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Comune di Morano Calabro

               comprendono  il  consolidamento,  il  ripristino  e  il  rinnovo  degli  elementi  costitutivi  dell’edificio,
               l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso, l’eliminazione
               degli elementi estranei all’organismo edilizio. Sono, a titolo esemplificativo, interventi di Restauro e
               risanamento conservativo i seguenti:
               a) Il restauro degli aspetti architettonici o il ripristino delle parti alterate, cioè il restauro o ripristino
                  dei  fronti  esterni  ed  interni,  il  restauro  o  il  ripristino  degli  ambienti  interni,  la  ricostruzione
                  filologica di parti dell’edificio eventualmente crollate o demolite;
               b) La conservazione o il ripristino dell’impianto distributivo-organizzativo originale;
               c)  La conservazione o il ripristino degli spazi liberi, quali, tra gli altri, le corti, i larghi, i piazzali, gli
                  orti, i giardini, i cortili;
               d) Il consolidamento, con sostituzione delle parti non recuperabili, senza modificare la posizione o
                  la quota dei seguenti elementi strutturali:
                    Murature portanti sia interne che esterne;
                    Solai e volte;
                    Scale;
                    Tetto, con ripristino del manto di copertura originale;
               e) L’eliminazione  delle  superfetazioni  come  parti  incongrue  all’impianto  originario  e  agli
                  ampliamenti organici del medesimo;
               f)  L’inserimento degli impianti tecnologici e igienico-sanitari essenziali;
               g) Il ripristino dei collegamenti verticali od orizzontali collettivi quali androni, blocchi scale, portici;
               h) Il  ripristino  ed  il  mantenimento  della  forma,  dimensioni  e  dei  rapporti  fra  unità  edilizie
                  preesistenti ed aree scoperte quali corti, chiostri;
               i)  Il  ripristino  di  tutti  gli  elementi  costitutivi  del  tipo  edilizio,  quali  la  partitura  delle  finestre,
                  l’ubicazione degli elementi principali di distribuzione (scale, androni, ballatoi).
               Sono oggetto degli interventi di restauro e risanamento conservativo tutti gli edifici vincolati ai sensi
               D.Lgs.  42/2004,  nonché  quelli  specificamente  individuati  da  piani  urbanistici  esecutivi  e/o
               dall’Amministrazione, mediante apposita deliberazione di Consiglio Comunale.
            6.  Sono  interventi  di  ristrutturazione  edilizia  (art.  3,  comma  1,  lett.  d),  DPR  380/2001  e  s.m.i.)  gli
               interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che
               possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi
               comprendono  il  ripristino  o  la  sostituzione  di  elementi  costitutivi  dell’edificio,  l’eliminazione,  la
               modifica e l’inserimento di nuovi elementi e impianti.  Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione
               edilizia  sono  compresi  anche  quelli  consistenti  nella  demolizione  e  ricostruzione  con  la  stessa
               volumetria  e  sagoma  di  quello  preesistente,  fatte  salve  le  sole  innovazioni  necessarie  per
               l’adeguamento alla normativa antisismica e la possibile modifica della consistenza delle superfici utili
               lorde  e  delle  destinazioni  d’uso.  Sono  da  considerare  di  ristrutturazione  edilizia  gli  interventi
               pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al
               pregio ambientale e paesaggistico delle aree, non qualifichino come interventi di nuova costruzione,
               ovvero  che  comportino  la  realizzazione  di  un  volume  inferiore  al  20%  del  volume  dell’edificio
               principale.  Tali  interventi  comprendono  il  ripristino  o  la  sostituzione  di  elementi  costitutivi
               dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi e impianti.  Nell’ambito degli
               interventi di ristrutturazione edilizia sono compresi anche quelli consistenti nella demolizione e
               ricostruzione  con  la  stessa  volumetria  e  sagoma del  preesistente,  fatte  salve  le  sole  innovazioni
               necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica e la possibile modifica della consistenza
               delle superfici utili lorde e delle destinazioni d’uso. Sono da considerare di ristrutturazione edilizia
               gli  interventi  pertinenziali  che  il  REU,  in  relazione  alla  zonizzazione  e  al  pregio  ambientale  e






            REU – Regolamento Edilizio ed Urbanistico                                              Pagina 15/124
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