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Comune di Morano Calabro

            ART. 160. ADEGUAMENTI IGIENICO-FUNZIONALI
            1.  Per i fabbricati esistenti alla data di adozione del piano è consentito un incremento di volume non
               superiore a mc 50 per ciascuna unità immobiliare, destinato alla realizzazione di impianti e servizi
               delle abitazioni se questi risultano inesistenti o insufficienti.
            2.  Tale norma è applicabile a condizione che siano comunque rispettati le distanze dai fronti e dai
               confini.

            ART. 161. EDIFICAZIONI IN ADERENZA
            1.  In tutte le zone è consentita la costruzione sul confine, ma solo in aderenza ad edifici preesistenti o
               nel caso di formale impegno, da esibire all’Amministrazione da parte dei confinanti, di contestuale
               edificazione in aderenza dei due fabbricati dei lotti contigui.

            ART. 162. RECUPERO ABITATIVO DEI SOTTOTETTI, DEI SEMINTERRATI E DEGLI INTERRATI
            1.  Con  l’obiettivo  di  contenere  il  consumo  di  nuovo  suolo  è  consentito  per  le  strutture  realizzate
               antecedentemente  la  data  di  entrata  in  vigore  del  presente  REU,  il  recupero  ai  fini  abitativi  dei
               sottotetti  e il  riutilizzo  ai  fini  terziari/commerciali  dei  piani  interrati  e  seminterrati  degli  edifici
               esistenti all’entrata in vigore del  presente  regolamento, purché i volumi trasformabili non siano
               superiori  al  25%  del  volume  dell’edificio  e  siano  rispettate  le  normali  condizioni  di  abitabilità
               previste dalla legislazione vigente e dal presente regolamento salvo le seguenti:
               a) per i sottotetti:
                    altezza media ponderale di almeno ml 2,20, calcolata dividendo il volume della porzione del
                     sottotetto di altezza maggiore a ml 1,50 per la superficie relativa;
                    rapporti pari ad 1/15 tra la superficie delle aperture esterne e superficie degli ambienti di
                     abitazione, calcolata relativamente alla porzione di sottotetto di altezza maggiore a ml 1,50;
                    requisiti  di  idoneità  statica  attestati  mediante  certificato  di  collaudo  redatto  da  tecnico
                     abilitato,
                    corredato da prove di carico e certificazione di cui alla L. 1086/1971.
               b) per i seminterrati e gli interrati:
                    altezza interna non inferiore a ml 2,70.
                    aperture  per  la  ventilazione  naturale  diretta  non  inferiore  ad  1/15  della  superficie  del
                     pavimento,  ovvero  la  realizzazione  d’impianto  di  ventilazione  meccanica  per  un  ricambio
                     d’aria almeno pari a quello richiesto per la ventilazione naturale.
                    requisiti  di  idoneità  statica  attestati  mediante  certificato  di  collaudo  redatto  da  tecnico
                     abilitato, corredato da prove di carico e certificazione di cui alla L. 1086/1971.
            2.  Gli  interventi  di  tipo  edilizio  e  tecnologico,  per  il  recupero  dei  sottotetti  ad  abitazione,  devono
               avvenire  senza  alcuna  modificazione  delle  linee  di  gronda  e  di  colmo,  senza  l’alterazione  della
               originaria falda di copertura e senza ridurre l’altezza dei piani sottostanti ai sottotetti ad un valore
               inferiore a ml 2,70. Sono consentiti, invece, le altre opere (aperture botole, scale di collegamento,
               abbaini, lucernari, terrazzi ecc.) idonea a perseguire le finalità di abitabilità dei sottotetti.
            3.  E’  consentito  l’utilizzo  dei  locali  ricavati  con  la  suddivisione  orizzontale  dei  piani  interrati  o
               seminterrati  esistenti,  che  ha  come  fine  l’integrazione  e  il  miglioramento  della  funzione
               terziario/commerciale,  a  condizione  però  che  la  presenza  del  soppalco  non  riduca  l’altezza
               dell’ambiente al di sotto di ml 2,70.
            4.  Qualora venga superato il limite del 25% dell’incremento volumetrico, di cui al primo comma, è
               possibile  il  riutilizzo  dei  piani  seminterrati  e  interrati  ai  fini  terziari/commerciali,  purché  siano
               recuperati gli standard di cui al D.M. 1444/1968 ovvero, nel caso di impossibilità del rispetto degli
               standard,  sia  conferito,  da  parte  dei  richiedenti,  una  superficie  idonea  alla  compensazione  degli




            REU – Regolamento Edilizio ed Urbanistico                                             Pagina 122/124
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