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Comune di Morano Calabro
standard mancanti, ovvero la monetizzazione, attraverso idonea convenzione, sulla base dei costi
d’esproprio all’interno dell’area considerata.
5. Per sottotetti e seminterrati di edifici esistenti, ai fini del presente articolo, si intendono quelli facenti
parte di edifici realizzati al rustico compreso la copertura.
ART. 163. PRESCRIZIONE DEGLI ABUSI EDILIZI MINORI
1. L’esecuzione di lavori abusivi relativi ad interventi di:
a) Manutenzione straordinaria, risanamento conservativo e restauro;
b) Cambio di destinazione d’uso;
c) Realizzazione di soppalchi, che non abbiano comportato aumento di superficie utile o di volume o
alterazione della sagoma;
È sanata a tutti gli effetti e non si procede pertanto all’applicazione delle relative sanzioni, se gli stessi
sono stati completati almeno dieci anni prima dell’approvazione del presente REU.
2. La data relativa al completamento dei lavori è autocertificata dal proprietario dal titolare al
godimento del bene o, inciso di nuovi lavori sulle opere cosi sanate, allegando i documenti
dimostrativi (verbali, certificazione dei lavori, fatture, etc.).
3. Resta fermo l’obbligo relativo al rilascio del certificato di agibilità o di abitabilità e delle opportune
variazioni al Catasto.
4. Per i medesimi lavori cui al comma 1, ad eccezione di quelli relativi al cambio di destinazione d’uso,
entro i dieci anni dall’approvazione del presente REU, resta ferma la possibilità di sanatoria ai sensi
dell’art. 13 della L. 47/1985 e s.m.i.
ART. 164. TOLLERANZA
1. Non costituiscono difformità dalle opere assentite le variazioni non eccedenti il 2% dei parametri
prescritti nel provvedimento nel provvedimento autorizzativo (volume, superficie utile, altezza,
rapporto di copertura, etc.) ad eccezione delle distanze tra le facciate.
2. Le tolleranze non sono consentite sugli edifici vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004.
ART. 165. DEROGHE
1. Interventi singolari ed esigenze specifiche nella realizzazione di strutture edilizie possono dar luogo
in tutte gli ATU individuati dal PSC, a richiesta e concessioni di deroghe alla normativa localmente
vigente, previa adeguata giustificazione degli istanti ad apposite vidimazioni degli organi tutori.
2. Ai sensi degli artt. 14 e 20, comma 10, del D.P.R. n.380/2001 e s.m.i., il Permesso di Costruire in
deroga agli strumenti urbanistici generali è rilasciato esclusivamente per edifici ed impianti pubblici
o di interesse pubblico, previa Delibera del Consiglio Comunale, nel rispetto comunque delle
disposizioni contenute nel D. Lgs. 42/2004, e delle altre normative di settore aventi incidenza sulla
disciplina dell’attività edilizia.
3. La deroga, nel rispetto delle norme igieniche, sanitarie e di sicurezza, può riguardare esclusivamente
i limiti di densità edilizia, di altezza e di distanza tra i fabbricati di cui alle norme di attuazione del
presente strumento urbanistico generale e degli strumenti esecutivi, fermo restando in ogni caso il
rispetto delle disposizioni di cui al D.M. 1444/1968. L’istituto della deroga resta comunque vincolato
al rispetto delle prescrizioni di cui al comma 3 dell’art. 14 del D.P.R. 380/2001.
REU – Regolamento Edilizio ed Urbanistico Pagina 123/124