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Comune di Morano Calabro
PARTE II – REGOLAMENTO EDILIZIO
SEZIONE I – DISCIPLINA AMMINISTRATIVA PER GLI INTERVENTI URBANISTICI
CAPO I – ORGANI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
ART. 55. LA COMMISSIONE EDILIZIA
1. L’Amministrazione Comunale può avvalersi nel governo delle attività di trasformazione urbanistica
ed edilizia del territorio di una Commissione Edilizia Comunale. Non vi è l’obbligo della costituzione
della commissione.
2. La Commissione Edilizia è l’organo di consulenza tecnica del Comune per le questioni di interesse
edilizio ed urbanistico; esso giudica la rispondenza al presente regolamento, agli strumenti
urbanistici, alle disposizioni di Legge ed altri regolamenti delle opere progettate. I pareri della
Commissione Edilizia sono obbligatori, ma consultivi e non vincolanti, in merito a:
Le richieste di permesso di costruire;
Le interpretazioni del presente Regolamento;
L’assunzione di provvedimenti di annullamento o revoca degli atti di assenso già rilasciati.
3. La Commissione può essere consultata dal Sindaco o dall’Assessore Delegato, dalla Giunta e dal
Consiglio Comunale anche su altre questioni attinenti le materie urbanistico-edilizie come:
Strumenti urbanistici, generali ed esecutivi, e loro varianti;
Strumenti di pianificazione negoziata;
Convenzioni ed accordi di programma;
Programmi pluriennali di attuazione;
Modifiche ai regolamenti edilizi;
Progetti di opere pubbliche o di interesse pubblico.
In ogni caso sono fatte salve le competenze della Commissione Edilizia Integrata, istituita dalle leggi
regionali.
4. Il parere della Commissione Edilizia viene espresso sulla base della progettazione presentata e della
relazione istruttoria trasmessa dal Responsabile del Procedimento (RUP).
5. Il parere favorevole può suggerire speciali condizioni, l’osservanza di determinate modalità o
l’introduzione di modifiche al progetto presentato.
6. I pareri devono essere motivati ed in caso di parere non favorevole devono riportare
specificatamente tutti i motivi con i relativi riferimenti normativi e legislativi.
7. Non sono soggette all’esame della Commissione Edilizia le istanze di Condono Edilizio, le Denunce di
Inizio Attività e le Segnalazioni certificate di inizio attività.
ART. 56. COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE EDILIZIA
1. La Commissione Edilizia è formata da membri di diritto e membri elettivi, ed ha la seguente
composizione:
Un membro di diritto, con funzione di presidente:
a) Il Dirigente dell’Ufficio tecnico Comunale, che, in caso di necessità, ha facoltà di delega ad altro
tecnico comunale del settore;
Tre membri elettivi da individuarsi tra le seguenti figure professionali:
a) Ingegnere;
b) Architetto;
c) Avvocato esperto in diritto edilizio e urbanistico;
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