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Comune di Morano Calabro
comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio,
l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso, l’eliminazione
degli elementi estranei all’organismo edilizio. Sono, a titolo esemplificativo, interventi di Restauro e
risanamento conservativo i seguenti:
a) Il restauro degli aspetti architettonici o il ripristino delle parti alterate, cioè il restauro o ripristino
dei fronti esterni ed interni, il restauro o il ripristino degli ambienti interni, la ricostruzione
filologica di parti dell’edificio eventualmente crollate o demolite;
b) La conservazione o il ripristino dell’impianto distributivo-organizzativo originale;
c) La conservazione o il ripristino degli spazi liberi, quali, tra gli altri, le corti, i larghi, i piazzali, gli
orti, i giardini, i cortili;
d) Il consolidamento, con sostituzione delle parti non recuperabili, senza modificare la posizione o
la quota dei seguenti elementi strutturali:
Murature portanti sia interne che esterne;
Solai e volte;
Scale;
Tetto, con ripristino del manto di copertura originale;
e) L’eliminazione delle superfetazioni come parti incongrue all’impianto originario e agli
ampliamenti organici del medesimo;
f) L’inserimento degli impianti tecnologici e igienico-sanitari essenziali;
g) Il ripristino dei collegamenti verticali od orizzontali collettivi quali androni, blocchi scale, portici;
h) Il ripristino ed il mantenimento della forma, dimensioni e dei rapporti fra unità edilizie
preesistenti ed aree scoperte quali corti, chiostri;
i) Il ripristino di tutti gli elementi costitutivi del tipo edilizio, quali la partitura delle finestre,
l’ubicazione degli elementi principali di distribuzione (scale, androni, ballatoi).
Sono oggetto degli interventi di restauro e risanamento conservativo tutti gli edifici vincolati ai sensi
D.Lgs. 42/2004, nonché quelli specificamente individuati da piani urbanistici esecutivi e/o
dall’Amministrazione, mediante apposita deliberazione di Consiglio Comunale.
6. Sono interventi di ristrutturazione edilizia (art. 3, comma 1, lett. d), DPR 380/2001 e s.m.i.) gli
interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che
possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi
comprendono il ripristino o la sostituzione di elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la
modifica e l’inserimento di nuovi elementi e impianti. Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione
edilizia sono compresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa
volumetria e sagoma di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per
l’adeguamento alla normativa antisismica e la possibile modifica della consistenza delle superfici utili
lorde e delle destinazioni d’uso. Sono da considerare di ristrutturazione edilizia gli interventi
pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al
pregio ambientale e paesaggistico delle aree, non qualifichino come interventi di nuova costruzione,
ovvero che comportino la realizzazione di un volume inferiore al 20% del volume dell’edificio
principale. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di elementi costitutivi
dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi e impianti. Nell’ambito degli
interventi di ristrutturazione edilizia sono compresi anche quelli consistenti nella demolizione e
ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma del preesistente, fatte salve le sole innovazioni
necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica e la possibile modifica della consistenza
delle superfici utili lorde e delle destinazioni d’uso. Sono da considerare di ristrutturazione edilizia
gli interventi pertinenziali che il REU, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e
REU – Regolamento Edilizio ed Urbanistico Pagina 15/124