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Comune di Morano Calabro
c) Costruzione di nuovi corpi di fabbrica, disposti in modo da determinare una migliore
organizzazione urbana, con particolare riferimento alla costruzione di un nuovo sistema di spazi
aperti.
Le nuove costruzioni dovranno rispettare parametri e indici consentiti nei diversi ambiti di interventi
urbano e architettonico.
10. Sono interventi di frazionamento quelli rivolti alla suddivisione di una unità immobiliare in due o
più unità immobiliari di una costruzione esistente, solo nei casi in cui la suddivisione comporti anche
cambio di proprietà, ad eccezione dei casi di successione per eredità. Il frazionamento è consentito
solo nell’ambito di interventi di restauro e risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia. La
sola suddivisione di un’unità immobiliare senza conseguente cambio di proprietà è consentita anche
nell’ambito degli interventi di manutenzione straordinaria. Non è consentito il frazionamento volto
alla realizzazione di unità immobiliari destinate alla residenza di superfici inferiori ai limiti fissati dal
presente REU e in ogni caso non è consentito il frazionamento volto alla realizzazione di unità
abitative di superficie utile netta inferiore a 45 mq.
11. Sono interventi di demolizione quelli rivolti alla rimozione, in tutto o in parte, di costruzioni
esistenti, che non comporti ristrutturazione o nuova edificazione. La demolizione di costruzioni
esistenti comprende obbligatoriamente il trasporto a rifiuto del materiale di risulta e la sistemazione
del terreno di sedime.
12. Gli interventi di cui al presente articolo dovranno essere compatibili con la vincolistica vigente
definita alla successiva Sezione III – Capo II “Vincoli e Fasce di Rispetto”.
ART. 10. DESTINAZIONE D’USO
1. Si definisce destinazione d’uso dell’immobile (o dell’unità immobiliare) quella fissata dalla licenza,
permesso di costruire o autorizzazione per esse rilasciate, ovvero, in assenza o nell’indeterminatezza
di tali atti, dalla classificazione catastale attribuita in sede di accatastamento o da altri atti probanti.
2. Le destinazioni d’uso sono suddivise nei seguenti raggruppamenti:
a) Funzioni Residenziali;
b) Funzioni Produttive di Servizio e Terziarie;
c) Attività Industriali;
d) Servizi pubblici o di interesse pubblico a carattere generale o comprensoriale;
e) Attività agricola.
3. Si definisce cambio di destinazione d’uso il passaggio tra i diversi raggruppamenti di cui al
precedente comma 2, da richiedere con concessione onerosa.
4. Il passaggio d’uso nello stesso raggruppamento è possibile attraverso una DIA non onerosa quando
non servano aggiunta di standard, servizi o spazi (pubblici e privati) aggiuntivi.
5. Per gli immobili costruiti prima del 06/08/1967, il mutamento ed il passaggio d’uso sono senza oneri
e viene effettuato attraverso una DIA.
6. I raggruppamenti di destinazione d’uso sono specificati nella seguente tabella:
REU – Regolamento Edilizio ed Urbanistico Pagina 17/124