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Comune di Morano Calabro

                                  PARTE II – REGOLAMENTO EDILIZIO


                     SEZIONE I – DISCIPLINA AMMINISTRATIVA PER GLI INTERVENTI URBANISTICI

                                    CAPO I – ORGANI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

            ART. 55. LA COMMISSIONE EDILIZIA
            1.  L’Amministrazione Comunale può avvalersi nel governo delle attività di trasformazione urbanistica
               ed edilizia del territorio di una Commissione Edilizia Comunale. Non vi è l’obbligo della costituzione
               della commissione.
            2.  La Commissione Edilizia è l’organo di consulenza tecnica del Comune per le questioni di interesse
               edilizio  ed  urbanistico;  esso  giudica  la  rispondenza  al  presente  regolamento,  agli  strumenti
               urbanistici,  alle  disposizioni  di  Legge  ed  altri  regolamenti  delle  opere  progettate.  I  pareri  della
               Commissione Edilizia sono obbligatori, ma consultivi e non vincolanti, in merito a:
                 Le richieste di permesso di costruire;
                 Le interpretazioni del presente Regolamento;
                 L’assunzione di provvedimenti di annullamento o revoca degli atti di assenso già rilasciati.
            3.  La  Commissione  può  essere  consultata  dal  Sindaco  o  dall’Assessore  Delegato,  dalla  Giunta  e  dal
               Consiglio Comunale anche su altre questioni attinenti le materie urbanistico-edilizie come:
                 Strumenti urbanistici, generali ed esecutivi, e loro varianti;
                 Strumenti di pianificazione negoziata;
                 Convenzioni ed accordi di programma;
                 Programmi pluriennali di attuazione;
                 Modifiche ai regolamenti edilizi;
                 Progetti di opere pubbliche o di interesse pubblico.
               In ogni caso sono fatte salve le competenze della Commissione Edilizia Integrata, istituita dalle leggi
               regionali.
            4.  Il parere della Commissione Edilizia viene espresso sulla base della progettazione presentata e della
               relazione istruttoria trasmessa dal Responsabile del Procedimento (RUP).
            5.  Il  parere  favorevole  può  suggerire  speciali  condizioni,  l’osservanza  di  determinate  modalità  o
               l’introduzione di modifiche al progetto presentato.
            6.  I  pareri  devono  essere  motivati  ed  in  caso  di  parere  non  favorevole  devono  riportare
               specificatamente tutti i motivi con i relativi riferimenti normativi e legislativi.
            7.  Non sono soggette all’esame della Commissione Edilizia le istanze di Condono Edilizio, le Denunce di
               Inizio Attività e le Segnalazioni certificate di inizio attività.

            ART. 56. COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE EDILIZIA
            1.  La  Commissione  Edilizia  è  formata  da  membri  di  diritto  e  membri  elettivi,  ed  ha  la  seguente
               composizione:
                 Un membro di diritto, con funzione di presidente:
                  a) Il Dirigente dell’Ufficio tecnico Comunale, che, in caso di necessità, ha facoltà di delega ad altro
                     tecnico comunale del settore;
                 Tre membri elettivi da individuarsi tra le seguenti figure professionali:
                  a) Ingegnere;
                  b) Architetto;
                  c)  Avvocato esperto in diritto edilizio e urbanistico;




            REU – Regolamento Edilizio ed Urbanistico                                              Pagina 56/124
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