere
accompagnato da uno studio di vulnerabilità edilizia-urbana e delle infrastrutture e della mobilità, ai
fin dell’identificazione dei rischi.
ART. 152. REQUISITI FONDAMENTALI PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO
1. Le prescrizioni del presente capo sono applicate nei seguenti casi:
Nuova costruzione, qualora comportino costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati,
ovvero l’ampliamento di quelli esistenti all’esterno della loro sagoma;
Il restauro, il risanamento conservativo e la manutenzione straordinaria, qualora comportino
interventi nelle strutture;
Ristrutturazione edilizia e sostituzione edilizia, qualora comportino interventi nelle strutture
oppure si riferisca ad un cambio di destinazione d’uso che comporti un aumento della classe d'uso
dell'edificio o comunque un incremento dei carichi globali in fondazione superiori al 10%, e nei
casi di demolizione e ricostruzione dell’organismo edilizio.
2. Gli organismi edilizi dovranno rispettare come requisito fondamentale la resistenza (con adeguata
sicurezza) alle azioni cui potranno essere sottoposti, rispettando le condizioni necessarie per il loro
esercizio normale; va comunque assicurata anche la durabilità dell’opera.
3. Le azioni da considerare nelle costruzioni comprendono in genere:
Pesi propri degli elementi costituenti la struttura,
Carichi permanenti,
Sovraccarichi variabili per gli edifici,
Variazioni termiche ed igrometriche,
Cedimenti di vincoli,
Azioni sismiche e dinamiche in genere,
Azioni eccezionali.
4. La progettazione dovrà rispettare quanto specificato dalle normative nazionali vigenti per il sistema
costruttivo impiegato nell’opera, per la destinazione d’uso prevista, per il rapporto che l’opera ha con
il contesto (caratteristiche e morfologia del terreno, strade ed edifici contigui).
5. Tutte le opere la cui sicurezza possa interessare la pubblica incolumità sono disciplinate, oltre che
dalla specifica normativa vigente per il sistema costruttivo impiegato, anche dalla normativa sismica
nazionale e dalla normativa regionale in materia.
REU – Regolamento Edilizio ed Urbanistico Pagina 118/124