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Comune di Morano Calabro
favorevoli, contrari, astenuti. Eventuali valutazioni contrarie al parere preso a maggioranza vanno,
se richieste dagli interessati, riportate nel processo verbale della seduta.
7. Quando si debba trattare di argomenti di particolare importanza o che richiedano una competenza
specifica sull’argomento, il Presidente ha la facoltà di designare apposito relatore o di chiamare a
partecipare alla Commissione per il tempo necessario una o più persone particolarmente esperte.
Tali persone non hanno comunque diritto di voto. Gli autori dei progetti possono, su loro richiesta o
della Commissione, essere ascoltali per fomite eventuali chiarimenti, se necessari.
8. Non debbono essere presenti all’esame e alla formulazione di parere su progetti i componenti della
Commissione Edilizia che ne hanno curato la redazione o abbiano interessi soggettivi alla
realizzazione delle opere relative. Della osservanza di questa prescrizione va presa nota nel verbale.
9. Il compenso dei membri componenti la Commissione Edilizia, per ogni seduta, è determinata dalla
Giunta Comunale; quello degli esperti, ove consultati in Commissione, è pari al doppio di quello
spettante ai componenti della Commissione stessa.
ART. 58. LA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO
1. La Commissione Locale per il Paesaggio è l’organo collegiale avente funzioni tecnico – scientifiche
consultivo in materia paesaggistica cui spetta l’emanazione dei pareri obbligatori e non vincolanti ai
fini del rilascio dei provvedimenti in materia di beni paesaggistici ed ambientali, ai sensi del D. Lgs.
42/2004.
2. La Commissione Locale per il Paesaggio esprime parere obbligatorio nell’ambito dei procedimenti
amministrativi per il rilascio di provvedimenti di competenza comunale in materia di beni
paesaggistici e ambientali, ed in particolare:
Autorizzazioni paesaggistiche di competenza comunale per i progetti presentati da privati ovvero
per opere pubbliche;
Espressione del parere consultivo sui Piani Attuativi ricadenti in zone di vincolo paesaggistico e
ambientale;
Accertamenti di compatibilità paesaggistica ai sensi degli artt.167 e 181 del D. Lgs. 42/2004;
Determinazione delle sanzioni amministrative di cui agli artt. 146, 159 e 167 del D.Lgs. 42/2004;
Pareri di cui all’art.32 della Legge n.47/85.
3. La Commissione esprime il proprio parere valutando la qualità paesaggistica, ambientale, ed
architettonica delle opere, con particolare riguardo al loro corretto inserimento nel contesto urbano,
e prestando particolare attenzione alla coerenza dell’intervento in progetto con i principi, le norme
e i vincoli degli strumenti paesaggistici vigenti ed i valori paesaggistici riconosciuti.
4. La Commissione Locale per il Paesaggio è composta da cinque esperti, di cui uno con la carica di
Presidente, in:
Beni ambientali;
Storia dell’Arte;
Discipline Agricolo-forestali e Naturalistiche;
Discipline di Arti figurative, Storiche e Pittoriche;
Discipline di Legislazione dei Beni Culturali.
La qualificazione di esperto va documentata con presentazione di curriculum.
5. Gli esperti, non dipendenti né amministratori del Comune, sono eletti dal Consiglio Comunale
secondo le norme regionali vigenti e durano in carica tre anni.
6. Per la validità delle sedute della Commissione Locale per il Paesaggio, è necessaria la presenza di
almeno tre dei componenti esperti.
7. I membri nominati restano in carica tre anni e possono essere rieletti una sola volta. I componenti
della Commissione Locale per il Paesaggio che senza giustificato motivo rimangano assenti per più
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