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Comune di Morano Calabro

               c)  Costruzione  di  nuovi  corpi  di  fabbrica,  disposti  in  modo  da  determinare  una  migliore
                  organizzazione urbana, con particolare riferimento alla costruzione di un nuovo sistema di spazi
                  aperti.
               Le nuove costruzioni dovranno rispettare parametri e indici consentiti nei diversi ambiti di interventi
               urbano e architettonico.
            10.  Sono interventi di frazionamento quelli rivolti alla suddivisione di una unità immobiliare in due o
               più unità immobiliari di una costruzione esistente, solo nei casi in cui la suddivisione comporti anche
               cambio di proprietà, ad eccezione dei casi di successione per eredità. Il frazionamento è consentito
               solo nell’ambito di interventi di restauro e risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia. La
               sola suddivisione di un’unità immobiliare senza conseguente cambio di proprietà è consentita anche
               nell’ambito degli interventi di manutenzione straordinaria. Non è consentito il frazionamento volto
               alla realizzazione di unità immobiliari destinate alla residenza di superfici inferiori ai limiti fissati dal
               presente  REU  e  in  ogni  caso  non  è  consentito  il  frazionamento  volto  alla  realizzazione  di  unità
               abitative di superficie utile netta inferiore a 45 mq.
            11.  Sono  interventi  di  demolizione  quelli  rivolti  alla  rimozione,  in  tutto  o  in  parte,  di  costruzioni
               esistenti,  che  non  comporti  ristrutturazione  o  nuova  edificazione.  La  demolizione  di  costruzioni
               esistenti comprende obbligatoriamente il trasporto a rifiuto del materiale di risulta e la sistemazione
               del terreno di sedime.
            12.  Gli interventi di cui al presente articolo dovranno essere compatibili con la vincolistica vigente
               definita alla successiva Sezione III – Capo II “Vincoli e Fasce di Rispetto”.

            ART. 10. DESTINAZIONE D’USO
            1.  Si definisce destinazione d’uso dell’immobile (o dell’unità immobiliare) quella fissata dalla licenza,
               permesso di costruire o autorizzazione per esse rilasciate, ovvero, in assenza o nell’indeterminatezza
               di tali atti, dalla classificazione catastale attribuita in sede di accatastamento o da altri atti probanti.
            2.  Le destinazioni d’uso sono suddivise nei seguenti raggruppamenti:
               a) Funzioni Residenziali;
               b) Funzioni Produttive di Servizio e Terziarie;
               c)  Attività Industriali;
               d) Servizi pubblici o di interesse pubblico a carattere generale o comprensoriale;
               e) Attività agricola.
            3.  Si  definisce  cambio  di  destinazione  d’uso  il  passaggio  tra  i  diversi  raggruppamenti  di  cui  al
               precedente comma 2, da richiedere con concessione onerosa.
            4.  Il passaggio d’uso nello stesso raggruppamento è possibile attraverso una DIA non onerosa quando
               non servano aggiunta di standard, servizi o spazi (pubblici e privati) aggiuntivi.
            5.  Per gli immobili costruiti prima del 06/08/1967, il mutamento ed il passaggio d’uso sono senza oneri
               e viene effettuato attraverso una DIA.
            6.  I raggruppamenti di destinazione d’uso sono specificati nella seguente tabella:













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