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Comune di Morano Calabro
d) Geologo;
e) Geometra o perito edile;
f) Agronomo o perito agrario.
2. I membri elettivi della Commissione Edilizia sono designati dal Consiglio Comunale e durano in carica
per la durata del Consiglio stesso (ed in proroga fino alla nuova nomina del Consiglio subentrante).
Essi sono nominabili per non più di due volte consecutive. L’indicazione dei nuovi membri va operata
dal Consiglio subentrante entro i 90 giorni successivi alla data della sua entrata in carica; in caso di
inottemperanza i membri elettivi vengono prescelti dal Sindaco.
3. I membri elettivi saranno scelti dal Consiglio Comunale, fra i cittadini di maggiore età, ammessi
all’esercizio dei diritti politici, sulla base della documentazione attinente la propria attività
professionale, attestata dal possesso di adeguato titolo di studio nonché dalla comprovata esperienza
nelle materie concernenti l’architettura, l’urbanistica, l’attività edilizia, l’ambiente, lo studio e la
gestione dei suoli.
4. I componenti della Commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento,
dandone comunicazione scritta al Presidente: in tal caso, restano in carica fino a che il Consiglio
comunale non li abbia sostituiti.
5. I membri elettivi, che risultassero assenti ingiustificati per più di due sedute consecutive saranno di
fatto ritenuti dimissionari ed i nuovi membri nominati in loro vece dureranno in carica fino al
compimento del periodo di validità degli altri membri.
ART. 57. FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE EDILIZIA
1. La Commissione Edilizia, previa convocazione del suo Presidente, si riunisce per l’espressione dei
pareri rientranti nelle sue competenze. Le adunanze della Commissione non sono pubbliche e sono
valide quando intervengono almeno la metà dei componenti della Commissione, oltre al Presidente.
2. La convocazione dei componenti la Commissione dovrà essere fatta dal Presidente con avviso scritto,
con allegato l’elenco delle pratiche da trattare, recapitato almeno tre giorni lavorativi prima della
data stabilita per la seduta. Sono ammessi termini abbreviati nei casi di urgenza.
3. I pareri della Commissione sono resi a maggioranza semplice dei presenti, sulla base di adeguata
istruttoria esperita dall’ufficio comunale attraverso apposita relazione scritta. In caso di parità
prevale il voto del Presidente.
4. I pareri della Commissione Edilizia vanno espressi e trasmessi agli uffici comunali competenti nel
tempo assegnato da questi per il rispetto del periodo utile al rilascio del permesso di costruire o della
denuncia di inizio attività prescritto dal presente REU.
5. Svolge funzioni di Segretario della Commissione Edilizia, senza diritto di voto, un dipendente tecnico
– amministrativo del Comune indicato dal Dirigente dell’U.T.C, che cura:
La redazione dei verbali e la loro tenuta e custodia;
L’elenco delle pratiche edilizie da sottoporre al parere della Commissione Edilizia in ordine
cronologico, secondo il numero di protocollo del Comune e rimesse dal Responsabile del
Procedimento all’eventuale esame della Commissione;
La sollecita trasmissione dei pareri della Commissione all’ufficio che abbia richiesto il parere su
atti programmatici in materie di competenza della Commissione;
La sollecita trasmissione di richieste d’integrazione documentali o di chiarimenti da parte della
Commissione Edilizia.
In assenza del Segretario, le funzioni possono essere svolte da uno dei membri della Commissione,
che non perde il diritto di voto.
6. I processi verbali delle adunanze della Commissione Edilizia devono essere scritti di seguito in
apposito registro e devono contenere la data, i nominativi dei presenti, le motivazioni, i voti riportati
REU – Regolamento Edilizio ed Urbanistico Pagina 57/124