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Comune di Morano Calabro

               b) Viabilità interna longitudinale;
               c)  Viabilità interna di penetrazione pedonale – traffico L.ro;
               d) Percorsi pedonali tra tende e moduli per servizi igienici, uffici, pronto soccorso, magazzini, attività
                  sociali ecc.;
               e) Rete  elettrica  per  la  fornitura  di  energia  elettrica  (tramite  gruppi  elettrogeni  e/o  punto  fisso
                  società  elettriche)  per  tende  e  per  unità  moduli  per  servizi  igienici,  pronto  soccorso,  uffici,
                  magazzini, attività sociali ecc.;
               f)  Rete di messa a terra;
               g) Illuminazione pubblica;
               h) Rete idrica per fornitura di acqua potabile (tramite collegamento ad acquedotto cittadino);
               i)  Rete fognaria con collegamento al collettore delle fogne del comune mediamente compresa tra
                  100 e 500 persone.
               j)  Le opere di urbanizzazione debbono essere realizzate secondo le indicazioni tecniche contenute
                  nelle apposite linee guida nazionali.
               k) Le aree di emergenza, per come individuate nel PSC, costituiscono il riferimento normativo per la
                  redazione o l’adeguamento del piano attuativo di protezione civile.

            ART. 63. PIANI ATTUATIVI UNITARI (PAU)
            1.  I PAU sono strumenti urbanistici di dettaglio approvati dal Comune, in attuazione del PSC, ai fini del
               coordinamento degli interventi sul territorio, aventi i contenuti e l’efficacia di:
               a) Piani Particolareggiati, di cui all’art. 13 della L. 1150/1942;
               b) Piani di Zona per l’edilizia economica e popolare, di cui alla L. 167/1962;
               c)  Piani per gli Insediamenti Produttivi, di cui all’art. 27 della L. 865/1971;
               d) Piani di Recupero del patrimonio edilizio esistente, di cui all’art. 28 della L. 457/1978;
               e) Piani di Lottizzazione, di cui all’art. 28 della L. 1150/1942;
               Ciascun Piano Attuativo può avere, in rapporto agli interventi previsti, i contenuti e l’efficacia di uno
               o più dei suddetti piani o programmi.
            2.  Non sono considerati varianti sostanziali dello strumento urbanistico generale:
               a) Limitate rettifiche delle perimetrazioni;
               b) Variazioni non superiori al 5% delle quantità complessive previste;
               c)  Modifiche, non superiori al 10%, delle quantità attribuite a ciascuna delle diverse utilizzazioni, nel
                  rispetto del limite di cui alla lettera b);
               d) Incrementi nelle dotazioni di spazi pubblici e di uso pubblico;
               e) Variazioni  dell’impianto  insediativo  proposto  che  non  riguardano  le  dotazioni  di  standard  e
                  servizi pubblici previsti dalla pianificazione sovra ordinaria.
            3.  Gli  elaborati  tecnici  minimi  dei  Piano  Attuativo  Unitario  di  iniziativa  pubblica  o  privata  sono  i
               seguenti:
               a) Relazione circa l’entità ed i caratteri dell’intervento;
               b) Stralcio del PSC vigente e del REU, con la individuazione delle aree interessate e la dimostrazione
                  della conformità dell’intervento previsto alle disposizioni del Piano vigente;
               c)  Documentazione fotografica dello stato di fatto, riprodotta con schema esplicativo dei punti dai
                  quali sono state riprese le varie fotografie e rilievo fotografico delle fronti degli edifici esistenti
                  lungo i principali percorsi pubblici con immagini relative ai particolari architettonici di rilievo,
                  completata da particolari di edifici ai quali è attribuita dal Regolamento Urbanistico una specifica
                  categoria d’intervento;
               d) Estratto catastale con le indicazioni delle aree interessate o con l’elenco delle proprietà comprese
                  nel Piano Attuativo Unitario e nel caso di esproprio la definizione delle indennità;




            REU – Regolamento Edilizio ed Urbanistico                                              Pagina 63/124
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