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Comune di Morano Calabro
SEZIONE III – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
CAPO I – DISPOSIZIONI TRANSITORIE
ART. 156. MISURE DI SALVAGUARDIA
1. Dalla data di adozione del PSC, il Dirigente o il Responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune concede
l’assenso alle domande di permesso di costruire conformi al PRG previgente e non in contrasto con il
PSC adottato indipendentemente dalla data di presentazione delle relative richieste.
2. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 60 della LUR 19/02 le misure di salvaguardia scattano dalla data del
formale provvedimento di adozione del PSC, durano fino all’approvazione dello stesso, e, comunque
per un periodo mai superiore a cinque anni dalla data di adozione dello stesso.
ART. 157. OPERE AUTORIZZATE PRIMA DELL’ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE REGOLAMENTO
1. Le norme del presente REU non si applicano ai permessi di costruire o autorizzazioni già rilasciate
prima della sua adozione, che rimangono sottoposti alla disciplina previgente, purché i relativi lavori
siano iniziati entro un anno ed ultimati entro tre anni dalla data di inizio. Trascorso tale termine si
verifica la decadenza dell’autorizzazione.
2. Gli interventi urbanistici di iniziativa pubblica o privata approvati dal Consiglio Comunale sono
confermati fino alla validità della convenzione.
ART. 158. ATTIVITÀ ESTRATTIVA. CAVE
1. Nelle aree attualmente destinate alla coltivazione di cave legittimamente abilitate, il PSC conferma
l’attività estrattiva di cava quale destinazione transitoria per il completamento dei programmi di
coltivazione in essere, per le sole parti residue.
2. L’apertura di nuove cave o riapertura delle vecchie, salvo diverse indicazioni, in materia di
programmazione e gestione delle attività estrattive è subordinata alla conformità agli strumenti
sovraordinati.
3. Al termine della coltivazione, o alla scadenza delle autorizzazioni, per ciascuna area dovrà essere
previsto il ripristino ambientale, riconducendola agli usi previsti dall’ATU di appartenenza.
L’Amministrazione si riserva di attivare specifiche azioni per il ripristino ambientale, e più in
generale, per la riqualificazione dei siti dismessi, attraverso specifica strumentazione urbanistica
attuativa assistita da specifico convenzionamento.
ART. 159. MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICI PERICOLANTI
1. L’Amministrazione Comunale, per propria iniziativa o su sollecitazione dei Vigili del Fuoco, con
ordinanza sindacale invia una diffida ai proprietari degli immobili fatiscenti le cui condizioni statiche
precarie possono incidere sulla pubblica incolumità, affinché effettuino le operazioni necessarie alla
messa in sicurezza del fabbricato.
2. Effettuati i lavori di messa in sicurezza dovrà essere inviato all’ufficio competente un certificato di
regolare esecuzione a firma del direttore dei lavori entro i termini prescritti nell’ordinanza stessa.
3. Passato il termine prescritto nell’ordinanza, se le opere non sono state realizzate o non è stato
consegnato il certificato di cui al comma precedete, il comune effettua le operazioni necessarie alla
messa in sicurezza del fabbricato su spese dei proprietari stessi.
4. Nell’ambito del Centro storico per edifici disabitati, l’Amministrazione Comunale, in alternativa alla
procedura del precedente comma, può procedere all’esproprio per pubblico interesse e provvedere
alla messa in sicurezza, al restauro o alla demolizione dell’immobile stesso.
REU – Regolamento Edilizio ed Urbanistico Pagina 121/124