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Comune di Morano Calabro

               standard mancanti, ovvero la monetizzazione, attraverso idonea convenzione, sulla base dei costi
               d’esproprio all’interno dell’area considerata.
            5.  Per sottotetti e seminterrati di edifici esistenti, ai fini del presente articolo, si intendono quelli facenti
               parte di edifici realizzati al rustico compreso la copertura.

            ART. 163. PRESCRIZIONE DEGLI ABUSI EDILIZI MINORI
            1.  L’esecuzione di lavori abusivi relativi ad interventi di:
               a) Manutenzione straordinaria, risanamento conservativo e restauro;
               b) Cambio di destinazione d’uso;
               c)  Realizzazione di soppalchi, che non abbiano comportato aumento di superficie utile o di volume o
                  alterazione della sagoma;
               È sanata a tutti gli effetti e non si procede pertanto all’applicazione delle relative sanzioni, se gli stessi
               sono stati completati almeno dieci anni prima dell’approvazione del presente REU.
            2.  La  data  relativa  al  completamento  dei  lavori  è  autocertificata  dal  proprietario  dal  titolare  al
               godimento  del  bene  o,  inciso  di  nuovi  lavori  sulle  opere  cosi  sanate,  allegando  i  documenti
               dimostrativi (verbali, certificazione dei lavori, fatture, etc.).
            3.  Resta fermo l’obbligo relativo al rilascio del certificato di agibilità o di abitabilità e delle opportune
               variazioni al Catasto.
            4.  Per i medesimi lavori cui al comma 1, ad eccezione di quelli relativi al cambio di destinazione d’uso,
               entro i dieci anni dall’approvazione del presente REU, resta ferma la possibilità di sanatoria ai sensi
               dell’art. 13 della L. 47/1985 e s.m.i.

            ART. 164. TOLLERANZA
            1.  Non costituiscono difformità dalle opere assentite le variazioni non eccedenti il 2% dei parametri
               prescritti  nel  provvedimento  nel  provvedimento  autorizzativo  (volume,  superficie  utile,  altezza,
               rapporto di copertura, etc.) ad eccezione delle distanze tra le facciate.
            2.  Le tolleranze non sono consentite sugli edifici vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004.

            ART. 165. DEROGHE
            1.  Interventi singolari ed esigenze specifiche nella realizzazione di strutture edilizie possono dar luogo
               in tutte gli ATU individuati dal PSC, a richiesta e concessioni di deroghe alla normativa localmente
               vigente, previa adeguata giustificazione degli istanti ad apposite vidimazioni degli organi tutori.
            2.  Ai sensi degli artt. 14 e 20, comma 10, del D.P.R. n.380/2001 e s.m.i., il Permesso di Costruire in
               deroga agli strumenti urbanistici generali è rilasciato esclusivamente per edifici ed impianti pubblici
               o  di  interesse  pubblico,  previa  Delibera  del  Consiglio  Comunale,  nel  rispetto  comunque  delle
               disposizioni contenute nel D. Lgs. 42/2004, e delle altre normative di settore aventi incidenza sulla
               disciplina dell’attività edilizia.
            3.  La deroga, nel rispetto delle norme igieniche, sanitarie e di sicurezza, può riguardare esclusivamente
               i limiti di densità edilizia, di altezza e di distanza tra i fabbricati di cui alle norme di attuazione del
               presente strumento urbanistico generale e degli strumenti esecutivi, fermo restando in ogni caso il
               rispetto delle disposizioni di cui al D.M. 1444/1968. L’istituto della deroga resta comunque vincolato
               al rispetto delle prescrizioni di cui al comma 3 dell’art. 14 del D.P.R. 380/2001.











            REU – Regolamento Edilizio ed Urbanistico                                             Pagina 123/124
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