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Comune di Morano Calabro

                                  SEZIONE III – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

                                            CAPO I – DISPOSIZIONI TRANSITORIE

            ART. 156. MISURE DI SALVAGUARDIA
            1.   Dalla data di adozione del PSC, il Dirigente o il Responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune concede
               l’assenso alle domande di permesso di costruire conformi al PRG previgente e non in contrasto con il
               PSC adottato indipendentemente dalla data di presentazione delle relative richieste.
            2.  Ai sensi e per gli effetti dell’art. 60 della LUR 19/02 le misure di salvaguardia scattano dalla data del
               formale provvedimento di adozione del PSC, durano fino all’approvazione dello stesso, e, comunque
               per un periodo mai superiore a cinque anni dalla data di adozione dello stesso.

            ART. 157. OPERE AUTORIZZATE PRIMA DELL’ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE REGOLAMENTO
            1.  Le norme del presente REU non si applicano ai permessi di costruire o autorizzazioni già rilasciate
               prima della sua adozione, che rimangono sottoposti alla disciplina previgente, purché i relativi lavori
               siano iniziati entro un anno ed ultimati entro tre anni dalla data di inizio. Trascorso tale termine si
               verifica la decadenza dell’autorizzazione.
            2.  Gli  interventi  urbanistici  di  iniziativa  pubblica  o  privata  approvati  dal  Consiglio  Comunale  sono
               confermati fino alla validità della convenzione.

            ART. 158. ATTIVITÀ ESTRATTIVA. CAVE
            1.  Nelle aree attualmente destinate alla coltivazione di cave legittimamente abilitate, il PSC conferma
               l’attività estrattiva di cava quale destinazione transitoria per il completamento dei programmi di
               coltivazione in essere, per le sole parti residue.
            2.  L’apertura  di  nuove  cave  o  riapertura  delle  vecchie,  salvo  diverse  indicazioni,  in  materia  di
               programmazione  e  gestione  delle attività  estrattive  è  subordinata  alla conformità  agli  strumenti
               sovraordinati.
            3.  Al termine della coltivazione, o alla scadenza delle autorizzazioni, per ciascuna area dovrà essere
               previsto  il  ripristino  ambientale,  riconducendola  agli  usi  previsti  dall’ATU  di  appartenenza.
               L’Amministrazione  si  riserva  di  attivare  specifiche  azioni  per  il  ripristino  ambientale,  e  più  in
               generale, per la riqualificazione dei siti dismessi, attraverso specifica strumentazione urbanistica
               attuativa assistita da specifico convenzionamento.


            ART. 159. MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICI PERICOLANTI
            1.  L’Amministrazione  Comunale,  per  propria  iniziativa  o  su  sollecitazione  dei  Vigili  del  Fuoco,  con
               ordinanza sindacale invia una diffida ai proprietari degli immobili fatiscenti le cui condizioni statiche
               precarie possono incidere sulla pubblica incolumità, affinché effettuino le operazioni necessarie alla
               messa in sicurezza del fabbricato.
            2.  Effettuati i lavori di messa in sicurezza dovrà essere inviato all’ufficio competente un certificato di
               regolare esecuzione a firma del direttore dei lavori entro i termini prescritti nell’ordinanza stessa.
            3.  Passato  il  termine  prescritto  nell’ordinanza,  se  le  opere  non  sono  state  realizzate  o  non  è  stato
               consegnato il certificato di cui al comma precedete, il comune effettua le operazioni necessarie alla
               messa in sicurezza del fabbricato su spese dei proprietari stessi.
            4.  Nell’ambito del Centro storico per edifici disabitati, l’Amministrazione Comunale, in alternativa alla
               procedura del precedente comma, può procedere all’esproprio per pubblico interesse e provvedere
               alla messa in sicurezza, al restauro o alla demolizione dell’immobile stesso.




            REU – Regolamento Edilizio ed Urbanistico                                             Pagina 121/124
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