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Comune di Morano Calabro
ART. 153. LA RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO NEGLI INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE
1. Per gli interventi di nuova costruzione i requisiti di cui all’art. 152 risultano rispettati quando si
applicano le appropriate disposizioni della vigente normativa nazionale e regionale relative alle
modalità di progettazione, alle modalità di verifica progettuale, alle modalità esecutive, ai materiali
strutturali da impiegare, alle caratteristiche di sismicità dell’area d’intervento.
2. Le disposizioni normative sono diversificate secondo:
Il tipo di struttura portante dell’opera edilizia (muratura, cemento armato normale e
precompresso, struttura metallica, strutture prefabbricate, strutture lignee, ecc.);
La destinazione d’uso (in quanto variano i carichi d’esercizio e per la maggior protezione da
assegnare alle opere di rilevante interesse pubblico);
L’ubicazione dell’opera (rispetto al tipo di terreno di fondazione, rispetto alla distanza dalle strade
ovvero per la collocazione all’interno di complessi di edifici contigui).
ART. 154. LA RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO NEGLI INTERVENTI SUL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE
1. Per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente i requisiti di cui all’art. 152 risultano rispettati
tramite interventi di:
Adeguamento: s’intende intervento di adeguamento l’esecuzione di un complesso di interventi
tecnici sufficiente a rendere l’opera edilizia atta a resistere alle azioni sismiche definite dalla
vigente normativa. L’intervento di adeguamento è riferito all’intera opera edilizia. L’adeguamento
si raggiunge quando i criteri di scelta progettuale, le operazioni progettuali e le tecniche esecutive
dell’intervento sono conformi alle indicazioni della normativa vigente;
Miglioramento: s’intende intervento di miglioramento l’esecuzione di una o più opere riguardanti
i singoli elementi strutturali dell’organismo edilizio, con lo scopo di conseguire un maggior grado
di sicurezza, senza peraltro modificare in maniera sostanziale il comportamento globale. Il
miglioramento è raggiunto quando sono rispettate le tecniche d’intervento esecutivo e le soluzioni
conformi previste nella normativa nazionale.
2. Negli interventi eseguiti all’interno di complessi di edifici contigui privi di giunti interposti, il
progetto dell’opera deve anche documentare la situazione statica degli edifici contigui, a
dimostrazione che gli interventi non arrecano aggravi a tale situazione.
3. Per i beni di interesse culturale, ai sensi del comma 4 dell’art. 29 del D. Lgs. 42/2004 è in ogni caso
possibile limitarsi ad interventi di miglioramento effettuando la relativa valutazione della sicurezza.
ART. 155. MIGLIORAMENTO SISMICO E TECNICHE DI INTERVENTO SUL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE
1. Per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, la scelta del tipo, della tecnica, dell’entità e
dell’urgenza dell’intervento dipende dai risultati della fase di valutazione del rischio sismico, e deve
mirare prioritariamente a contrastare lo sviluppo di meccanismi locali e/o di meccanismi fragili e,
quindi, a migliorare il comportamento globale della costruzione.
2. In generale dovranno essere valutati e curati gli aspetti seguenti:
Riparazione di eventuali danni presenti.
Riduzione delle carenze dovute ad errori grossolani.
Miglioramento della capacità deformativa ("duttilità") di singoli elementi.
Riduzione delle condizioni che determinano situazioni di forte irregolarità degli edifici, in termini
di massa, resistenza e/o rigidezza, anche legate alla presenza di elementi non strutturali.
Riduzione delle masse, anche mediante demolizione parziale o variazione di destinazione d’uso.
Riduzione dell’impegno degli elementi strutturali originari mediante l’introduzione di sistemi
d’isolamento o di dissipazione di energia.
Riduzione dell’eccessiva deformabilità degli orizzontamenti.
REU – Regolamento Edilizio ed Urbanistico Pagina 119/124