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Comune di Morano Calabro
ART. 160. ADEGUAMENTI IGIENICO-FUNZIONALI
1. Per i fabbricati esistenti alla data di adozione del piano è consentito un incremento di volume non
superiore a mc 50 per ciascuna unità immobiliare, destinato alla realizzazione di impianti e servizi
delle abitazioni se questi risultano inesistenti o insufficienti.
2. Tale norma è applicabile a condizione che siano comunque rispettati le distanze dai fronti e dai
confini.
ART. 161. EDIFICAZIONI IN ADERENZA
1. In tutte le zone è consentita la costruzione sul confine, ma solo in aderenza ad edifici preesistenti o
nel caso di formale impegno, da esibire all’Amministrazione da parte dei confinanti, di contestuale
edificazione in aderenza dei due fabbricati dei lotti contigui.
ART. 162. RECUPERO ABITATIVO DEI SOTTOTETTI, DEI SEMINTERRATI E DEGLI INTERRATI
1. Con l’obiettivo di contenere il consumo di nuovo suolo è consentito per le strutture realizzate
antecedentemente la data di entrata in vigore del presente REU, il recupero ai fini abitativi dei
sottotetti e il riutilizzo ai fini terziari/commerciali dei piani interrati e seminterrati degli edifici
esistenti all’entrata in vigore del presente regolamento, purché i volumi trasformabili non siano
superiori al 25% del volume dell’edificio e siano rispettate le normali condizioni di abitabilità
previste dalla legislazione vigente e dal presente regolamento salvo le seguenti:
a) per i sottotetti:
altezza media ponderale di almeno ml 2,20, calcolata dividendo il volume della porzione del
sottotetto di altezza maggiore a ml 1,50 per la superficie relativa;
rapporti pari ad 1/15 tra la superficie delle aperture esterne e superficie degli ambienti di
abitazione, calcolata relativamente alla porzione di sottotetto di altezza maggiore a ml 1,50;
requisiti di idoneità statica attestati mediante certificato di collaudo redatto da tecnico
abilitato,
corredato da prove di carico e certificazione di cui alla L. 1086/1971.
b) per i seminterrati e gli interrati:
altezza interna non inferiore a ml 2,70.
aperture per la ventilazione naturale diretta non inferiore ad 1/15 della superficie del
pavimento, ovvero la realizzazione d’impianto di ventilazione meccanica per un ricambio
d’aria almeno pari a quello richiesto per la ventilazione naturale.
requisiti di idoneità statica attestati mediante certificato di collaudo redatto da tecnico
abilitato, corredato da prove di carico e certificazione di cui alla L. 1086/1971.
2. Gli interventi di tipo edilizio e tecnologico, per il recupero dei sottotetti ad abitazione, devono
avvenire senza alcuna modificazione delle linee di gronda e di colmo, senza l’alterazione della
originaria falda di copertura e senza ridurre l’altezza dei piani sottostanti ai sottotetti ad un valore
inferiore a ml 2,70. Sono consentiti, invece, le altre opere (aperture botole, scale di collegamento,
abbaini, lucernari, terrazzi ecc.) idonea a perseguire le finalità di abitabilità dei sottotetti.
3. E’ consentito l’utilizzo dei locali ricavati con la suddivisione orizzontale dei piani interrati o
seminterrati esistenti, che ha come fine l’integrazione e il miglioramento della funzione
terziario/commerciale, a condizione però che la presenza del soppalco non riduca l’altezza
dell’ambiente al di sotto di ml 2,70.
4. Qualora venga superato il limite del 25% dell’incremento volumetrico, di cui al primo comma, è
possibile il riutilizzo dei piani seminterrati e interrati ai fini terziari/commerciali, purché siano
recuperati gli standard di cui al D.M. 1444/1968 ovvero, nel caso di impossibilità del rispetto degli
standard, sia conferito, da parte dei richiedenti, una superficie idonea alla compensazione degli
REU – Regolamento Edilizio ed Urbanistico Pagina 122/124