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Comune di Morano Calabro

                                              CAPO II – DISPOSIZIONI FINALI

            ART. 166. ENTRATA IN VIGORE E VARIANTI
            1.  A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente REU sono abrogate tutte le disposizioni
               regolamentari emanate dal Comune che contrastino o risultino incompatibili con le norme in esso
               contenute.
            2.  Le norme nazionali o regionali che determinano varianti o integrazioni alle disposizioni del presente
               REU sono immediatamente operative, dalla loro esecutività, senza necessità di revisione o nuova
               approvazione del presente REU.
            3.  Le  norme  procedurali,  l’applicazione  di  ordinanze  e  regolamenti  anche  sovracomunali  e  le  loro
               varianti  o  integrazioni  sono  determinate  da  atti  comunali  (decretazioni,  ordinanze,  delibere,
               circolari) secondo la loro natura e valenza e non comportano riadozione e approvazione del presente
               REU.
            4.  Tutte le altre integrazioni e varianti del REU sono approvate secondo la normativa vigente.

            ART. 167. VIGILANZA E COERCIZIONE
            1.  Il SUE esercita la vigilanza sull’attività urbanistica ed edilizia ai sensi delle disposizioni contenute
               nella L. 47/1985 e s.m.i. ora contenute nel D.P.R. 380/2001.
            2.  Il SUE esercita la vigilanza organizzando le forme di controllo ritenute più efficienti.
            3.  Il rispetto e l’applicazione della normativa contenuta nel presente REU sono assicurati, ove occorra,
               mediante il potere di coercizione, esercitato attraverso apposite motivate ordinanze.
            4.  Ove il rispetto e l’applicazione del REU comporti l’esecuzione di opere od attività, il SUE ordina la
               realizzazione delle stesse entro un termine congruo in rapporto alla natura delle opere o attività da
               eseguire; decorso inutilmente tale termine, le opere o le attività sono eseguite dall’Amministrazione
               a spese del contravventore.
            5.  Il SUE notifica al contravventore l’ammontare delle spese sostenute, ingiungendo al medesimo di
               rimborsare  al  Comune  le  stesse  entro  quindici  giorni  dalla  notifica;  ove  tale  termine  decorra
               inutilmente,  salve  restando  eventuali  disposizioni  speciali  di  legge,  le  spese  sono  riscosse
               coattivamente con la procedura di cui al R.D. 639/1910.




































            REU – Regolamento Edilizio ed Urbanistico                                             Pagina 124/124
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