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Comune di Morano Calabro

                  d) Geologo;
                  e) Geometra o perito edile;
                  f)  Agronomo o perito agrario.
            2.  I membri elettivi della Commissione Edilizia sono designati dal Consiglio Comunale e durano in carica
               per la durata del Consiglio stesso (ed in proroga fino alla nuova nomina del Consiglio subentrante).
               Essi sono nominabili per non più di due volte consecutive. L’indicazione dei nuovi membri va operata
               dal Consiglio subentrante entro i 90 giorni successivi alla data della sua entrata in carica; in caso di
               inottemperanza i membri elettivi vengono prescelti dal Sindaco.
            3.  I  membri elettivi saranno  scelti dal Consiglio Comunale,  fra i cittadini di maggiore  età, ammessi
               all’esercizio  dei  diritti  politici,  sulla  base  della  documentazione  attinente  la  propria  attività
               professionale, attestata dal possesso di adeguato titolo di studio nonché dalla comprovata esperienza
               nelle  materie  concernenti  l’architettura,  l’urbanistica,  l’attività  edilizia,  l’ambiente,  lo  studio  e  la
               gestione dei suoli.
            4.  I componenti della Commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento,
               dandone comunicazione scritta al Presidente: in tal caso, restano in carica fino a che il Consiglio
               comunale non li abbia sostituiti.
            5.  I membri elettivi, che risultassero assenti ingiustificati per più di due sedute consecutive saranno di
               fatto  ritenuti  dimissionari  ed  i  nuovi  membri  nominati  in  loro  vece  dureranno  in  carica  fino  al
               compimento del periodo di validità degli altri membri.

            ART. 57. FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE EDILIZIA
            1.  La Commissione Edilizia, previa convocazione del suo Presidente, si riunisce per l’espressione dei
               pareri rientranti nelle sue competenze. Le adunanze della Commissione non sono pubbliche e sono
               valide quando intervengono almeno la metà dei componenti della Commissione, oltre al Presidente.
            2.  La convocazione dei componenti la Commissione dovrà essere fatta dal Presidente con avviso scritto,
               con allegato l’elenco delle pratiche da trattare, recapitato almeno tre giorni lavorativi prima della
               data stabilita per la seduta. Sono ammessi termini abbreviati nei casi di urgenza.
            3.  I pareri della Commissione sono resi a maggioranza semplice dei presenti, sulla base di adeguata
               istruttoria  esperita  dall’ufficio  comunale  attraverso  apposita  relazione  scritta.  In  caso  di  parità
               prevale il voto del Presidente.
            4.  I pareri della Commissione Edilizia vanno espressi e trasmessi agli uffici comunali competenti nel
               tempo assegnato da questi per il rispetto del periodo utile al rilascio del permesso di costruire o della
               denuncia di inizio attività prescritto dal presente REU.
            5.  Svolge funzioni di Segretario della Commissione Edilizia, senza diritto di voto, un dipendente tecnico
               – amministrativo del Comune indicato dal Dirigente dell’U.T.C, che cura:
                 La redazione dei verbali e la loro tenuta e custodia;
                 L’elenco  delle  pratiche  edilizie  da  sottoporre  al  parere  della  Commissione  Edilizia  in  ordine
                  cronologico,  secondo  il  numero  di  protocollo  del  Comune  e  rimesse  dal  Responsabile  del
                  Procedimento all’eventuale esame della Commissione;
                 La sollecita trasmissione dei pareri della Commissione all’ufficio che abbia richiesto il parere su
                  atti programmatici in materie di competenza della Commissione;
                 La sollecita trasmissione di richieste d’integrazione documentali o di chiarimenti da parte della
                  Commissione Edilizia.
               In assenza del Segretario, le funzioni possono essere svolte da uno dei membri della Commissione,
               che non perde il diritto di voto.
            6.  I  processi  verbali  delle  adunanze  della  Commissione  Edilizia  devono  essere  scritti  di  seguito  in
               apposito registro e devono contenere la data, i nominativi dei presenti, le motivazioni, i voti riportati




            REU – Regolamento Edilizio ed Urbanistico                                              Pagina 57/124
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